Se hai ricongiunto in Italia i tuoi genitori e hanno più di 65 anni di età, devono avere un'assicurazione sanitaria che li copra da ogni rischio in Italia e essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo.-
Puoi iscriverti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale se sei regolarmente soggiornante ma non rientri nelle categorie precedenti pagando un contributo annuale, valido anche per i familiari a carico (ad esempio se hai un permesso per studio).-
Se sei “irregolare” puoi usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in ogni modo essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva utilizzando il codice Stp (Straniero temporaneamente presente).-
Non puoi essere espulsa se sei una donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita di Tuo figlio; potrai avere un permesso di soggiorno per cure mediche (insieme a tuo marito, se convivente).-
Per avere la carta d'identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:
- n. 3 fotografie uguali e recenti
- passaporto valido
- permesso di soggiorno validoDevi ricordare che la carta d'identità ha la stessa durata del permesso di soggiorno, non è considerato documento valido per l'espatrio e non legittima la tua permanenza in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.-
Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.-
La documentazione necessaria è la seguente:
A) Bollo euro 14,62 - B) n. 4 foto tessera - C) originale + copia permesso di soggiorno in scadenza + codice fiscale - D) Fotocopia del passaporto (solo pagine con timbri) - E) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - F) Certificato comunale che attesti l’idoneità dell’alloggio - G) Modello CUD o 730 o UNICO relativo ai redditi percepito nell’anno precedente - H) Copia delle ultime tre buste paga - I) Contratto di lavoro e dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - L) Superamento del test di italiano o diploma di scuola media o superiore - M) Autocertificazione dello stato di famiglia - N) Certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rilasciati dalla procura competente - O) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 227,50 euro - P) Modello UNILAV o copia del contratto di soggiorno con allegata ricevuta di ritorno.-
La documentazione necessaria è la stessa di quella che serve per i lavoratori extracomunitari ma in aggiunta serve anche il certificato di matrimonio, stato di famiglia o certificato di nascita tradotto e legalizzato dall'ambasciata italiana nel paese straniero.-
Ai fini della determinazione del reddito per il ricongiungimento familiare occorre fare riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2014 è di 447,61 €, pari a 5.818,93 € l'anno.
Richiedente - 5.818,93 € annui
1 familiare - 8.728,39 € annui
2 familiari - 11.637,86 € annui
3 familiari - 14.547,32 € annui
4 familiari - 17.456,79 € annui
2 o più minori di 14 anni - 11.637,86 € annui
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.547,32 € annui
Chiunque sia legato ad un cittadino italiano da un legame di parentela entro il quarto grado, può richiedere la carta di soggiorno per motivi familiari.-
Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea che intendono soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi è sufficiente richiedere il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune dove dimorano.-
A) Acquisto per nascita:
L'acquisto automatico della cittadinanza per nascita nel territorio italiano, da genitori non cittadini italiani, è previsto solo:
- se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
- se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio di genitori italiani nato all'estero.
B) Acquisto per Residenza
Il cittadino straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino alla maggiore età, acquista la cittadinanza italiana se, entro il 19° anno di età, dichiara di volerla acquistare con una dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile.
C) Acquisto per Naturalizzazione (per i cittadini stranieri residenti in Italia)
La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa al cittadino straniero:
- dopo 10 anni di residenza legale in Italia per il cittadino non comunitario;
- dopo 4 anni di residenza legale in Italia per il cittadino comunitario;
- che abbia almeno uno dei genitori od un parente di secondo grado cittadino italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno 3 anni;
- maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l'adozione;
- al cittadino straniero in possesso dello status di apolide o di rifugiato, dopo 5 anni di residenza legale in Italia.
Alle domanda di cittadinanza, deve essere allegata la certificazione originale che prova il possesso dei requisiti.
Elenco documenti:
A) Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana nel paese di origine - B) Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato - C) Certificato storico di residenza (da richiedersi nei vari comuni in cui è stato residente) - D) Stato di famiglia e residenza - E) Denuncia dei redditi degli ultimi 3 anni - F) Copia del permesso/carta soggiorno - G) Marca da bollo da 14,62 euro.-
Le domande sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200,00 euro.
