domenica 5 gennaio 2014

Licenziamento

Il licenziamento costituisce una modalità di cessazione del rapporto di lavoro, decisa dal datore di lavoro. Esistono diversi tipi di licenziamento a seconda dei motivi che lo hanno determinato e del fatto che si riferisca ad uno o più lavoratori. A ciascuno poi si applicano differenti regole.

Licenziamento per giusta causa

Affinché il licenziamento sia legittimo, il datore di lavoro deve giustificare la sua decisione. Il licenziamento per giusta causa scatta quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo (art. 2119 c.c.). In tal caso il datore di lavoro può recedere dal contratto senza l'obbligo di dare il preavviso, né l’indennità di mancato preavviso. Si tratta di casi così gravi da provocare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro (licenziamento in tronco).

Le tutele per il lavoratore

L'ultima Riforma del lavoro (Legge n. 92 del 2012) prevede, per i licenziamenti per giusta causa, definiti disciplinari, 2 tipi di tutele:
  • nel caso in cui il giudice accerti che non ci sia stato il fatto contestato, o che questo fosse punibile con una sanzione "conservativa" del posto di lavoro, intima il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ed a pagargli un'indennità risarcitoria (fino a 12 mensilità);
  • nel caso in cui il giudice accerti che non vi sia stata giusta causa, ma per ragioni diverse da quelle sopra elencate, condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24, senza reintegro nel posto di lavoro.


Licenziamento per giustificato motivo

La motivazione del licenziamento, necessaria per la sua legittimità, può risiedere nella presenza di un giustificato motivo. In tal caso, a differenza del licenziamento per "giusta causa", il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore. La legge (n. 604 del 1966) distingue chiaramente tra due tipi di giustificato motivo: soggettivo e oggettivo.

Giustificato motivo soggettivo

Il "giustificato motivo soggettivo" è costituito dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del lavoratore, ma non in modo così grave da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso, come avverrebbe in caso di licenziamento per "giusta causa". Possono costituire ipotesi di giustificato motivo soggettivo l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, minacce, percosse, assenza per malattia oltre il periodo consentito.

I licenziamenti intimati per giustificato motivo soggettivo ricadono nella stessa disciplina del licenziamento disciplinare. Nel caso in cui il giudice accerti che non c'è stato il comportamento punibile dal lavoratore, o quando tale comportamento ricada nelle condotte punibili con una sanzione di tipo diverso ("conservativa" del posto di lavoro), ordina il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità risarcitoria. Nel caso in cui il giudice accerti che non vi è un giustificato motivo soggettivo, ma per ragioni diverse da quelle che consentono il reintegro, ordina il pagamento di una indennità compresa tra 12 e 24 mensilità.

Giustificato motivo oggettivo

Il "giustificato motivo oggettivo" riguarda i casi di licenziamento dovuto a "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore. Tra i casi più frequenti, individuati dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo, vi sono: cessazione dell'attività, fallimento, riorganizzazione aziendale; ma anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, o la sua carcerazione.

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - definito come "economico" dalla Riforma del lavoro del 2012 - il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24. Il reintegro nel posto di lavoro, che prima della Riforma era automatico, in caso di licenziamento giudicato illegittimo, può essere ordinato dal giudice solamente nel caso in cui si provi che esso è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari.


Il nuovo regime sanzionatorio

La Legge n. 92 del 2012, cioè la Riforma del lavoro di Fornero, ha profondamente modificato la disciplina delle tutele del licenziamento, passando dalle sanzioni previste nel vecchio art. 18 (reintegrazione o riassunzione accompagnate da un'indennità), a 4 diversi regimi sanzionatori, individuati in base alla gravità dei vizi del licenziamento. Le nuove sanzioni, in particolare, sono:
  • reintegrazione con risarcimento integrale (pari a tutte le mensilità perdute ed ai contributi on versati); si applica in caso di licenziamento discriminatorio;
  • reintegrazione con risarcimento limitato nel massimo di 12 mensilità; il lavoratore ha la facoltà di optare per le 15 mensilità al posto del reintegro; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
  • indennità risarcitoria, tra le 12 e le 24 mensilità, senza versamento contributivo; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
  • indennità risarcitoria in misura ridotta, da 6 a 12 mensilità.

Impugnazione del licenziamento

Il licenziamento, per essere valido, deve non solo essere giustificato, ma deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta (Legge n. 108/1990, art. 2, c. 2).

La motivazione, a seguito della Riforma del Lavoro 2012, deve essere contestuale al licenziamento: il datore di lavoro deve cioè comunicare i motivi del licenziamento già nella lettera inviata al dipendente.

Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo, può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L’impugnazione va fatta in forma scritta, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore, ovvero "con qualsiasi atto scritto, anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la sua (del lavoratore) volontà". In tal caso, è meglio farsi assistere dai sindacati.


