MINIMI SALARIALI dal 1° Gennaio 2023:
Livello A Conviventi paga mensile euro 725,19 - Non conviventi paga oraria euro 5,27
Livello AS Conviventi paga mensile euro 857,06 - Non conviventi paga oraria euro 6,21
Livello B Conviventi paga mensile euro 922,28 - Non conviventi paga oraria euro 6,58
Livello BS Conviventi paga mensile euro 988,90 - Non conviventi paga oraria euro 6,99
Livello C Conviventi paga mensile euro 1.054,85 - Non conviventi paga oraria euro 7,38
Livello CS Conviventi paga mensile euro 1.120,76.- Non conviventi paga oraria euro 7,79
Livello D Conviventi paga mensile euro 1.318,54.- Non conviventi paga oraria euro 8,98
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.384,46 - Non conviventi paga oraria euro 9,36
Livello D Conviventi e Livello DS Conviventi + indennità euro 194,98.-
Conviventi fino a 30 ore settimanali:
Livello B = euro 659,27 – Livello BS = euro 692,25 – Livello C = euro 764,74.-
Presenza notturna livello unico euro 761,45.-
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 1.137,23.-
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.288,87.-
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.592,17.-
Indennità addetti a più persone non autosufficienti euro 112,34.-
Indennità baby sitter fino a 6 anni di età del bambino euro 130,05 (or. ridotto euro 83,44)
Vitto e alloggio valore giornaliero valore mensile
Pranzo e prima colazione euro 2,26 x 26 euro 58,76.-
Cena euro 2,26 x 26 euro 58,76.-
Alloggio euro 1,95 x 26 euro 50,70.-
Totale euro 6,47 x 26 euro 168,22.-
CONTRIBUTI ORARI DEL 2023
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,92 con CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,40)
senza CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva da 8,93 a 10,86 con CUAF Contributo orario euro 1,78 (0,45)
senza CUAF Contributo orario euro 1,79 (0,45)
Retribuzione oraria effettiva oltre 10,86 con CUAF Contributo orario euro 2,17 (0,55)
senza CUAF Contributo orario euro 2,18 (0,55)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,15 (0,29)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,16 (0,29)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,92 con CUAF Contributo orario euro 1,69 (0,40)
senza CUAF Contributo orario euro 1,70 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva da 8,93 a 10,86 con CUAF Contributo orario euro 1,91 (0,45)
senza CUAF Contributo orario euro 1,92 (0,45)
Retribuzione oraria effettiva oltre 10,86 con CUAF Contributo orario euro 2,32 (0,55)
senza CUAF Contributo orario euro 2,33 (0,55)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,23 (0,29)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,24 (0,29)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Scadenze:
Dal 1° al 10 aprile = primo trimestre
Dal 1° al 10 luglio = secondo trimestre
Dal 1° al 10 ottobre = terzo trimestre
Dal 1° al 12 gennaio = quarto trimestre
Il vecchio contratto colf e badanti scaduto dal 2016 è stato rinnovato con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Diverse le nuove regole che inquadreranno queste figure professionali in livelli diversi a seconda delle loro competenze e mansioni.
La prima cosa che cambia è il nome. Non più “baby sitter”, “colf” o “badanti”, d’ora in avanti si parlerà di “assistenti familiari”.
Minimo contrattuale. Sale a 880 euro al mese lo stipendio minimo per gli assistenti familiari conviventi, con un aumento base di 12 euro mensili (livello BS), decorrenza 1° gennaio 2021.-
Superbonus baby sitter. Si tratta di una cifra addizionale, compresa tra i 100 e i 116 euro, per gli assistenti che si prendono cura di un bambino al di sotto dei sei anni
Superbonus badanti. La stessa cifra addizionale, dai 100 ai 116 euro, sarà erogata agli assistenti che si occuperanno di due anziani
Livello unico per baby sitter. Ci sarà un unico livello di inquadramento contro i tre presenti nel vecchio contratto, per chi si occuperà dei bambini. Una misura che renderà più accessibili le assunzioni
Una nuova figura professionale. Si tratta dell’assistente educatore formato, un operatore specifico per chi ha familiari affetti da disabilità psichica o da disturbi dell’apprendimento o relazionali
Quattro livelli. L’inquadramento degli assistenti familiari sarà diviso quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, in base alle conoscenze e competenze possedute in riferimento alla mansione richiesta
Contesto di lavoro. Sarà considerato dirimente il contesto in cui l’assistente si troverà a lavorare, se si tratterà di singolo di cui occuparsi o di un’intera famiglia
Ore di lavoro. L’orario di lavoro per gli assistenti familiari non conviventi resterà di 40 ore a settimana, mentre per i conviventi sarà di 54 ore
Un mese di prova. Sono previsti 30 giorni in prova prima dell’assunzione per valutare le competenze del lavoratore
Formazione. Oltre a ferie, giornate libere e permessi, nel contratto, per la formazione degli assistenti, sono state aggiunte altre 24 ore di permesso in più rispetto alle 40 già previste
Vantaggi economici per i datori di lavoro. Tra le agevolazioni previste per i datori, quella di poter assumere una badante sostitutiva o aggiuntiva nel caso di anziani che necessitano assistenza continuativa, accedendo a un fondo di assicurazione infortuni bilaterale, e chi assumerà una badante per le ore notturne potrà versare contributi previdenziali sull'orario puramente convenzionale di 8 ore, con una riduzione settimanale di 24 ore.
INQUADRAMENTO
Livello A: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Livello A super: Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro.
Livello B: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Livello B super: a) Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello C: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Livello C super: Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Livello D super: a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa;c) Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: a) 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; b) 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:
- 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.
- 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).
LAVORO STRAORDINARIO
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
del 60% in una delle festività indicate nell'art. 16 o nella giornata di domenica, in caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica questa giornata sarà assoggetta alla disciplina del lavoro domenicale.
SCATTI DI ANZIANITÀ
A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. a) A partire dal’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. b) Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento del 24°mese di servizio. c) Gli scatti di anzianità maturano dal mese successivo al compimento del biennio di servizio.
FESTIVITÀ
1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.-
FERIE
Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-
MALATTIA
L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.
Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro equivale a:
- 10 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente) con anzianità inferiore a 6 mesi;
- 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
- 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.
Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:
- 8 giorni complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
- 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
- 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.
TREDICESIMA MENSILITÀ
Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato
PREAVVISO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro. Non c’è necessità di motivare l’interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.
In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque. Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.
Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall'INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all'INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.
L’ assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro:
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.-