Il reddito minimo necessario per ottenere la cittadinanza italiana per l'anno 2014 è il seguente:
- Euro 8.500,00 per una sola persona
- Euro 11.500,00 in caso di coniuge a carico
- Euro 550,00 in più per ogni figlio a carico
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.-
D) Acquisto per Matrimonio
Il cittadino/a straniero che sposa un cittadino/a italiano può fare domanda per la cittadinanza italiana se, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno 2 anni in Italia oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio in caso di residenza all'estero.
E' possibile ottenere la cittadinanza qualora al momento dell'adozione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Quindi se dopo la presentazione dell'istanza interviene lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, la concessione della cittadinanza viene negata.
I termini per ottenere la cittadinanza sono ridotti della metà in presenza di figli, ovviamente nati o adottati dai coniugi: 1 anno in caso di residenza in Italia e 18 mesi in caso di residenza all'estero.
Alle domanda di cittadinanza, deve essere allegata la certificazione originale che prova il possesso dei requisiti.
Elenco documenti:
A) Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana nel paese di origine - B) Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato C) Stato di famiglia e residenza - D) Certificato di matrimonio trascritto nel comune di residenza - E) Copia del permesso/carta soggiorno - F) Denuncia redditi ultimi 3 anni - G) Marca da bollo di 14,62 euro.-
Le domande sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200,00 euro.
E) Acquisto cittadinanza per discendenza di cittadini italiani
Il cittadino straniero discendente fino al IV grado di italiani emigrati all'estero, con cittadinanza italiana, può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
F) Acquisto Automatico
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).
Per richiedere il codice fiscale servono, se sei cittadino straniero originale e fotocopia del:
- permesso di soggiorno o carta soggiorno
- passaporto
- se non hai ancora il permesso di soggiorno, va bene anche il visto d'ingresso ancora valido.
- e indicare dove sei residente, via, cap e la città.
Per iscriverti all'anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.
Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:
- Permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi
- Passaporto in corso di validità o documento equipollente
- Codice fiscale
- Contratto di affitto registrato
- Autocertificazione dei metri quadrati della tua abitazione
- Documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio ecc.). Tali documenti devono essere alternativamente originali rilasciati dalle competenti autorità del Paese in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati, oppure originali rilasciati dalle Autorità Consolari presenti in Italia del tuo Paese di origine con firma legalizzata presso la competente Prefettura.
In attuazione della direttiva 2004/38/CE, i Cittadini dell'Unione e i loro familiari, possono circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri e per soggiorni inferiori ai 3 mesi, in Italia, non è richiesta alcuna formalità.-
Secondo il Codice Civile, lo straniero che deve sposarsi con un cittadino o una cittadina di nazionalità italiana deve presentare una serie di documenti:
- Documento d'identità valido sul piano internazionale (passaporto).
- Certificato di nascita proveniente dal proprio paese di provenienza tradotto e autenticato presso l'Ambasciata Italiana del Paese d’origine.
- Nulla osta dal parte del proprio Paese d’origine per contrarre liberamente matrimonio. Dal documento, rilasciato dagli uffici di competenza del Paese di provenienza - che corrispondono in Italia all’ufficio anagrafe -, deve risultare che, secondo la legge del Paese, non ci siano impedimenti al matrimonio. Come nel caso del certificato di nascita, il nulla osta deve essere tradotto e autenticato presso l’Ambasciata Italiana del Paese di provenienza.-
Dal 26 giugno 2012, tutti i minori, dai 0 ai 18 anni, potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale: passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio. Non saranno più valide, quindi, le iscrizioni di questi ultimi sul passaporto dei genitori che, però, rimarrà valido fino alla naturale scadenza per il proprio titolare.
Inoltre, si dovrà far inserire il nominativo dei genitori sul documento del figlio minore. Questo permetterà di agevolare e semplificare i controlli alle frontiere. Il Ministero degli Affari Esteri, in attuazione del Regolamento (C.E.) 444/2009 del Parlamento Europeo, ha anche elevato l'età minima per l'espatrio senza accompagnamento, da 10 a 14 anni.
