1)
T.F.R.:
Il TFR è il trattamento che spetta al
lavoratore al momento della cessazione del rapporto in essere con il proprio
datore di lavoro, sia che esso avvenga per pensionamento, sia che avvenga per
dimissioni, licenziamento o altre ipotesi di cessazione degli effetti del
contratto.
Calcolo
del TFR lordo:
Per calcolare l’ammontare effettivo del Trattamento
di Fine Rapporto, la prima cosa da fare è calcolare l’importo lordo dello
stesso.
A tal fine, è necessario prendere in considerazione
la retribuzione lorda annua (calcolata con riferimento al periodo 1
gennaio / 31 dicembre) e dividerla per 13,5. Al risultato va detratto
lo 0,50% della retribuzione soggetta a contribuzione Inps, a titolo
di contributo per il FAP – Fondo Adeguamento Pensione.
In tal modo si ottiene il TFR lordo annuo, che,
sommato al TFR accantonato negli anni precedenti e soggetto a rivalutazione al
31 dicembre, dà come risultato il TFR lordo complessivo.
Calcolo
del TFR netto:
Per la determinazione del TFR netto bisogna calcolare l’aliquota Irpef media da applicare
alla base imponibile.
L’aliquota Irpef media, in particolare, è pari al
rapporto tra l’imposta determinata applicando al reddito annuale di riferimento
l’aliquota IRPEF vigente e l’ammontare del reddito annuo di riferimento.
L’aliquota così calcolata si applica alla base
imponibile e si ottiene, quindi, il TFR netto.
Si ricorda che l’aliquota Irpef vigente, determinata
a scaglioni, è la seguente:
TFR lordo sino a 15mila euro: tassazione del 23%;
Parte di TFR lordo eccedente i 15mila euro e sino a
28mila euro: tassazione del 27%;
Parte di TFR lordo eccedente i 28mila euro e sino a
55mila euro: tassazione del 38;
Parte di TFR lordo eccedente i 55mila euro e sino a
75mila euro: tassazione del 41%;
Parte di TFR lordo eccedente i 75mila euro:
tassazione del 43%.
Un esempio di calcolo per comprendere meglio
Si supponga che il TFR lordo complessivo corrisponda
25.000,00 euro, che il lavoratore abbia lavorato per dieci anni e che il
reddito annuale di riferimento sia quindi pari a 30.000,00 euro (25.000,00 / 10
anni lavorati x 12).
L’imposta relativa al reddito di riferimento è 7.500,00
euro, ovverosia la somma tra 3.450,00 (23% di 15.000,00) e 4.050,00 (27% degli
ulteriori 15.000,00).
L’aliquota media di riferimento è, quindi, del 25%,
calcolato secondo la seguente formula:
7.500,00 euro (imposta relativa al reddito di
riferimento) / 30.000,00 euro (reddito annuale di riferimento) x 100.
L’imposta da applicare, pertanto, è di 6.250,00
euro, ovverosia 25.000,00 euro (reddito lordo) x 25% (aliquota media).
In conclusione, il TFR netto è uguale a 18.750,00
euro, dato dalla differenza tra 25.000,00 euro (reddito lordo) e 6.250,00 euro
(imposta).
La
previdenza complementare:
A partire dal 1° gennaio 2007, per effetto dell'entrata in vigore
del T.U. della previdenza complementare (d. lgs. n. 252/2005, emanato
in attuazione della legge delega n. 243/2004), ciascun lavoratore è chiamato a
decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari
(indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore
di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo
complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso.
La scelta va effettuata entro 6 mesi
dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della
riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il
30.6.2007).
In ogni caso, anche laddove il lavoratore non
aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con
almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il
datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso
l'Inps.
Il
fondo di garanzia:
Il "Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto" è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l.
n. 297/1982, "con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso
di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c.,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto" ed esteso dal d.lgs. n.
80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti
dettati dall'art. 2 dello stesso.
La condizione necessaria per far sorgere il diritto
al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento
della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n.
9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono
richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti
accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n.
297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie
patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).
Il comma 7 dell'art. 2 l. n. 297/1982 prevede,
inoltre, che il fondo effettui i pagamenti entro 60 giorni dalla
richiesta dell'interessato, decorrenti dal momento in cui viene consegnata la
domanda, corredata della necessaria documentazione, all'ufficio competente
(Cass. n. 1052/1991).
L'anticipazione
del TFR:
L'art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il
lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore
di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del
TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni
richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del
4% del numero totale dei dipendenti.
Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la
richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
- a spese sanitarie per terapie o interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il
carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione
va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli
interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza
medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
- all'acquisto della prima casa di abitazione per
sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel
caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni
(Cass. n. 10371/1994);
L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7
della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione
del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei "congedi parentali".
Ai fini dell'anticipazione, possono essere previste
condizioni di miglior favore sia dai contratti collettivi che da patti
individuali.
L'anticipazione, secondo il disposto del comma 9
dell'art. 2120 c.c., può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di lavoro e l'importo anticipato viene detratto dal trattamento spettante a
fine rapporto.
2) TFS
(Trattamento di fine servizio) x statali e dipendenti pubblici
Il Trattamento di Fine Servizio ha molte
analogie con il TFR dei Dipendenti Privati ma le differenze sono abbastanza
rilevanti. La più importante è il sistema di calcolo che si basa sul
sistema retributivo anziché contributivo.
Al momento del pensionamento i dipendenti statali e
pubblici beneficiano di una buonuscita che dipende dal numero di anni di
servizio e dalla funzione svolta.
Per gli assunti prima del 2001 la buonuscita
prende il nome di TFS (Trattamento di Fine Servizio) e viene calcolata in
base agli ultimi stipendi percepiti (metodo retributivo) mentre per gli assunti
dopo tale data il calcolo viene effettuato su base contributiva e quindi in
base alle contribuzioni effettivamente versate.
Tempi
di liquidazione del TFS:
La legge di stabilità del 2014 ha stabilito tempi
sempre più lunghi per la liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto) e
del TFS (trattamento di fine servizio) dovuti a statali e dipendenti pubblici.
Si deve attendere un periodo da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione
supera un certo importo, la somma è frazionata in 2 o 3 rate annuali.-
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Per i pensionamenti per inabilità o decesso,
blocco di 3 mesi e altri 15 giorni per consentire all’INPS di liquidare la
domanda, in totale 3 mesi e mezzo.-
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Il blocco sale a un anno (cui si aggiungono i 3 mesi
per lavorare la pratica; nel complesso 15 mesi per raggiungimento dei limiti di
età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato o
per risoluzioni unilaterali dell’amministrazione (esempio per gli esuberi).-
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Il blocco sale a 27 mesi (24+3) nei casi di
dimissioni volontarie, per licenziamenti e destituzioni.-
Se si superano i tempi indicati l’INPS deve
riconoscere sulle somme gli interessi di mora.-
Terminata l’attesa scatta un’altra norma di legge
che divide in rate annuali la buonuscita quando supera i 50 mila euro lordi.-
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Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il
pagamento è completo.-
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Tra 50 mila e 100 mila euro lordi il pagamento è
diviso due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la rimanenza il
secondo.-
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Oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate:
50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.-
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