Disciplina dei licenziamenti collettivi:

La disciplina dei licenziamenti collettivi è caratterizzata dalla dimensione occupazionale dell'impresa, (la quale deve impiegare più di 15 dipendenti), dal numero dei licenziamenti, (che devono coinvolgere almeno 5 dipendenti), e dall'arco temporale di 120 giorni entro i quali devono essere effettuati i licenziamenti stessi.-

La scelta dei lavoratori da licenziare non è libera; il datore di lavoro si deve attenere ai criteri di scelta indicati nei contratti collettivi o, in mancanza, ad una valutazione comparata dei criteri indicati nell'art. 5 L. 233//91, quali:
  • Carichi di famiglia
  • Esigenze tecnico-produttive
  • Anzianità di servizio presso l'azienda

Diritto di prelazione:

La legge 223/91, cioè la legge che disciplina il licenziamento collettivo, sancisce il diritto di prelazione, che dura un anno, all'assunzione dei lavoratori in mobilità da parte dello stesso datore di lavoro che, superato il periodo di crisi, si ritrovi nella necessità di assumere nuovi lavoratori; vale a dire che l'azienda deve dare la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità e che nel frattempo non abbiano trovato altro lavoro.-

In caso di licenziamento individuale il diritto di prelazione dura sei mesi e la sua valenza è limitata ad assunzioni effettuate dal datore di lavoro per la stessa qualifica.-

Il diritto è limitato ai lavoratori adibiti alle stesse mansioni o mansioni equivalenti, con priorità per coloro che avevano trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale e con valutazione prioritaria, in caso di parità, per i carichi familiari e l'anzianità di servizio.-


Il preavviso di licenziamento

I Contratti Collettivi Nazionali di categoria (Ccnl) definiscono, per ogni livello di inquadramento, un periodo di preavviso, variabile anche in base all'anzianità di servizio, che datore e dipendente devono osservare prima di recedere unilateralmente dal contratto.
Il periodo da osservare è indicato nel contratto e può essere aumentato dalla trattativa individuale in sede di assunzione. Ma se ciò non è specificato nel contratto, il riferimento è il Ccnl.
Il dipendente che presenta le dimissioni o il datore che licenzia devono dare alla controparte un preavviso, durante il quale resta in vigore il rapporto di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento diventano effettivi solo al termine di tale periodo. Il preavviso serve al lavoratore ad avere un tempo idoneo a trovarsi un'altra occupazione, e al datore ad assumere un'altra persona con un eventuale periodo di affiancamento.

Diversamente, il dipendente dimissionario o il datore licenziante devono corrispondere alla controparte un'indennità di mancato preavviso, pari alle mensilità previste.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori

venerdì 3 gennaio 2014

EMIGRANTI

1) DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2019

Saranno 30.850 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia con il decreto flussi 2019 (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ​Serie Generale n. 84 del 9 aprile 2019).

Le quote di ingresso, che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a ripartire tra le regioni e le province autonome, sono così distinte:
12.850 per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni (cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine, di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, e di cittadini non comunitari per lavoro autonomo; conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo);
18.000 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea - Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).
Come presentare la domanda
La procedura informatica per l’inoltro delle istanze è sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
Gli utenti sono invitati ad autenticarsi esclusivamente con credenziali SPID;
Dall’11 aprile 2019, sono disponibili i moduli per la precompilazione delle istanze di tutte le tipologie di ingressi;
Dalle ore 9 del 16 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per le conversioni;
Dalle ore 9 del 24 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale;
Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 dicembre 2019.

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1) DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2014


La Corte dei Conti il 13 dicembre 2013 ha registrato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riguarda la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013. Il decreto prevede l'ingresso in Italia di 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

  • 3.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine;
  • 200 lavoratori stranieri partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015;
  • 2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
    •  imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; 
    • liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
    • figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;
    • artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
    • cittadini stranieri per la costituzione di imprese ‘start-up innovative’, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
  • 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Le restanti 12.250 quote verranno destinate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In tale ambito le quote sono così suddivise:

  • 4.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  • 6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  • 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
  • 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non rilasciato in Italia ma da un altro Stato membro dell’Unione Europea, da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  • 250 quote riservate a chi è in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito https://nullaostalavoro.interno.it.

Dal 17 dicembre 2013 è possibile la pre-compilazione delle domande.
I termini per la presentazione delle domande decorrono dalle ore 9 del 20 dicembre 2013, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e potranno essere presentate entro i successivi otto mesi.





