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venerdì 17 aprile 2015

NASPI ASDI DIS-COLL

Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Titolo I - Disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego.

1)  Art. 1 - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASPI sostituisce le prestazioni di ASPI e Mini Aspi introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari della NASPI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASPI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 3 - Requisiti

1. La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Art. 4 - Calcolo e misura

1. La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASPI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5 - Durata

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

Art. 6 - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

1. La NASPI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASPI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 - Condizionalità

1. L’erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.

2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

Art. 8 - Incentivo all’autoimprenditorialità

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASPI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.

Art. 9 - Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di mantenimento della NASPI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASPI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Art. 10 - Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASPI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASPI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,

Art. 11 - Decadenza

1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI;
e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.

Art. 12 - Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASPI, determinato ai sensi all’art. 4 comma 2.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13 - Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Art. 14 - Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Alla NASPI si applicano le norme già operanti in materia di ASPI in quanto compatibili.


2) Art. 15 - Assegno di disoccupazione (ASDI)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASPI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.

3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.

5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASPI percepiti;
b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
e. le caratteristiche del progetto personalizzato;
f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
k. le residue modalità attuative del programma.

8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie

Requisiti:
Il citato decreto ha precisato che l'ASDI spetta ai lavoratori che hanno esaurito l'intera durata della Naspi, che si trovino a tale data ancora in stato di disoccupazione, a condizione che versino in condizioni economiche di bisogno attestate da un ISEE pari o inferiore a 5mila euro. Il sostegno, inoltre, viene concesso solo ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni oppure ai lavoratori che hanno 55 anni e che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
L'ASDI spetta per un massimo di 6 mesi ed pari al 75 per cento dell'ultima Naspi conseguita se non superiore all'assegno sociale (448,07 euro). Questo importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico sino ad un massimo di 163 euro (che porterà l'assegno a toccare poco più di 611 euro al mese nell'ipotesi più vantaggiosa). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della Naspi.  (Maggiorazione:  Un figlio euro 89,70 – Due figli euro 116,60 – Tre figli euro 140,80 – Quattro o più figli euro 163,30).-

La corresponsione dell'assegno è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. I redditi derivanti da nuova occupazione subordinata o autonoma possono essere cumulati con il sostegno con gli stessi limiti previsti per la Naspi. 

3) Art. 16 - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75%  dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015.

15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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mercoledì 28 maggio 2014

TASI - Tassa sui servizi indivisibili

TASI

Tassa sui servizi individuali
Tasi 2017, chi è che non la paga?

Per la Tasi 2017 si applicano le stesse esenzioni che sono state introdotte nel 2016 circa gli immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero per quel tipo di immobile che si utilizza stabilmente come residenza o domicilio.
Sono escluse dalla Tasi anche le pertinenze della prima casa, cioè quelle strutture che rientrano nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
L’esonero dal pagamento non riguarda però le case considerate di lusso anche se figurano come abitazione principale. Le abitazioni che sono ricomprese sotto le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) sono quindi tenute al pagamento della Tasi.
Un’ulteriore esenzione riguarda coloro che hanno la propria abitazione principale in affitto o in comodato d’uso gratuito. In questo caso infatti si applica la stessa esenzione valida in generale su tutte le abitazioni principali.
Ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione principale è esente da TASI (con la Legge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di "Abitazione principale" sia che l'immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).
Tasi 2017, chi è che la paga?
In assenza di particolari regolamenti comunali la Tasi relativa all’immobile deve essere pagata per il 90% da parte del proprietario e per il 10% da parte dell’occupante. A seconda del comune quest’ultima percentuale può salire fino al 30% provocando la relativa diminuzione dell’importo dovuto dal proprietario del diritto reale sull’immobile.
Rendita catastale :
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5%  + 60%  rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-
Coefficiente moltiplicatore:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.- 
Le aliquote:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti  percentuali, per arrivare ad una massima quindi del 1,06%.-
Seconde case locate:      
E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato.-

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TASI

La TASI servirà a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli offerti dai comuni alla generalità dei cittadini e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza. la tasi graverà sia sul possessore che sull'utilizzatore dell'immobile. a seconda del regolamento comunale l'inquilino dovrà versare tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della tasi calcolato applicando l'aliquota prevista.

Aliquota:

Rispetto alla formulazione stabilita nella legge di stabilità che fissava un tetto massimo per la tasi al 2,5 per la prima casa e del 10,6 per la seconda (somma di TASI + IMU seconda casa), il governo è intervenuto per concedere ai comuni di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8 per mille e i sindaci avranno il potere di stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case:
  • per la prima casa: l'aliquota potrà salire fino al 3,3 per mille.
  • per gli altri immobili: IMU + TASI non potrà superare l'11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di tasi e imu più l'0,8 di maggiorazione) si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti.


