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domenica 14 giugno 2020

Pensione di Vecchiaia - Sistema Contributivo

Soggetti interessati al calcolo della pensione di vecchiaia con sistema contributivo:
  1. I lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
  2. I lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
  3. Le donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti o la cui pensione in forza di istituti di cumulo di periodi assicurativi è calcolata col contributivo.
I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 71 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Coefficienti di trasformazione:
Anno                                                  2021
Età      anni 57                                   4,186%          
Età      anni 58                                   4,289%          
Età      anni 59                                   4,399%          
Età      anni 60                                   4,515%          
Età      anni 61                                   4,639%          
Età      anni 62                                   4,770%          
Età      anni 63                                   4,910%          
Età      anni 64                                   5,060%          
Età      anni 65                                   5,220%          
Età      anni 66                                   5,391%          
Età      anni 67                                   5,575%          
Età      anni 68                                   5,772%          
Età      anni 69                                   5,985%          
Età      anni 70                                   6,215%
Età       anni 71                                   6,466%          

Coefficienti di trasformazione:
Anno                                                  2019-20
Età      anni 57                                   4,200%          
Età      anni 58                                   4,304%          
Età      anni 59                                   4,414%          
Età      anni 60                                   4,532%          
Età      anni 61                                   4,657%          
Età      anni 62                                   4,790%          
Età      anni 63                                   4,932%          
Età      anni 64                                   5,083%          
Età      anni 65                                   5,245%          
Età      anni 66                                   5,419%          
Età      anni 67                                   5,604%          
Età      anni 68                                   5,804%          
Età      anni 69                                   6,021%          
Età      anni 70                                   6,257%

Età       anni 71                                   6,513%

Coefficienti di trasformazione:

Anno                              2016-18
Età anni 57                     4,246%
Età anni 58                     4,354%
Età anni 59                     4,447%
Età anni 60                     4,589%
Età anni 61                     4,719%
Età anni 62                     4,856%
Età anni 63                     5,002%
Età anni 64                     5,159%
Età anni 65                     5,326%
Età anni 66                     5,506%
Età anni 67                     5,700%
Età anni 68                     5,910%
Età anni 69                     6,135%
Età anni 70                     6,378%


Il calcolo della prestazione:

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo tiene conto esclusivamente dei contributi versati. Per effettuare il calcolo bisogna: 1) individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; 2) calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 23-24% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata); 3) determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat; 4) moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione (dal 2016 oscillano da un minimo di 4,246% a 57 anni a 6,378% a 70 anni).

Requisiti necessari:

Pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate.
1) La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile (anno 220 = 66 anni e 11 mesi per lavoratori dipendenti del privato) non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno 5 anni di contributivi versati, nel 2020 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 71 anni di età.
2) La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale  (che per il 2020 è fissato a 459,83 euro): il requisito anagrafico 2020 è pari a 64 anni.-
3) Anche i lavoratori, al raggiungimento di 60 anni e 7 mesi di età, e le lavoratrici, al raggiungimento di 55 anni e 7 mesi di età, con invalidità civile dall'80% potranno anticipare di 5 anni il momento della pensione. Sono esclusi i dipendenti del pubblico impiego.-


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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lunedì 30 settembre 2019

Pensione Anticipata per Commercianti in Crisi

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.
Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

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La Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotto l'Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività Commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di 501,38 euro al mese per gli Agenti, e i Commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne.


pensione anticipata per cessazione anticipata di attività

L'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.

La cessazione dell'attività di Agente di Commercio potrà consentire di percepire dall'INPS, per il periodo intercorrente dalla chiusura fino alla data della pensione di vecchiaia, una somma di 501,38 euro al mese.

La norma è contenuta nel comma 490 della legge di stabilità 2014, che ha modificato l'articolo 19-ter del decreto legge n.185/2008 convertito in Legge N.2 del 28/1/2009 (decreto anticrisi).