2) Emigranti di ieri, emigranti di oggi:
Vi riporto di seguito alcuni stralci di articoli di diverso tenore, sul tema dell'emigrazione passata e presente, senza commenti personali, in modo che ognuno possa farsi un'idea il più possibile obiettiva, e volendo, confrontarsi e dibattere con gli altri visitatori del BLOG.-
In memoria di mio Nonno Vincenzo, emigrato in Argentina alla fine della prima guerra mondiale, ma ritornato in Italia solo dopo pochi mesi, perchè non ce l'ha fatta ad integrarsi, e di mio Zio Giuseppe, emigrato in Argentina alla fine della seconda guerra mondiale insieme a sua moglie Zia Serafina, che invece si sono ben integrati, e sono rimasti in Argentina per tutto il resto della loro vita, garantendo anche un futuro stabile alla loro famiglia.-
Infine un pensiero ai nostri connazionali che il secolo scorso sono stati costretti, per fame e miseria, ad emigrare in ogni parte del mondo, in cerca di un lavoro e di una vita dignitosa che l'Italia di allora non era in grado di garantire a tutti.-
Brutti sporchi e cattivi:
Da una relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso Americano (ottobre 1912) sugli italiani emigrati in America;
Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano anche perchè tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi o petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perchè poco attraenti e selvatici ma perchè si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare fra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali.-
Sacco e Vanzetti:
Il 23 agosto 1927 tra l'indignazione del mondo intero, Nick e Bart muoiono sulla sedia elettrica del carcere di Charlestown. Dovranno trascorrere cinquant'anni prima che la giustizia americana riconosca con atto ufficiale dello Stato del Massachussets l'errore giudiziario e riabiliti la memoria dei due emigrati italiani vittime innocenti del pregiudizio ideologico e razziale.-
Lega Nord:
Dal programma elettorale della lega nord alle elezioni provinciali del 6 e 7 giugno 2009, a cura del Vice commissario provinciale/MC;
La Lega Nord c'è. Siamo presenti nella coalizione del centro-destra. La crisi economica che stiamo attraversando, secondo la mia esperienza da piccolo imprenditore quale sono stato per molti anni, è venuta per colpa della globarizzazione dei mercati fatta senza regole, per colpa della cosiddetta concorrenza sleale cinese. Direi piuttosto guerra economica per abbattere il sistema capitalista occidentale. Ecco quindi i prodotti cinesi, peraltro dannosi alla salute, che arrivano sui nostri territori a prezzi irrisori e mettono fuori mercato il nostro made in Italy, tanto apprezzato e imitato in tutto il mondo. Ecco quindi che i senza lavoro sono disperati e si lanciano in manifestazioni sempre più violente. Umberto Bossi ha detto che la globalizzazione dei mercati senza regole impoverisce i popoli dei paesi ricchi e schiavizza i popoli dei paesi poveri. Quindi la guerra economica scatenata contro l'occidente capitalista dal comunismo cinese sta cominciando a dare i suoi funesti frutti, quali quelli del malcontento e del disordine sociale. Altro tema di forte attualità è il Decreto Sicurezza per la parte che riguarda il respingimento dei clandestini. Noi della Lega nord, siamo purtroppo additati come xenofobi e razzisti. Il sovraffolamento dei clandestini nel Nord Italia, sta già provocando dissesto ambientale e disordine sociale. Ai cattolici buonisti del centro sinistra ricordiamo che Gesù, mentre istruiva gli apostoli disse loro: andate e ammaestrate tutte le genti, ma non disse loro andate e invitate tutte le genti a casa vostra, date loro vitto e alloggio. Ed ancora, gettate le reti comandò loro e le reti si riempirono. Ciò significa che Gesù insegnò a pescare e non a dare sempre un pesce pescato. Invece insegnò a lavorare. La lega Nord ha sempre sostenuto che gli abitanti del terzo Mondo devono essere aiutati a casa Loro. La soluzione per la ripresa economica mondiale sta nelle regole uguali per tutti così come hanno detto Bossi e Tremonti. La globalizzazione dei mercati deve essere come i Giochi olimpici dove tutte le nazioni del mondo si trovano d'accordo perchè tutte le discipline sportive hanno regole uguali per tutti.
Chiesa Cattolica:
Da un discorso del presidente della Cei Cardinale Angelo Bagnasco del 29 maggio 2009 da Città del Vaticano;
Quanto all'immigrazione, per il porporato ''l'accoglienza fa parte del Dna del nostro popolo e della nostra cultura''. La posizione della Chiesa, espressa dai vescovi, ''è quella della solidarietà, dell'accoglienza e del rispetto dei diritti fondamentali di tutti''. Il tema della solidarietà, ha poi aggiunto il cardinale, va coniugato con ''la necessaria sicurezza e nel rispetto delle leggi da parte di chi arriva e di chi accoglie''.
Emergenza immigrati, clima razzista:
Da un'intervista all'UNITA' del 1° giugno 2009 di Enrico Moroni coordinatore ufficio immigrazione INCA – CGIL;
Questo paese sta conoscendo per la prima volta, dopo il fascismo e le leggi razziali di quel tempo, un declino preoccupante sul terreno della solidarietà, della tolleranza e della convivenza. Le tensioni sociali, accentuate dalla crisi internazionale, rischiano di portare inevitabilmente a una guerra tra i poveri e a fomentare quel clima di xenofobia e razzismo nei confronti delle persone extracomuntarie. Non passa giorno che la cronaca non ci segnali episodi di aggressione che vedono come vittime cittadini provenienti da altri paesi. Occorre che a tutti i livelli la politica si fermi a riflettere sulle conseguenze di questa ondata di intolleranza che, minando le coscienze di ciascuno di noi, alimenta il senso di insicurezza e di paura verso il diverso e che si traduce in sopraffazione e violenza. Il brodo di questa sottocultura fa da sfondo ad atti legislativi dal profilo fortemente punitivo che si collocano agli antipodi dei valori democratici fondativi della nostra Carta Costituzionale. Bisogna avere la consapevolezza che l'immigrazione non è un fatto eccezionale o momentaneo, ma rappresenta, come sempre è avvenuto, un elemento fondante per lo sviluppo delle economie in una idea di integrazione tra i popoli diversi. Un tema complicato per il quale occorre avere una dimensione nazionale ed europea che sappia interagire con le aree più povere da cui prevalentemente provengono i nostri immigrati. Il nostro paese, da un po' di tempo, sta percorrendo una strada pericolosa, con l'emanazione di leggi nazionali, regionali e comunali, formalmente contro l'immigrazione clandestina, ma che di fatto servono a complicare la vita di cittadini regolari. Sono atti che limitano l'esercizio di fondamentali diritti di cittadinanza: dieci anni per avere una casa popolare, la richiesta di idoneità alloggiativa, il difficile accesso alla scuola dell'obbligo e agli asili nido, nonché l'ultimo provvedimento sulla sicurezza, sono soltanto alcuni esempi di come si vogliono sancire diritti differenziati. Tutto questo, insieme all'odiosa decisione di inserire nel nostro ordinamento giudiziario il reato di clandestinità, disegna uno scenario culturale profondamente sbagliato, di caccia alle streghe, che oltre ad aumentare il lavoro sommerso rischia di offrire alla malavita organizzata un bacino di manodopera a basso costo. Per questa ragione l'INCA, che per decenni ha tutelato i diritti dei nostri emigrati, intende oggi rafforzare il proprio impegno a favore di chi è immigrato in Italia.