Detrazioni:

L'incremento può essere deliberato dai comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell'imposta tasi siano equivalenti a quelli dell'IMU prima casa. L'effetto combinato di aliquote e detrazioni potrà far sì che il gettito della tasi sia inferiore a quello dell'IMU prima casa.
La mancanza di un vincolo specifico che faccia sì che l'extra gettito sia destinato interamente alle detrazioni ha fatto sì, ad esempio, a Cagliari il comune abbia deciso per non introdurre nessuna detrazione e fissare un'aliquota del 2,1 per mille per tutti


Immobili in affitto:

In questo caso si pagherà sia l'IMU che la TASI con il limite massimo dell'11,4 per mille. L'IMU verrà pagata interamente dal proprietario; la TASI verrà pagata dall'inquilino per una quota compresa tra il 10 e il 30%, a scelta del comune. nel caso di contratti con durata fino a tre mesi il pagamento sarà tutto a carico del proprietario; nel caso degli immobili in leasing, la TASI sarà tutta a carico del locatario


Calcolo: 

Per calcolare la nuova tassa sui servizi indivisibili, che ha la stessa base imponibile dell'imposta municipale, si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). su questo valore catastale dovrà essere applicata l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni, sempre su base locale.-


Quando si pagano sia IMU che TASI? 

Sull'abitazione principale - la cosiddetta prima casa - si paga soltanto la TASI, a meno che non sia una di quelle poche case che ricadono nelle categorie di pregio (A1, A8 e A9 dal punto di vista catastale). Se la casa fosse una casa di pregio, lì si pagano IMU e TASI insieme. Su tutte le altre abitazioni (che sono il 99,9%) si paga soltanto la TASI, se sono prima casa. Su tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, quindi case sfitte, case affittate, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili, garage, si va a pagare normalmente l'IMU con le regole dell'anno scorso che non cambiano, e in più si paga anche la TASI. I due tributi si sommano, a meno che il comune non decida su questi fabbricati - o su alcuni soltanto di questi - di non far pagare la TASI".


L'aliquota TASI è uguale per tutti i fabbricati? 

Dipende da quello che decide il comune, nel senso che, secondo la legge, c'è un'aliquota dell'1 per mille spalmata su tutto (abitazioni, principali, seconde case, aree edificabili e così via), poi il comune può differenziarla, abolirla su alcuni immobili, alzarla su altri, prevedere delle detrazioni sulla prima casa e così via, quindi il discorso è molto complicato".


Scadenze: 

Il governo ha concesso una proroga del pagamento dell’acconto TASI, previsto inizialmente per giugno, ma solo ai Comuni che entro il 23 maggio non hanno deciso le loro aliquote e detrazioni. I contribuenti di questi Comuni pagheranno la prima rata dell’imposta il 16 ottobre. I Comuni che invece hanno stabilito e comunicato le proprie aliquote pagheranno sempre il 16 giugno e al 16 dicembre dovranno provvedere tutti per il saldo".


Comune di Civitanova Marche:

Civitanova ha varato il 19 maggio 2014 la delibera che fissa al 2.5 per mille l'aliquota sull'abitazione principale (base 1, massima 3.3), all'1 quella sui fabbricati rurali a uso strumentale, mentre è azzerata su tutti gli altri fabbricati e sulle aree fabbricabili.

Disposizioni approdate in consiglio comunale dopo il varo in commissione bilancio. La delibera, per evitare ingorghi fiscali, scagliona il versamento della tassa in due rate: il 50% entro il 16 giugno, il resto entro il 16 dicembre, importo che sulla base di detrazione o riduzioni varate dal Comune subirà un conguaglio. La decisione evita ai contribuenti il salasso a dicembre, quando scade il pagamento IMU sulla seconde case.

La TASI colpisce il proprietario dell’immobile e anche chi vive in affitto, ma manca il regolamento che stabilisce le quote della compartecipazione. Comunque, per gli edifici locati si pagherà sia l’IMU che la TASI, con il limite massimo dell’11,6 per mille; l’IMU a carico intero del proprietario, mentre la TASI peserà anche sull’inquilino che dovrà versarne una percentuale compresa tra il 10 e il 30%, a seconda di quello che stabilità una successiva delibera comunale. L'acconto del 16 giugno riguarda perciò solo i proprietari di prime case e di edifici rurali strumentali.


