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lunedì 17 giugno 2013

IMU - Imposta Municipale Unica

IMU – Prima scadenza 16 giugno 2017:
L’acconto IMU  si applica in generale sugli immobili di proprietà o sui quali si gode di un diritto reale come l’usufrutto o il diritto di abitazione. E’ chiamato all’appello per il pagamento, ad esempio, chi possiede una seconda casa al mare, in città o nel paese natio, o ancora proprietari di negozi, box e locali, oppure chi ha un’abitazione principale considerata di lusso. Tirano invece un sospiro di sollievo i contribuenti che possiedono solo la casa di abitazione, che è stata graziata dall’esborso a condizione di avere il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica.-
Per evitare l’IMU inoltre l’abitazione principale non deve essere di pregio, ovvero l’appartamento non deve essere classificato nella categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico). Anche le pertinenze dell’abitazione principale sono esentate dall’IMU ma con alcune eccezioni: l’esenzione spetta solo se le pertinenze sono classificate come C/2, C/6 o C/7 e solo per una pertinenza per ognuna delle tre categorie.
Gli immobili che non sono classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e vengano concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (ai figli o ai genitori) e che siano utilizzati da questi come abitazione principale, hanno la riduzione del 50% della base imponibile.-
Per usufruire dell’agevolazione deve essere stato stipulato e registrato un apposito contratto di comodato.-
Rendita catastale :
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5%  + 60%  rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-
Coefficiente moltiplicatore:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.- 
Le aliquote:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti  percentuali, per arrivare ad una massima quindi del 1,06%.-
Seconde case locate:      

E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato.-

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Prima scadenza 17 giugno 2013
I proprietari delle abitazioni principali, fatta eccezione per le tipologie di lusso, sono esentati dal pagamento della rata di giugno dell'IMU, che si deve invece pagare sulle abitazioni locale, sulle cosiddette seconde o terze case, sugli immobili ad uso produttivo (negozi, laboratori, capannoni, alberghi) e sulle prime case di pregio o di lusso non esonerate.-
Devono pagare l'acconto tutti i proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali. Sono anche esentati gli immobili rurali strumentali, gli inquilini delle case popolari e gli assegnatari di case in cooperativa indivisa. Ai fini dell'IMU l'abitazione principale è quella in cui il contribuente ha contemporaneamente residenza fiscale e dimora abituale. Sono ad esempio escluse le abitazioni date in comodato d'uso ai parenti che per l'ICI erano assimilate alla prima casa e vi può essere una sola abitazione principale per ogni singolo nucleo familiare, con un'eccezione: sono considerate entrambe abitazioni principali quelle di due coniugi che risiedano per motivi di lavoro in Comuni diversi. In caso di separazione l'IMU è sempre a carico del coniuge cui è stato assegnata l'abitazione indipendentemente da chi sia il proprietario. Per l'acconto si applica la regola per cui si deve pagare la metà del tributo dovuto per il 2012. 

Il calcolo è semplice: si sommano l'acconto e il saldo del pagato nel 2012 e si versa il 50%. Questo se la situazione dell'immobile è rimasta invariata, altrimenti bisogna ricalcolare l'IMU con le regole del 2012. Caso particolare è quello degli immobili di categoria D (capannoni industriali, teatri, alberghi, centri commerciali), per cui bisogna rifare sempre i calcoli perché il coefficiente di rivalutazione della rendita quest'anno è aumentato passando da 60 a 65. Il pagamento può avvenire o con modello F24 o con bollettino postale predisposto. Rispetto allo scorso anno c'è un'importante novità: il versamento va fatto tutto ai Comuni, la quota di spettanza dello Stato è rimasta solo per gli immobili di categoria D.- 
 



Si chima IMU (Imposta Municipale Unica) l'imposta sugli immobili che andrà in vigore dal 2012 e sostituirà l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili).

Rendita catastale:
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-

Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5% + 60% rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-

Coefficiente moltiplicatore IMU:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.-

Le aliquote IMU:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti punti percentuali. Per la casa di abitazione principale e per le pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali l'aliquota è del 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% per quelli strumentali, percentuale che i Comuni possono con delibera ridurre fino allo 0,1%.-


Più figli più detrazioni IMU:
Valgono solo per l'abitazione principale oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c'è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale dei genitori. Il bonus aggiuntivo, indipendentemente dal reddito del nucleo, potrà arrivare ad un massimo di 400 euro, per una detrazione totale massima quindi di 600 euro. Dal 2014 cambierà la detrazione valida per tutti: non più 200, ma 170 euro.-

Seconde case e locate:
E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato. Niente più sconti per il comodato d'uso gratuito: ai fini dell'imposta avranno lo stesso trattamento delle seconde case.-

