La legge di bilancio
2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna
alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale.
L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs
207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una
precisa data di scadenza. In passato
l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta
sino al 31 dicembre 2016.
Modalità di concessione
Le modalità di
concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono
beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o
collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i
gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli
interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne,
unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per
almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli
esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura
dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD,
cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al
raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il
conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere
alla cancellazione dal registro delle imprese.
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La Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotto l'Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività Commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di 501,38 euro al mese per gli Agenti, e i Commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne.
L'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.
La cessazione dell'attività di Agente di Commercio potrà consentire di percepire dall'INPS, per il periodo intercorrente dalla chiusura fino alla data della pensione di vecchiaia, una somma di 501,38 euro al mese.
La norma è contenuta nel comma 490 della legge di stabilità 2014, che ha modificato l'articolo 19-ter del decreto legge n.185/2008 convertito in Legge N.2 del 28/1/2009 (decreto anticrisi).
Destinatari
Destinatari del provvedimento sono, oltre ai commercianti, anche gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.Le persone devono svolgere le seguenti attività:
- Commercio al minuto in sede fissa.
- Somministrazione di alimenti e bevande.
- Commercio su aree pubbliche (ambulanti).
- Agenti/rappresentanti di commercio.
Requisiti e condizioni:
È necessario che gli interessati che abbiano cessato o cesseranno l'attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS. Sono necessari altresì:- La cessazione definitiva dell'attività;
- La riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);
- La cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle Imprese;
- La cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- La cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Incompatibilità del beneficio
L'indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’INPS la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l'INPS deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.
Misura, durata e modalità di erogazione
Viene corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2017 e l'assegno verrà corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda, che deve essere presentata agli uffici INPS territoriali di competenza.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia, riconosciuta a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi, sarà calcolata sui contributi effettivamente versati, ai quali l'INPS aggiungerà i periodi di indennizzo, dato che essi danno diritto all'accredito gratuito dei contributi figurativi. Perciò chi ha versato, per esempio, 30 anni di contributi, avrà la pensione calcolata su 33 anni.
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