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lunedì 17 giugno 2013

IMU - Imposta Municipale Unica

IMU – Prima scadenza 16 giugno 2017:
L’acconto IMU  si applica in generale sugli immobili di proprietà o sui quali si gode di un diritto reale come l’usufrutto o il diritto di abitazione. E’ chiamato all’appello per il pagamento, ad esempio, chi possiede una seconda casa al mare, in città o nel paese natio, o ancora proprietari di negozi, box e locali, oppure chi ha un’abitazione principale considerata di lusso. Tirano invece un sospiro di sollievo i contribuenti che possiedono solo la casa di abitazione, che è stata graziata dall’esborso a condizione di avere il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica.-
Per evitare l’IMU inoltre l’abitazione principale non deve essere di pregio, ovvero l’appartamento non deve essere classificato nella categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico). Anche le pertinenze dell’abitazione principale sono esentate dall’IMU ma con alcune eccezioni: l’esenzione spetta solo se le pertinenze sono classificate come C/2, C/6 o C/7 e solo per una pertinenza per ognuna delle tre categorie.
Gli immobili che non sono classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e vengano concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (ai figli o ai genitori) e che siano utilizzati da questi come abitazione principale, hanno la riduzione del 50% della base imponibile.-
Per usufruire dell’agevolazione deve essere stato stipulato e registrato un apposito contratto di comodato.-
Rendita catastale :
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5%  + 60%  rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-
Coefficiente moltiplicatore:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.- 
Le aliquote:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti  percentuali, per arrivare ad una massima quindi del 1,06%.-
Seconde case locate:      

E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato.-

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Prima scadenza 17 giugno 2013
I proprietari delle abitazioni principali, fatta eccezione per le tipologie di lusso, sono esentati dal pagamento della rata di giugno dell'IMU, che si deve invece pagare sulle abitazioni locale, sulle cosiddette seconde o terze case, sugli immobili ad uso produttivo (negozi, laboratori, capannoni, alberghi) e sulle prime case di pregio o di lusso non esonerate.-
Devono pagare l'acconto tutti i proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali. Sono anche esentati gli immobili rurali strumentali, gli inquilini delle case popolari e gli assegnatari di case in cooperativa indivisa. Ai fini dell'IMU l'abitazione principale è quella in cui il contribuente ha contemporaneamente residenza fiscale e dimora abituale. Sono ad esempio escluse le abitazioni date in comodato d'uso ai parenti che per l'ICI erano assimilate alla prima casa e vi può essere una sola abitazione principale per ogni singolo nucleo familiare, con un'eccezione: sono considerate entrambe abitazioni principali quelle di due coniugi che risiedano per motivi di lavoro in Comuni diversi. In caso di separazione l'IMU è sempre a carico del coniuge cui è stato assegnata l'abitazione indipendentemente da chi sia il proprietario. Per l'acconto si applica la regola per cui si deve pagare la metà del tributo dovuto per il 2012. 

Il calcolo è semplice: si sommano l'acconto e il saldo del pagato nel 2012 e si versa il 50%. Questo se la situazione dell'immobile è rimasta invariata, altrimenti bisogna ricalcolare l'IMU con le regole del 2012. Caso particolare è quello degli immobili di categoria D (capannoni industriali, teatri, alberghi, centri commerciali), per cui bisogna rifare sempre i calcoli perché il coefficiente di rivalutazione della rendita quest'anno è aumentato passando da 60 a 65. Il pagamento può avvenire o con modello F24 o con bollettino postale predisposto. Rispetto allo scorso anno c'è un'importante novità: il versamento va fatto tutto ai Comuni, la quota di spettanza dello Stato è rimasta solo per gli immobili di categoria D.- 
 



Si chima IMU (Imposta Municipale Unica) l'imposta sugli immobili che andrà in vigore dal 2012 e sostituirà l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili).

Rendita catastale:
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-

Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5% + 60% rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-

Coefficiente moltiplicatore IMU:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.-

Le aliquote IMU:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti punti percentuali. Per la casa di abitazione principale e per le pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali l'aliquota è del 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% per quelli strumentali, percentuale che i Comuni possono con delibera ridurre fino allo 0,1%.-


Più figli più detrazioni IMU:
Valgono solo per l'abitazione principale oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c'è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale dei genitori. Il bonus aggiuntivo, indipendentemente dal reddito del nucleo, potrà arrivare ad un massimo di 400 euro, per una detrazione totale massima quindi di 600 euro. Dal 2014 cambierà la detrazione valida per tutti: non più 200, ma 170 euro.-

Seconde case e locate:
E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato. Niente più sconti per il comodato d'uso gratuito: ai fini dell'imposta avranno lo stesso trattamento delle seconde case.-