3) La bambina cinese - 7 Dicembre 2009

Monossido di carbonio sprigionatosi dalla caldaia a gas difettosa del piccolo bagno. Questa la causa della morte della piccola Anni Ye, la bambina cinese di undici anni morta lo scorso martedi sera nel tomaificio clandestino di Sarrocciano. Le ustioni sul corpo della piccola sarebbero state provocate da un getto di acqua bollente schizzato, pare dalla caldaia. Cade l'ipotesi che la morte sia stata provocata a causa del contatto con sostanze usate nel tomaificio, o per l'inalazione di qualche prodotto tossico.- In questa vicenda, consumatasi nella desolazione di un casolare delle campagne vicino San Claudio, rimangono aperti altri interrogativi. Innanzitutto se la bambina stesse realmente facendo la doccia, e poi se in quel luogo ci andasse per lavorare o per aspettare il padre operaio, mentre lui era al lavoro. La madre della piccola, Jiang Lifen, che vive a Civitanova Marche, ha sempre negato che Anni si trovasse li per lavorare. Anni frequentava la quinta elementare della scuola di Corridonia. “Ha imparato l'italiano fin da subito – dice una delle sue maestre – perfetta, precisa, attenta, una intelligenza per la matematica da genio. Era amica di tutti. Le maestre vedevano che a scuola veniva ordinata, aveva le mani pulite”.- Altri aspetti di questa storia tragica sono al vaglio della procura di macerata: chi erano i committenti, i clienti e i fornitori del laboratorio clandestino, chi lo gestiva e chi lo ha dato in affitto a 12mila euro l'anno.-
Leggere certe notizie ti fa male e ti fa vergognare di essere un “uomo”. Un'infanzia rubata, una vita spezzata come quella delle altre 967 perosne morte di lavoro dall'inizio dell'anno in un Paese indifferente e distratto. In una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” è sempre più evidente che per qualcuno, in queso momento, la sicurezza e la salute sul lavoro sono “lussi” che non ci possiamo permettere, sono moneta di scambio. Tutto questo non lo possiamo più accettare rassegnati, se vogliamo continuare a definirci un Paese democratico, dobbiamo reagire, dobbiamo dire basta a questa mattanza, dobbiamo rompere il muro di silenzio e di omertà che circonda e soffoca il mondo del lavoro, dobbiamo farlo ora per noi e per i genitori di Anni Ye, una bambina di 11 anni portata via alla sua infanzia, ai suoi sogni, alle sue speranze.-
Guardando distrattamente una foto sul giornale, mi rendo conto che quel viso non mi è nuovo, cerco di ricordare e mi viene un mente un episodio di qualche mese fa.- Un uomo ed una donna di etnia cinese, si presentano nella sede della CGIL di Civitanova Marche, con una bambina, cercano informazioni ma non riescono a spiegarsi perchè non conoscono bene la nostra lingua.- La bambina allora si fa portavoce dei genitori, mi fa da inteprete, mi dice che hanno bisogno di informazioni per il rinnovo di un permesso di soggiorno, cerco di spiegarle quali sono i documenti necessari e dove reperirli, e lei traduce in cinese ai suoi genitori parola per parola quello che le dico e loro annuiscono, poi traduce a me quelle che sono le loro perplessità e i loro dubbi, alla fine ringraziano con un sorriso ed un cenno di assenzo, sembrano aver capito.- Al termine della conversazione io mi complimento con lei per la suo ottimo lavoro ed aggiungo: Da grande sarai una splendida interprete, e lei sorridendo mi risponde: la lingua italiana la sto imparando, ma è la lingua cinese che mi manca.- Cara Anni sono sicuro che avresti imparato perfettamente anche il cinese, e ci avresti aiutato a costruire un mondo migliore, nel Tuo piccolo, nella nostra cittadina, ad avvicinare la comunità cinese con quella locale del maceratese, purtroppo non te lo hanno permesso, ma tu resterai per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto e Ti ha voluto bene.-