Destinatari

Destinatari del provvedimento sono, oltre ai commercianti, anche gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Le persone devono svolgere le seguenti attività:
  • Commercio al minuto in sede fissa. 
  • Somministrazione di alimenti e bevande.
  • Commercio su aree pubbliche (ambulanti). 
  • Agenti/rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni:

È necessario che gli interessati che abbiano cessato o cesseranno l'attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS. Sono necessari altresì:

  • La cessazione definitiva dell'attività
  • La riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto); 
  • La cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle Imprese
  • La cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
  • La cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio


Incompatibilità del beneficio


L'indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’INPS la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l'INPS deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.


Misura, durata e modalità di erogazione

L'indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che l'indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l'assegno dovrebbe essere erogato fino al momento di accesso alla pensione.

Viene corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2017 e l'assegno verrà corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda, che deve essere presentata agli uffici INPS territoriali di competenza.


Pensione di vecchiaia

Al termine del periodo gli interessati avranno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia. Perciò presentando la relativa domanda, potranno avere la pensione senza intervalli di tempo: infatti terminerà l'indennizzo e comincerà la pensione.

La pensione di vecchiaia, riconosciuta a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi, sarà calcolata sui contributi effettivamente versati, ai quali l'INPS aggiungerà i periodi di indennizzo, dato che essi danno diritto all'accredito gratuito dei contributi figurativi. Perciò chi ha versato, per esempio, 30 anni di contributi, avrà la pensione calcolata su 33 anni.


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giovedì 2 dicembre 2010

Pensioni - Gestione separata INPS per Autonomi e Precari

Il presidente dell'Inps dice che l'istituto non permetterà a chi è iscritto alla “gestione separata” di poter fare online una “simulazione” della propria pensione: "Si rischierebbe un sommovimento sociale". Rivolta in Rete dei precari:

I giovani in Rete hanno dato il via al passaparola della dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, che lo scorso 6 ottobre sulle pagine del Corriere della Sera ha chiosato al convegno dell’Ania e Consumatori: “Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale”. Questo significa che, mentre i lavoratori che entro 12 mesi raggiungono il diritto al pensionamento possono consultare online quanto riscuoteranno, per i precari l’incertezza sulle cifre è assoluta. I contributi che pagano oggi, ovvero il 26% del loro stipendio, finisce nelle casse dell’istituto di previdenza per pagare nonni e genitori. Non certo il loro futuro.-

Chi è tenuto all'iscrizione:

Sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata:

  • I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza.-
  • Gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000.-
  • Gli spedizionieri doganali
  • I titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca
  • I percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
  • I soggetti che, nell'ambito dell'associazione in parrtecipazione, conferisocno prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo
  • I titolari di co.co.pro. (collaborazioni coordinate a progetto).-
  • I titolari di co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore  atrenta giorni nell'anno).-
  • I Pensionati di vecchiaia titolari di co.co.co.
  • I professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengono rapporti di co.co.co. sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria
  • I soggetti che intrattengono rapporti di co.co.co. in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
  • I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
  • I lavoratori autonomi occasionali non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.-


Gli iscritti alla Gestione separata INPS hanno titolo a percepire, in relazione ai periodi di iscrizione alla predetta gestione, pensioni di vecchiaia, pensioni di d'inabilità, assegni d'invalidità e pensioni ai superstiti calcolate secondo il metodo contributivo di cui alla L. n. 335/95 nonché, per quanti versino il contributo nella misura piena, l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità per la degenza ospedaliera.-

La pensione di vecchiaia:

La pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, spetta con almeno 57 anni di età e 5 anni di contributi (purchè in tal caso l'ammontare della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, a prescindere dal suddetto importo minimo, al compimento del 65° anno d'età. La pensione di vecchiaia spetta anche, a prescindere dal requisito anagrafico, nel caso in cui si possa vantare un'anzianità contributiva, presso la gestione separata, pari o superiore a 40 anni.-

Il calcolo delle pensioni:

Il calcolo delle pensioni dirette ed indirette a carico della Gestione separata si effettua mediante il sistema contributivo trasformando in rendita mediante uno specifico coefficente di trasformazione il montante dei contributi individuali.