Sino al 26 giugno 2012, infatti, per l'espatrio di un minore di 14 anni era sufficiente il solo documento di identità. Ora, invece, i genitori dovranno sottoscrivere un modulo per l'affidamento del proprio figlio a un accompagnatore da presentare all'ufficio passaporti della Questura per la relativa convalida (tale modulo si potrà ritirare in Comune, in Questura o scaricare dal sito del Comune di residenza).
Sia per il passaporto che per la carta d'identità valida per l'espatrio, la durata varierà a seconda dell'età del minore:
- 3 anni per i minori di 3 anni;
- 5 anni per i minori di 18 anni;
- 10 anni per i maggiori di 18 anni.
Elenco nazioni che fanno parte della Unione Europea:
01 - Austria
02 - Belgio
03 - Bulgaria
04 - Cipro
05 - Croazia
06 - Danimarca
07 - Estonia
08 - Finlandia
09 - Francia
10 - Germania
11 - Grecia
12 - Irlanda
13 - Italia
14 - Lettonia
15 - Lituania
16 - Lussemburgo
17 - Malta
18 - Paesi Bassi
19 - Polonia
20 - Portogallo
21 - Regno Unito
22 - Repubblica Ceca
23 - Romania
24 - Slovacchia
25 - Slovenia
26 - Spagna
27 - Svezia
28 - Ungheria
Con il permesso di soggiorno o con la carta di soggiorno si può circolare liberamente, per turismo, all'interno dei 24 paesi del Patto Schengen, che sono i seguenti:
01 - Austria
02 - Belgio
03 - Bulgaria
04 - Danimarca
05 - Estonia
06 - Finlandia
07 - Francia
08 - Germania
09 - Grecia
10 - Islanda (non appartiene all’UE)
11 - Italia
12 - Lettonia
13 - Liechtenstein
14 - Lituania
15 - Lussemburgo
16 - Malta
17 - Norvegia (non appartiene all'UE)
18 - Paesi Bassi
19 - Polonia
20 - Portogallo
21 - Repubblica Ceca
22 - Romania
23 - Slovacchia
24 - Slovenia
25 - Spagna
26 - Svezia
27 - Svizzera
28 - Ungheria
Irlanda e Regno Unito non hanno sottoscritto l'accordo.-
Per gli altri Paesi, occorre il visto di ingresso in base alle convenzioni esistenti tra il Paese di origine e il Paese che si intende visitare.-
Un cittadino straniero, residente in Italia, può andare a lavorare all'estero, nei paesi dell'area schengen solo se in possesso della carta di soggiorno, da aggiornare poi nel Paese di destinazione dopo tre mesi di permanenza.-
Il decreto flussi prevede quanto segue:
- Le domande, valgono ancora quelle presentate in via telematica , dai datori di lavoro per i lavoratori subordinati e dalle famiglie per domestici o badanti, al Ministero dell'interno.-
- Il Ministero dell'Interno in base alle quote provinciali assegnate trasmette le domande accolte (le prime arrivate tra quelle in regola), alle Questure.-
- La Questura convoca i datori di lavoro, o le famiglie richiedenti, per la verifica della documentazione necessaria, e se tutto in regola, trasmette la richiesta all'Ambasciata del Paese di provenienza del lavoratore.-
- L'Ambasciata del Paese estero convoca il lavoratore e gli concede il visto per l'espatrio in Italia per motivi di lavoro.-
- Il lavoratore estero può quindi venire in Italia, ma entro 8 giorni dall'arrivo, deve presentarsi insieme al Datore di Lavoro in Questura per stipulare il contratto di lavoro.-
- La Questura con il contratto di lavoro sottoscritto rilascia il I° permesso di soggiorno che dura 1 anno con contratto di lavoro a tempo determinato o 2 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.-
- A questo punto il lavoratore estero può iscriversi al Comune di Residenza, richiedere il Codice Fiscale, il codice sanitario e tramite il Datore di lavoro, esperire tutte le altre formalità burocratiche necessarie come iscrizione INPS, INAIL ecc..-
Si possono presentare in Questura richieste permesso di soggiorno per affari, Cure Mediche, Gara Sportiva, Motivi Umanitari, Asilo Politico, Minore Età, Giustizia, Stato apolide, Integrazione minore e invito.-
Le seguenti prestazioni:
- Indennità di malattia e maternità
- Indennità di disoccupazione
- Indennità di mobilità
- Assegni familiari
- Pensioni
spettano a tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea e a tutti i cittadini extracomunitari purché siano provvisti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno.-
Gli assegni familiari possono essere riconosciuti solo per i familiari che sono a carico del lavoratore, ma già legalmente soggiornanti in Italia. Dunque non è possibile riconoscerli per i familiari che sono ancora nel Paese di origine a meno che non ci sia una specifica Convenzione internazionale che preveda questo beneficio.