Fabbricati rurali:
Sono equiparati alle altre abitazioni. Se costituiscono abitazione principale possono usufruire dell'aliquota del 4 per mille e delle detrazioni base per i figli. Altrimenti sono considerati seconde case. Finora erano tutti fuori dal campo di applicazione dell'ICI.-

Immobili all'estero:
A partire dal 2011 gli italiani che posseggono case fuori dai confini nazionali dovranno pagare un'imposta dello 0,76%, quindi come le seconde case in Italia. La base imponibile sarà il valore reale degli immobili.-

Comodato d'uso gratuito:
Anche se nella casa ci abita e ci stabilisce la residenza un figlio, i genitori o un fratello, all'abitazione si applicherà a tutti gli effetti l'aliquota IMU prevista per le seconde case.-

Coniugi separati:
Gli immobili che a seguito di separazione o divorzio sono stati assegnati a uno dei coniugi, questo resta obbligato al pagamento complessivo dell'imposta, a prescindere dal fatto che sia proprietario o meno dell'immobile (diritto di abitazione), potendo per questo avvalersi dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale.-

Quando si paga:

  • Entro il 18 giugno (la scadenza naturale del 16 cade di sabato) si versa un terzo (ma per chi lo desidera, anche la metà), calcolando l'imposta con l'aliquota di base dello 0,4% e avvalendosi della detrazione di base e della eventuale maggiorazione per i figli conviventi, se spettante.-
  • Sempre entro il 18 giugno si versa la metà dell'IMU dovuta per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, calcolata sull'aliquota base dello 0,76%, rinviando inevitabilmente a dicembre il versamento del saldo.-
  • Per l'abitazione principale e le pertinenze ammesse all'aliquota agevolata, è possibile effettuare il pagamento in tre rate: la seconda, sempre pari a un terzo di quanto dovuto per effetto dell'aliquota base dello 0,4%, deve essere versata entro il 17 settembre (il 16 è domenica). I comuni hanno tempo fino al 30 settembre per adottare le aliquote definitive.-
  • Il 17 dicembre (il 16 è domenica) tutti dovranno versare quanto dovuto a conguaglio.-

 
Le sanzioni:
Se il versamento IMU viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%. Gli interessi da aggiungere vanno calcolati a giorno sulla base della percentuale del 2,5% annuo. Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3%, più interessi calcolati sempre a giorno sulla base del 2,5% annuo. Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% più interessi del 2,5% annuo calcolati sempre su ogni giorno di ritardo. E' possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione avviene entro un anno e sempre che entro tale termine l'ufficio non abbia già contestato il mancato versamento. In caso di mancato pagamento, la multa è del 30% dell'imposta dovuta, cui si aggiungono gli interessi calcolati sui giorni di ritardo. Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Nuovi Codici Tributi:
I 10 codici adottati dall'Agenzia delle Entrate per le diverse tipologie catastali, da scrivere sul modello F24, sono i seguenti:
3912 Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 Fabbricati rurali a uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 Terreni (destinatario il Comune)
3915 Terreni (destinatario lo Stato)
3916 Aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3917 Aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
3918 Altri fabbricati (destinatario il il Comune)
3919 Altri fabbricati (destinatario lo Stato)
3923 Interessi da accertamento (destinatario il Comune)
3924 Sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)

IMU – COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Il calcolo:
La rendita catastale, riportata nella visura o nella dichiarazione dei redditi, va aumentata del 5%: basta moltiplicarla per 1.05. La somma ottenuta va poi moltiplicata per un coefficiente stabilito per legge: per le abitazioni è 160, per fabbricati ad uso pubblico è o stabilimenti balneari è 140, per uffici e studi professionali è 80, per i fabbricati industriali è di 60 e per i negozi (la categoria C11) è di 55. In questo modo si otterrà la base imponibile IMU. A questa sarà applicata l'aliquota corrispondente.

Le aliquote previste dalla legge:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti punti percentuali. Per la casa di abitazione principale e per le pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali l'aliquota è del 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% per quelli strumentali, percentuale che i Comuni possono con delibera ridurre fino allo 0,1%.-

Le aliquote previste dal Comune di Civitanova Marche:
Prime case economiche, popolari ed ultrapopolari (categorie A3,A4,A5) = 0,4%
Civili abitazioni, villini, ville, case rurali = 0,6%
Seconde case, esercizi commerciali, aziende = 1,06%

Più figli più detrazioni:
Valgono solo per l'abitazione principale oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c'è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale dei genitori. Il bonus aggiuntivo, indipendentemente dal reddito del nucleo, potrà arrivare ad un massimo di 400 euro, per una detrazione totale massima quindi di 600 euro.



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito "www.cgil.it"
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Gianfranco Censori