Pensione Anticipata:
La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico, erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi), nel sistema retributivo e misto, cioè dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.
Anno Lavoratori dipendenti pubblici privati e autonomi:
2020 42 anni + 10 mesi
2021 42 anni + 10 mesi
2022 42 anni + 10 mesi
2023 42 anni + 10 mesi
2024 42 anni + 10 mesi
2025 42 anni + 10 mesi
2026 42 anni + 10 mesi
2027 43 anni + 1 mese
2028 43 anni + 1 mese
2029 43 anni + 4 mesi
2030 43 anni + 4 mesi
2031 43 anni + 5 mesi
2032 43 anni + 5 mesi
2033 43 anni + 7 mesi
2034 43 anni + 7 mesi
2035 43 anni + 9 mesi
2036 43 anni + 9 mesi
2037 43 anni + 11 mesi
2038 43 anni + 11 mesi
2039 44 anni + 1 mese
2040 44 anni + 1 mese
2041 44 anni + 3 mesi
2042 44 anni + 3 mesi
2043 44 anni + 5 mesi
2044 44 anni + 5 mesi
2045 44 anni + 7 mesi
2046 44 anni + 7 mesi
2047 44 anni + 9 mesi
2048 44 anni + 9 mesi
2049 44 anni + 11 mesi
2050 44 anni + 11 mesi
Lavoratrici dipendenti pubbliche private e autonome = un anno in meno
A partire dal 2019 è stata reintrodotta però una finestra trimestrale, il che vuole dire che si viene a creare un gap di 3 mesi tra il momento in cui è possibile inoltrare la domanda per la pensione e quello in cui l’assegno è effettivamente erogato. Nel frattempo, comunque, il lavoratore potrà continuare a esercitare la propria attività e continuare a contribuire fino all’esaurimento della finestra così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente (requisito quest’ultimo necessario per l’accesso alla pensione stessa).
Misure
per i precoci
A
decorrere dal 1°
maggio 2017 l'articolo
1, co. 199 della legge 232/2016 ha
introdotto una riduzione del requisito contributivo a
41 anni (sempre a
prescindere dall'età anagrafica del
lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano
svolto almeno
12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e
che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una
particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con
esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi
civili con
una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono
disabili, addetti a lavori usuranti o
a lavori gravosi.
Anche il predetto requisito contributivo ridotto avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi dal 1° gennaio 2019. L'articolo 17 del DL 4/2019 ha sospeso l'applicazione dell'adeguamento e dei successivi adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci restano fermi a 41 anni di contributi. A partire da coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha introdotto una finestra mobile trimestrale che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione.
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