I giovani in Rete hanno dato il via al passaparola della dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, che lo scorso 6 ottobre sulle pagine del Corriere della Sera ha chiosato al convegno dell’Ania e Consumatori: “Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale”. Questo significa che, mentre i lavoratori che entro 12 mesi raggiungono il diritto al pensionamento possono consultare online quanto riscuoteranno, per i precari l’incertezza sulle cifre è assoluta. I contributi che pagano oggi, ovvero il 26% del loro stipendio, finisce nelle casse dell’istituto di previdenza per pagare nonni e genitori. Non certo il loro futuro.-
Chi è tenuto all'iscrizione:
Sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata:
- I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza.-
- Gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000.-
- Gli spedizionieri doganali
- I titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca
- I percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
- I soggetti che, nell'ambito dell'associazione in parrtecipazione, conferisocno prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo
- I titolari di co.co.pro. (collaborazioni coordinate a progetto).-
- I titolari di co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore atrenta giorni nell'anno).-
- I Pensionati di vecchiaia titolari di co.co.co.
- I professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengono rapporti di co.co.co. sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria
- I soggetti che intrattengono rapporti di co.co.co. in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
- I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
- I lavoratori autonomi occasionali non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.-
Gli iscritti alla Gestione separata INPS hanno titolo a percepire, in relazione ai periodi di iscrizione alla predetta gestione, pensioni di vecchiaia, pensioni di d'inabilità, assegni d'invalidità e pensioni ai superstiti calcolate secondo il metodo contributivo di cui alla L. n. 335/95 nonché, per quanti versino il contributo nella misura piena, l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità per la degenza ospedaliera.-
La pensione di vecchiaia:
La pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, spetta con almeno 57 anni di età e 5 anni di contributi (purchè in tal caso l'ammontare della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, a prescindere dal suddetto importo minimo, al compimento del 65° anno d'età. La pensione di vecchiaia spetta anche, a prescindere dal requisito anagrafico, nel caso in cui si possa vantare un'anzianità contributiva, presso la gestione separata, pari o superiore a 40 anni.-
Il calcolo delle pensioni:
Il calcolo delle pensioni dirette ed indirette a carico della Gestione separata si effettua mediante il sistema contributivo trasformando in rendita mediante uno specifico coefficente di trasformazione il montante dei contributi individuali.
Tale montante contributivo, a sua volta, si ottiene applicando, di anno in anno, l'aliquota di computo (di 2 punti percentuali più alta dell'aliquota contributiva di finanziamento) alla base imponibile nei casi che danno luogo a versamenti ed accrediti o ad obblighi contributivi e capitalizzando l'importo del montante, di anno in anno, sulla base della variazione media quinquennale del Pil.-
Per le pensioni di vecchiaia conseguite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni senza aver compiuto il 57° anno d'età così come per la pensione d'invalidità e d'inabilità erogate a beneficiari che non abbiano ancora compiuto il 57° anno d'età s'applica il coefficente di trasformazione relativo ai 57 anni.-
Identico coefficente di trasformazione s'applica nel caso di pensione ai superstiti erogata dalla Gestione separata qualora l'iscritto sia deceduto prima del compimento del 57° anno d'età.-
Ai pensionati d'inabilità è riconosciuta una maggiorazione convenzionale della contribuzione utile per il calcolo della pensione.-
Coefficienti di trasformazione:
Anno 2009 2010
Età anni 57 4,720% 4,419%
Età anni 58 4,860% 4,538%
Età anni 59 5,006% 4,664%
Età anni 60 5,163% 4,798%
Età anni 61 5,334% 4,940%
Età anni 62 5,514% 5,093%
Età anni 63 5,706% 5,257%
Età anni 64 5,911% 5,432%
Età anni 65 6,136% 5,620%
1) Simulazione - lavoratori dipendenti:
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 - Media annuale retribuzione (quota lavoratore + quota datore di lavoro) euro 18.000.-
18.000 x 33% (quota lavoratore + quota datore lavoro) = euro 5.940 x 35 = 207.900 x 5,432% = euro 11.293 lordi annuali : 13 = euro 868 lordi mensili.-
2) Simulazione - lavoratori autonomi
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 – Media annuale retribuzione euro 16.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 4.160 x 35 = 145.600 x 5,432% = euro 7.909 lordi annuali : 13 = euro 608 euro lordi mensili.-
3) Simulazione – lavoratori precari
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 25 – Media annuale retribuzione euro 12.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 3.120 x 25 = euro 78.000 x 5,432% = euro 4.237 lordi annuali : 13 = euro 326 lordi mensili.-
L'assegno ordinario d'invalidità:
L'assegno d'invalidità a carico della gestione separata viene corripsosto ove l'assicurato presenti una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini pe rinfermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda. Al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Gestione separata, l'assegno d'invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, viene trasformato in pensione di vecchiaia.-
La pensione d'inabilità:
La pensione d'inabilità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 ne 5 anni precedenti la data della domanda.-
La pensione ai superstiti:
Ai superstiti del pensionato o dell'assicurato della Gestione separata sono riconosciute la pensione di reversibilità (nel primo caso) e la pensione indiretta (nel secondo caso) a condizione, in quest'ultimo caso, che l'assicurato possa vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso, ovvero i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.-
Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino in particolari condizioni reddituali, compete un'indennità una tantum.-
La pensione supplementare:
Se il titolare di posizione assicurativa presso la gestione separata non raggiunge i requisiti pe ril diritto ad una pensione autonoma ma consegue la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'Ago, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di quelle obbligatorie dei liberi professionisti ha diritto alla liquidazione di una pensione supplementare sempre che abbia compiuto i 57 anni d'età.-
I supplementi di pensione:
I contributi versati versati nella Gestione separata per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo alla liquidazione di un primo supplemento di pensione dopo che siano decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e successivamente dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.-
L'indennità di maternità:
Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo pieno hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a condizione che, in favore delle stesse, risultino accreditati nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, tre mensilità contributive.-
La misura giornaliera dell'indennità èpari all'80% di 1/395 del reddito imponibile in favore della Gestione separata per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per determinare l'ammontare dell'assegno, occorre riferirsi al reddito assoggettato a contributi in favore della Gestione separata nei dodici mesi che precedono la nascita del bambino, applicare l'80%, dividere per dodici e moltiplicare per cinque.-
L'assegno per il nucleo familiare:
Agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS viene estesa la disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare. La condizione per poter beneficiare del predetto assegno è che la somma dei redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo del richiedente non risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.-
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
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