4) La Rivolta degli schiavi!
9 gennaio 2010 – Un articolo di Moni Ovadia sull'Unità

Doveva succedere! Quanto tempo può sopportare senza reagire un essere umano schiavo, che lavora come una bestia, per poco più di un tozzo di pane, che vive nel degrado peggio di una bestia, che subisce violenze, ricatti, che viene violentato, abusato dal padrone e dalle mafie, che è privo del più elementare diritto, che non accede neppure alla dignità dell'esistenza? Non c'è che una risposta per una persona decente.
No! Non può sopportare. E noi dovremmo reagire a ciò che è accaduto a Rosarno interrogandoci. Che razza di paese è il nostro che permette una simile vergogna? Che razza di ministro è quello che accusa gli schiavi e propone un'ulteriore repressione nei loro confronti? La logica dell'intollerenza ha mai giovato alla convivenza civile?
Credere di fermare l'immigrazione clandestina combattendo gli immigrati è una pia illusione ed è un atto vile. Non è l'immigrato che sollecita la malavita, è la malavita che incrementa e orienta l'immigrazione clandestina ed è interessata a creare condizioni esasperate, anche attraverso la guerra fra poveri, per potere vendere a maggior prezzo e con più alto profitto la povera carne umana su cui riesce a mettere le mani.
E che dire degli imprenditori schiavisti? Perchè non si propone contro di loro e la loro infamia tolleranza zero? L'arresto dei mafiosi a che serve se non viene prosciugata la criminalità? Oggi il Presidente della Camera Fini per l'ennesima volta ha preso la parola in difesa degli immigrati dicendo che non si combatte contro gli schiavi, si combatte la schiavitù. Il leader di An vuole evidentemente dare voce a un centro destra civile ed europeo. E' ora che si trovi il coraggio di costituire su tali questioni un ampio fronte che superi gli schieramenti per salvare l'Italia dal baratro.-

DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2011
Ccomplessivamente il decreto mette a disposizione 98.080 "quote". Di queste 52.080 sono riservate a lavoratori extracomunitari provenienti da paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi. Nello specifico sono previste quote per:
4.500 cittadini albanesi
1.000 cittadini algerini
2.400 cittadini del Bangladesh
8.000 cittadini egiziani
4.000 cittadini filippini
2.000 cittadini ghanesi
4.500 cittadini marocchini
5.200 cittadini moldavi
1.500 cittadini nigeriani
1.000 cittadini pakistani
2.000 cittadini senegalesi
80 cittadini somali
3.500 cittadini dello Sri Lanka
4.000 cittadini tunisini
1.800 cittadini indiani
1.800 cittadini peruviani
1.800 cittadini ucraini
1.000 cittadini del Niger
1.000 cittadini del Gambia
1.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all’unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Colf e badanti
Sono poi previsti 30.000 ingressi per lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona per lavoratori provenienti da paesi non inclusi nell’elenco precedente.-

Conversioni
Potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:
3.000 permessi di soggiorno per studio
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale
1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro
500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
E’ poi prevista la possibilità di 4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine e per 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
Il datore di lavoro che vorrà assumere un collaboratore domestico nell'ambito del decreto flussi dovrà dimostrare un reddito minimo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei dei contributi dovuti. La capacità reddituale del datore di lavoro può essere raggiunta anche sommando i redditi dei familiari conviventi o, se non non conviventi, dalla somma dei redditi dei familiari fino al primo grado di parentela. Per assumere un collaboratore domestico convivente per 25 ore settimanali, il datore dilavoro dovrà dimostrare una disponibilità di un reddito annuo pari a 18.827 euro, cioè il doppio della retribuzione complessiva annualmente dovuta e dei relativi contributi (9.413,68 euro).-