In questi casi serve una autorizzazione preventiva dell'INPS, e per ottenerla sono necessari:
- Stato di famiglia bilingue
- Certificati redditi dei familiari bilingue
I suddetti certificati debbono essere vidimati dagli enti preposti.
I paesi convenzionati con l'Italia ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i familiari residenti nel paese di origine sono i seguenti:
01) Argentina
02) Australia
03) Brasile
04) Canada
05) Capoverde
06) Islanda
07) Isole del Canale
08) Jugoslavia
09) Liechtenstein
10) Monaco
11) Norvegia
12) San Marino
13) Stati Uniti d'America
14) Svizzera
15) Tunisia
16) Turchia
17) Uruguay
18) Venezuela
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, in corso di validità, può richiedere il ricongiungimento con i sotto indicati familiari residenti all'estero:
- Coniuge
- Figli minori
- Figli maggiorenni a carico, non autonomi o autosufficienti, per causa di salute
- Genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno nel paese di origine
I requisiti necessari sono: Alloggio adeguato, sufficiente anche per il familiare; reddito sufficiente anche per mantenere il familiare, minimo anno 2014 euro 5.818,93 per un solo familiare, euro 8.728,39 per due familiari, euro 11.637,85 per 3 familiari ; certificazione attestante il rapporto di parentela, tradotta e legalizzata.-
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo di 14,62 euro - B) Permesso di soggiorno del richiedente - C) Ricevuta postale della richiesta di rinnovo (se il permesso è scaduto) - D) Passaporto del richiedente (solo pagina con dati della persona) - E) Passaporto della persona da ricongiungere (solo pagina con dati della persona) - F) Contratto di affitto o atto di acquisto dell’abitazione - G) Certificato di idoneità alloggiativa - H) Autocertificazione dello stato di famiglia - I) Contratto di lavoro - L) Ultima busta paga - M) Ultima dichiarazione dei redditi (CUD o UNICO o 730).-
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 - H) Copia delle ultime 3 buste paga - I) Iscrizione al centro per l’impiego - L) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro.-
In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, da un massimo di due mesi prima, fino a un massimo di due mesi dopo, si può richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 - H) Copia delle ultime 3 buste paga - Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - I) Modello UNILAV o copia del contratto di soggiorno con allegata ricevuta di ritorno - L) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro (fino a un anno di 127,50 euro fino a due anni.-
In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno anche il familiare del lavoratore extracomunitario (coniuge, genitore o figlio) può chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.-
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia del permesso di soggiorno del coniuge o del figlio del quale si è carico - H) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 dei familiari che svolgono attività lavorativa - I) Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - L) In caso di coniuge oppure padre/madre di cittadino italiano produrre documentazione relativa al rapporto di parentela con i suddetti- M) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro (fino a un anno di 127,50 euro fino a due anni.-
A) Le seguenti nazionalità hanno bisogno di un visto per visitare i paesi dell’area Schengen per qualsiasi motivo:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua- Nuova Guinea, Perù, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
B) Le seguenti nazionalità non hanno bisogno di visto d’ingresso per visitare i paesi dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni per motivi di turismo, affari, invito e gara sportiva:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Taiwan, Ungheria, Uruguay, Venezuela.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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