Tale montante contributivo, a sua volta, si ottiene applicando, di anno in anno, l'aliquota di computo (di 2 punti percentuali più alta dell'aliquota contributiva di finanziamento) alla base imponibile nei casi che danno luogo a versamenti ed accrediti o ad obblighi contributivi e capitalizzando l'importo del montante, di anno in anno, sulla base della variazione media quinquennale del Pil.-

Per le pensioni di vecchiaia conseguite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni senza aver compiuto il 57° anno d'età così come per la pensione d'invalidità e d'inabilità erogate a beneficiari che non abbiano ancora compiuto il 57° anno d'età s'applica il coefficente di trasformazione relativo ai 57 anni.-

Identico coefficente di trasformazione s'applica nel caso di pensione ai superstiti erogata dalla Gestione separata qualora l'iscritto sia deceduto prima del compimento del 57° anno d'età.-

Ai pensionati d'inabilità è riconosciuta una maggiorazione convenzionale della contribuzione utile per il calcolo della pensione.-

Coefficienti di trasformazione:

Anno          2009     2010

Età anni 57   4,720%   4,419%
Età anni 58   4,860%   4,538%
Età anni 59   5,006%   4,664%
Età anni 60   5,163%   4,798%
Età anni 61   5,334%   4,940%
Età anni 62   5,514%   5,093%
Età anni 63   5,706%   5,257%
Età anni 64   5,911%   5,432%
Età anni 65   6,136%   5,620%


1) Simulazione - lavoratori dipendenti:

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 - Media annuale retribuzione (quota lavoratore + quota datore di lavoro) euro 18.000.-

18.000 x 33% (quota lavoratore + quota datore  lavoro)  = euro 5.940 x 35 = 207.900 x 5,432% = euro 11.293 lordi annuali : 13 = euro 868 lordi mensili.-

2) Simulazione - lavoratori autonomi  

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 – Media annuale retribuzione euro 16.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 4.160 x 35 =  145.600 x 5,432% = euro 7.909 lordi annuali : 13 = euro 608 euro lordi mensili.-

3) Simulazione – lavoratori precari

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 25 – Media annuale retribuzione euro 12.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 3.120 x 25 = euro 78.000 x 5,432% = euro 4.237 lordi annuali : 13 = euro 326 lordi mensili.-

L'assegno ordinario d'invalidità:

L'assegno d'invalidità a carico della gestione separata viene corripsosto ove l'assicurato presenti una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini pe rinfermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda. Al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Gestione separata, l'assegno d'invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, viene trasformato in pensione di vecchiaia.-

La pensione d'inabilità:

La pensione d'inabilità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 ne 5 anni precedenti la data della domanda.-

La pensione ai superstiti:

Ai superstiti del pensionato o dell'assicurato della Gestione separata sono riconosciute la pensione di reversibilità (nel primo caso) e la pensione indiretta (nel secondo caso) a condizione, in quest'ultimo caso, che l'assicurato possa vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso, ovvero i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.-

Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino in particolari condizioni reddituali, compete un'indennità una tantum.-

La pensione supplementare:

Se il titolare di posizione assicurativa presso la gestione separata non raggiunge i requisiti pe ril diritto ad una pensione autonoma ma consegue la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'Ago, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di quelle obbligatorie dei liberi professionisti ha diritto alla liquidazione di una pensione supplementare sempre che abbia compiuto i 57 anni d'età.-

I supplementi di pensione:

I contributi versati versati nella Gestione separata per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo alla liquidazione di un primo supplemento di pensione dopo che siano decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e successivamente dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.-

L'indennità di maternità:

Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo pieno hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a condizione che, in favore delle stesse, risultino accreditati nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, tre mensilità contributive.-

La misura giornaliera dell'indennità èpari all'80% di 1/395 del reddito imponibile in favore della Gestione separata per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per determinare l'ammontare dell'assegno, occorre riferirsi al reddito assoggettato a  contributi in favore della Gestione separata nei dodici mesi che precedono la nascita del bambino, applicare l'80%, dividere per dodici e moltiplicare per cinque.-

L'assegno per il nucleo familiare:

Agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS viene estesa la disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare. La condizione per poter beneficiare del predetto assegno è che la somma dei redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo del richiedente non risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.-



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