Documenti del datore di lavoro
Se il datore di lavoro è italiano:
  • Fotocopia della carta di identità + fotocopia del codice fiscale
Se il datore di lavoro è uno straniero:
  • Fotocopia del passaporto + fotocopia permesso di soggiorno + fotocopia del codice fiscale
Documenti del lavoratore da assumere:
  • Fotocopia del passaporto

Termini per presentare le domande:
I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori provenienti dai Paesi pe ri quali è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 8,00 del 31 gennaio 2011. I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori domestici provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08,00 del 2 febbraio 2011. I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08,00 del 3 febbraio 2011.-



5) Lo scenario per gli anni futuri!
28 Aprile 2010 - Proiezioni ISTAT

Potremmo mettere la testa sotto la sabbia, potremmo fare demagogia, potremmo incolpare gli immigrati di tutte le disgrazie e le nefandezze che capitano in Italia, potremmo cercare consensi elettorali con nuove forme di razzismo, ma per fortuna c'è una cosa che non potremo fare ed è quella di fermare il corso della storia, e l'egoismo non prevarrà quindi sulla solidarietà.

Gianfranco Censori

lunedì 21 ottobre 2013

Modello RED

Il Modello reddituale (Modello RED) è una dichiarazione che permette all’INPS di verificare se esistono i presupposti per corrispondere ai contribuenti le pensioni agevolate vincolate al reddito.

Alcune prestazioni previdenziali e assistenziali sono corrisposte in un importo che varia in relazione all’ammontare dei redditi posseduti dal pensionato e, in alcuni casi, dal coniuge e dai figli.

Le prestazioni previdenziali e assistenziali legate ai redditi sono, per esempio:
  • le integrazioni al trattamento minimo;
  • le maggiorazioni sociali sulle pensioni;
  • gli assegni di invalidità;
  • i trattamenti di famiglia;
  • le pensioni sociali;
  • gli assegni sociali;
  • le prestazioni per invalidità civile;
  • la somma aggiuntiva di cui all’art. 5 del D.L. 2/7/2007 (quattordicesima).

La scadenza è il 28 febbraio 2015, entro la quale i pensionati invalidi civili e chi ha la pensione sociale o l’assegno sociale devono dichiarare all’INPS la loro particolare situazione.

Chi sono gli interessati e cosa devono dichiarare:
  • Le persone che hanno l’assegno mensile per invalidità parziale devono dichiarare se lavorano o non lavorano. Perché se il reddito supera i limiti di reddito indicati dalla legge si perde la prestazione.
  • Le persone con indennità di accompagnamento devono dichiarare se sono o no ricoverate gratis. Perché il ricovero gratuito fa perdere l’accompagno.
  • I titolari di pensione sociale e di assegno sociale devono dichiarare se sono residenti in Italia in modo stabile e continuativo e i titolari di assegno sociale, in aggiunta, se sono ricoverati gratis presso qualche istituto e se pagano la retta.
  • Se si tratta di disabili intellettivi o minorati psichici basta inviare un certificato medico che attesti la condizione patologica degli interessati.

Le dichiarazioni vanno trasmesse solo per via telematica collegandosi direttamente al sito INPS (a condizione che si abbia il codice personale PIN). Per chi non è esperto, sono a disposizione gratuita i CAF e i professionisti abilitati e convenzionati con l’INPS, ai quali si deve consegnare la lettera INPS nella quale è riportato il codice a barre dell’interessato. Chi non risponde costringe gli uffici a bloccare il pagamento della pensione.-

REDDITI DA PENSIONE

Devono e essere integrati solo per le ulteriori prestazioni estere eventualmente percepite dal pensionato nel corso dell’anno richiesto:

Devono essere indicati per ogni trattamento pensionistico:
  • l’importo, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali;
  • il numero dei mesi di percezione della pensione;
  • lo Stato estero e l’Ente che eroga il trattamento pensionistico.
Gli importi delle pensioni devono essere esposte nella valuta del Paese che eroga il trattamento.


REDDITI NON PENSIONISTICI

Se il pensionato ha conseguito altri redditi, deve indicare i redditi conseguiti nell’anno richiesto:
  • in paesi diversi dall'Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella valuta dello Stato nel quale il pensionato risiede;
  • in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.

I redditi devono essere dichiarati distintamente per le seguenti tipologie:
  • da lavoro dipendente;
  • da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
  • da immobili (esclusa la casa di abitazione);
  • da capitali;
  • arretrati riferiti ad anni precedenti (compresi eventuali arretrati di pensioni estere riferiti ad anni precedenti);
  • rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
  • redditi assistenziali. 

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

Gianfranco Censori

sabato 12 ottobre 2013

Scelta di destinazione del TFR

Entro il 30 giugno 2007, o entro sei mesi dalla data di assunzione, se tale data è successiva al al 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti sono stati o saranno chiamati ad effettuare una scelta sulla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando ed hanno diverse possibilità.

Ecco l'elenco delle possibili scelte.