Fabbricati rurali:
Sono equiparati alle altre abitazioni. Se costituiscono abitazione principale possono usufruire dell'aliquota del 4 per mille e delle detrazioni base per i figli. Altrimenti sono considerati seconde case. Finora erano tutti fuori dal campo di applicazione dell'ICI.-

Immobili all'estero:
A partire dal 2011 gli italiani che posseggono case fuori dai confini nazionali dovranno pagare un'imposta dello 0,76%, quindi come le seconde case in Italia. La base imponibile sarà il valore reale degli immobili.-

Comodato d'uso gratuito:
Anche se nella casa ci abita e ci stabilisce la residenza un figlio, i genitori o un fratello, all'abitazione si applicherà a tutti gli effetti l'aliquota IMU prevista per le seconde case.-

Coniugi separati:
Gli immobili che a seguito di separazione o divorzio sono stati assegnati a uno dei coniugi, questo resta obbligato al pagamento complessivo dell'imposta, a prescindere dal fatto che sia proprietario o meno dell'immobile (diritto di abitazione), potendo per questo avvalersi dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale.-

Quando si paga:

  • Entro il 18 giugno (la scadenza naturale del 16 cade di sabato) si versa un terzo (ma per chi lo desidera, anche la metà), calcolando l'imposta con l'aliquota di base dello 0,4% e avvalendosi della detrazione di base e della eventuale maggiorazione per i figli conviventi, se spettante.-
  • Sempre entro il 18 giugno si versa la metà dell'IMU dovuta per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, calcolata sull'aliquota base dello 0,76%, rinviando inevitabilmente a dicembre il versamento del saldo.-
  • Per l'abitazione principale e le pertinenze ammesse all'aliquota agevolata, è possibile effettuare il pagamento in tre rate: la seconda, sempre pari a un terzo di quanto dovuto per effetto dell'aliquota base dello 0,4%, deve essere versata entro il 17 settembre (il 16 è domenica). I comuni hanno tempo fino al 30 settembre per adottare le aliquote definitive.-
  • Il 17 dicembre (il 16 è domenica) tutti dovranno versare quanto dovuto a conguaglio.-

 
Le sanzioni:
Se il versamento IMU viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%. Gli interessi da aggiungere vanno calcolati a giorno sulla base della percentuale del 2,5% annuo. Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3%, più interessi calcolati sempre a giorno sulla base del 2,5% annuo. Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% più interessi del 2,5% annuo calcolati sempre su ogni giorno di ritardo. E' possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione avviene entro un anno e sempre che entro tale termine l'ufficio non abbia già contestato il mancato versamento. In caso di mancato pagamento, la multa è del 30% dell'imposta dovuta, cui si aggiungono gli interessi calcolati sui giorni di ritardo. Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Nuovi Codici Tributi:
I 10 codici adottati dall'Agenzia delle Entrate per le diverse tipologie catastali, da scrivere sul modello F24, sono i seguenti:
3912 Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 Fabbricati rurali a uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 Terreni (destinatario il Comune)
3915 Terreni (destinatario lo Stato)
3916 Aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3917 Aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
3918 Altri fabbricati (destinatario il il Comune)
3919 Altri fabbricati (destinatario lo Stato)
3923 Interessi da accertamento (destinatario il Comune)
3924 Sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)

IMU – COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Il calcolo:
La rendita catastale, riportata nella visura o nella dichiarazione dei redditi, va aumentata del 5%: basta moltiplicarla per 1.05. La somma ottenuta va poi moltiplicata per un coefficiente stabilito per legge: per le abitazioni è 160, per fabbricati ad uso pubblico è o stabilimenti balneari è 140, per uffici e studi professionali è 80, per i fabbricati industriali è di 60 e per i negozi (la categoria C11) è di 55. In questo modo si otterrà la base imponibile IMU. A questa sarà applicata l'aliquota corrispondente.

Le aliquote previste dalla legge:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti punti percentuali. Per la casa di abitazione principale e per le pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali l'aliquota è del 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% per quelli strumentali, percentuale che i Comuni possono con delibera ridurre fino allo 0,1%.-

Le aliquote previste dal Comune di Civitanova Marche:
Prime case economiche, popolari ed ultrapopolari (categorie A3,A4,A5) = 0,4%
Civili abitazioni, villini, ville, case rurali = 0,6%
Seconde case, esercizi commerciali, aziende = 1,06%

Più figli più detrazioni:
Valgono solo per l'abitazione principale oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c'è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale dei genitori. Il bonus aggiuntivo, indipendentemente dal reddito del nucleo, potrà arrivare ad un massimo di 400 euro, per una detrazione totale massima quindi di 600 euro.



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Gianfranco Censori