  • MANTENERE IL TFR PRESSO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO (Modalità Esplicita)
    Se l'azienda ha almeno 50 dipendenti l'intero TFR maturando viene trasferito dal Datore di Lavoro ad uno speciale Fondo presso l'INPS, se l'azienda ha invece meno di 50 dipendenti il TFR rimane in Azienda; In entrambi i casi comunque il TFR conserva le stesse caratteristiche precedenti (rivalutazione legale, anticipazioni dopo almeno otto anni per spese mediche o acquisto prima casa e pagamento integrale, da parte dell'azienda, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro).
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE NEGOZIALE
    Il fondo pensione negoziale è costituito dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni imprenditoriali che insieme danno vita ad un fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori di quel contratto; quindi è stato creato o si sta creando un fondo per ogni categoria, l'adesione è pertanto collettiva; solo in questo caso il Datore di lavoro versa la sua quota.
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE APERTO
    Il fondo pensione aperto viene promosso da Banche, Società di Gestione del Risparmio, Società di intermediazione mobiliare e Assicurazioni e l'adesione può essere sia collettiva che individuale.
  • SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA INDIVIDUALE (PIP)
    La polizza individuale (o PIP) può essere un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali cioè una polizza individuale pensionistica o altre forme individuali previdenziali.
  • SILENZIO ASSENSO (Modalità Tacita)
    Se non esprimiamo alcuna scelta, con il silenzio assenso, acconsentiamo al trasferimento del TFR ad un fondo Pensione Contrattuale, se esiste, oppure, in assenza, ad un fondo residuale appositamente costituito all'INPS (FONDINPS).


PROFILO FISCALE

Il trattamento fine rapporto è soggetto a tassazione separata (in generale si applica l'aliquota IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è percepito), l'aliquota minima è del 23%; Dal 1° gennaio 2007 invece, le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo pensione, in forma di capitale e rendita, per la parte imponibile sono tassate nella misura del 15% che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%; l'aliquota applicata potrà quindi scendere sino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.


INIZIO LAVORO PRIMA DEL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993, se decide di aderire, può trasferire al fondo il 100% del TFR maturando oppure la quota minima prevista dal fondo negoziale al quale si aderisce, se non prevista dal CCNL il 50% del TFR da maturare.

INIZIO LAVORO DOPO IL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 29 aprile 1993 deve, se decide di aderire, trasferire al fondo il 100% del TFR maturando, (non può trasferire una quota minore).-



COSTI E RENDIMENTI

I Fondi Negoziali costano di meno di quelli aperti e dei P.I.P. perché non hanno fini di lucro, non hanno i costi della rete commerciale, le commissioni di gestione finanziaria sono contenute al minimo e in parte sono a carico delle Imprese.


ANTICIPAZIONI TFR

I Fondi negoziali prevedono anticipazioni fino al 75% della della posizione individuale maturata, in qualsiasi momento, per spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni per sé, per il coniuge o i figli e dopo otto anni di iscrizione al fondo fino al 75% della posizione individuale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa e fino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze.


RISCATTO TFR

Il riscatto può essere effettuato nella misura del 100% della posizione maturata, in caso di disoccupazione superiore a 48 mesi, nel caso di invalidità permanente, in caso di decesso (agli eredi), mentre da 12 a 48 mesi di inoccupazione può richiedere il 50% del maturato.


PENSIONE INTEGRATIVA

Si ha diritto alla pensione integrativa all'atto della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica e con almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione complementare.-

Se il lavoratore aderisce ad un fondo negoziale oltre alla quota del TFR maturando può versare un ulteriore contributo ad esempio dell'1% della retribuzione annua lorda ed in tal caso il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo pari alla stessa percentuale dell'1%.

La quota del TFR versato + il contributo ulteriore del lavoratore + il contributo ulteriore del datore di lavoro + la rendita annuale del fondo creano un montante individuale e personale, che si accumula anno su anno, sul quale alla fine, in base ad appositi parametri verrà calcolata la pensione integrativa.


PRESTAZIONE

L'iscritto, al momento del pensionamento, può richiedere di ricevere oltre alla rendita vitalizia anche una parte come liquidazione in capitale fino al 50% del capitale accumulato.

Se convertendo in rendita vitalizia almeno il 70% del montante maturato , l'importo della della pensione complementare risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile ricevere l'intera prestazione in capitale.


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O TFR

Il TFR è una quota che viene accantonata ogni anno al 31 dicembre pari al 7,4% o 1/13,5 della retribuzione annua complessiva.

Al 31 dicembre di ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare nell'anno in corso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti al tasso fisso pari all'1,5% + un tasso variabile pari al 75% dell'aumento del costo della vita ISTAT.

Informazioni più complete sono reperibili sul nostro articolo TFR - Trattamento di Fine Rapporto.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori

mercoledì 2 ottobre 2013

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

MALATTIA O INFORTUNIO?

Il nostro sistema di tutela sociale prevede due canali di assicurazione distinti ed autonomi per la tutela di eventi di invalidità, morte e malattia. Per quanto riguarda la malattia, di competenza delll'INPS, l'assicurazione obbligatoria prevede il versamento da parte del datore di lavoro e del lavoratore di un contributo di natura prettamente previdenziale, mentre per quanto riguarda l'INAIL solo il datore di lavoro deve versare un premio assicurativo, il cui ammontare dipende dalla pericolosità della lavorazione svolta e dal valore della retribuzione o reddito. Più eventi di infortuni e/o malattie professionali il datore di lavoro denuncia, e più il premio assicurativo aumenta. Da qui si evince l'interesse del datore di lavoro affinché in azienda ci siano il minor numero possibile di infortuni e/o malattie professionali.

Una volta stabilito che un infortunio è avvenuto in occasione di lavoro e/o la malattia non sia di natura extra – lavorativa, ma causata invece delle lavorazioni a cui si è addetti o dalle sostanze che si utilizzano, è estremamente importante che il lavoratore si rivolga all'Ente preposto per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), e non all'INPS perchè:
  • Non è soggetto all'obbligo di restare in casa negli orari 10/12 e 17/19
  • Ha problemi in caso di ricaduta o postumi non rilevati subito
  • Ha i medicinali gratuiti ed esenti anche da tiket se inerenti l'infortunio
  • Non incide sul periodo massimo di malattia indennizzabile

INAIL

È l'Istituto che gestisce l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali.
L'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.

IPSEMA

È l'Istituto che gestisce l'assicurazione per Infortuni e Malattie Professionali per il settore marittimo.

INFORTUNIO SUL LAVORO

L'infortunio è un evento avvenuto:
  • per causa violenta
  • in occasione di lavoro
  • e che determina una inabilità al lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro.
Appena ne ha ricevuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 2 giorni la relativa denuncia.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.

INFORTUNIO IN ITINERE

È quello occorso al lavoratore durante il normale percorso:
  • di andata e ritorno fra posto di lavoro e abitazione
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti
  • fra due posti di lavoro

MALATTIA PROFESSIONALE

Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro.
Gli agenti responsabili sono tantissimi e spesso i lavoratori sono esposti alla loro azione senza conoscere i rischi a cui vanno incontro. I fattori che hanno maggiore rilevanza sono quelli dovuti all’edilizia, all’agricoltura e agli agenti cancerogeni, i cui effetti si notano magari dopo decenni il loro utilizzo. Altri fattori di rischio sono legati all’organizzazione del lavoro, campo in cui il fattore umano ormai riveste un ruolo marginale, che si possono riassumere in:
  • ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati
  • ritmi di lavoro elevati e mansioni ripetitive
  • scarsa manutenzione degli impianti
  • a questi vanno aggiunti dei fattori emergenti legati principalmente al lavoro d’ufficio in cui si hanno molte tipologie di malattie professionali in genere di scarsa gravità ma importanti per il numero di casi registrati. In questo ambito il rischio è dovuto:
  • uso del computer che porta a patologie legate a: vista, stress, radiazioni, ergonomia: patologie spinali e sindrome del tunnel carpale.
  • impianti di condizionamento
  • infezioni
  • asma e alveoliti allergiche
In caso di malattia professionale, il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile se causa astensione dal lavoro.
Appena ne ha avuto notizia il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 5 giorni la relativa denuncia.

CAUSA DI SERVIZIO

Riguarda il dipendente pubblico.
Qualsiasi lesione o infermità, compresa la morte, conseguente al servizio prestato, avendo a riferimento le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il procedimento si attiva con la domanda dell'interessato.

RENDITA INAIL

È la prestazione economica erogata mensilmente come indennizzo per:
  • diminuita capacità lavorativa
  • menomazioni permamenti all'integrità psico fisica
Danno dal 16% in su, per eventi occorsi dopo il 25/07/2000.

INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN CAPITALE

Si tratta di una prestazione economica “una tantum” erogata dall'INAIL per Infortunio e/o Malattia Professionale avvenuti dopo il 25 luglio 2000.
Danno dal 6% al 15%.

EQUO INDENNIZZO

Si tratta di una prestazione economica “una tantum” con cui l'Amm. Pubb. indennizza il dipendente (o i superstiti) per menomazioni dell'integrità psicofisica subite a seguito di lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

REVISIONE

L'inabilità provocata da infortunio e/o M.p. può subire nel tempo miglioramenti o peggioramenti.
È possibile richiedere (sia l'Inail che l'assicurato) la revisione del danno con delle cadenze precise previste per legge.

RENDITA AI SUPERSTITI

È la prestazione erogata da Inail o Ipsema ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio o malattie professionali.

CHI PAGA

Il datore di lavoro deve corrispondere il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro e il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.
L'INAIL deve corrispondere l'indennità del 60% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino al 90° giorno. Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.