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lunedì 28 settembre 2020

Badanti e Colf CCNL - valido fino al 30 set 2020

Il vecchio contratto colf e badanti scaduto dal 2016 è stato rinnovato con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Non più “baby sitter”, “colf” o “badanti”, d'ora in avanti si parlerà di “assistenti familiari”.

Classificazione di Badanti e Colf

Livello A
Collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.
Livello A Super
Addetto alla compagnia, baby sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie).
Livello B
Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorchè a livello esecutivo.
Livello B Super
Assistente a persone autosufficienti
Livello C
Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Livello C Super
Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Livello D
Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzato da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Livello D Super
Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Orario di lavoro
Nel lavoro a tempo pieno l'attuale durata normale dell'orario di lavoro è concordata tra le parti e comunque con un massimo di:
10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi.-
8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 44 ore settimanali per i lavoratori non conviventi.-
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nella giornata e ad un ulteriore riposo intermedio di almeno 2 ore da fruirsi nelle ore pomeridiane.-


Riposo settimanale

Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:
  • 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.-
  • 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).- 

Lavoro straordinario

Personale non convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 10% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno compreso tra le 40 e le 44 ore settimanali.- 
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo o in giorno festivo infrasettimanale.- 

Personale convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo stabilito e nelle festività infrasettimanali.- 
  • 40% per le ore di lavoro prestate nella mezza giornata di riposo (mancato riposo).- 

Scatti di anzianità

Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore un aumento pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di 7 scatti.-

Festività

1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.


Ferie

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-

Malattia

L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari a:
  • 10 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente) con anzianità inferiore a 6 mesi;
  • 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
  • 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.

Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:
  • 8 giorni complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
  • 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
  • 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.


Tredicesima mensilità

Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-


TFR (Trattamento di fine rapporto)

Deve essere liquidato al termine del rapporto di lavoro e indicativamente corrisponde ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.-
Una volta stabilità qual è l'anzianità maturata dalla lavoratrice, si passa al calcolo vero e proprio.
  1. Il primo passo consiste nel determinare la somma pagata nel corso dei singoli anni, comprensiva della tredicesima e delle indennità di vitto e alloggio per le colf conviventi o che consumano in casa uno o più pasti. 
  2. L'importo della retribuzione annuale, diviso per 13,5, rappresenta la quota annuale da accantonare per il trattamento di fine rapporto. 
  3. Le singole quote annuali vanno rivalutate con degli appositi coefficienti dati dalla somma di due indici di cui:
    • il primo è pari al 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'Istat per gli operai e gli impiegati;
    • il secondo è dato da una percentuale fissa pari all'1,50% all'anno (0,125% al mese).

Preavviso per Licenziamento o Dimissioni

Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.

Non c'è necessità di motivare l'interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.
In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.

Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.


Presenza Notturna

I lavoratori assunti per garantire esclusivamente la presenza notturna (e non l’assistenza o cura) rappresentano una categoria a sé.
Le prestazioni di presenza notturna sono quelle effettuate in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00 e prevedono che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore un alloggio idoneo per il completo riposo notturno.
Questo tipo di prestazioni vengono inquadrate in una categoria specifica di lavoro domestico, la "presenza notturna", che ha un parametro retributivo specifico (Tabella E, Presenza notturna).
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicata la categoria di prestazioni ("prestazioni notturne") e l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da Tabella C, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.


Assistenza Notturna

È possibile assumere personale non infermieristico perché resti a disposizione durante la notte e presti assistenza in caso di bisogno.
Questo tipo di personale viene inquadrato in una categoria specifica di lavoro domestico, "assistenza notturna", che prevede come mansioni “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”.
La categoria di assistenza notturna viene retribuita secondo dei parametri specifici.
Per essere inquadrata come “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”, l’assistenza prestata deve avere carattere di discontinuità: prevede infatti attesa, ma non sempre assistenza. Il lavoratore si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e in un arco di tempo predefinito: la fascia oraria notturna.
Diverso è invece il caso di prestazioni esclusivamente di attesa - e non di cura, nemmeno discontinua. In questo caso, la prestazione viene inquadrata in una categoria diversa, appunto di "presenza notturna".
Si qualifica come "assistenza notturna" il lavoro prestato in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Il datore di lavoro dovrà a tal fine provvedere all'assistente un’idonea sistemazione per la notte, qualora non fosse convivente, oltre alla cena e alla colazione.
Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Le “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” hanno dei parametri specifici di remunerazione. Fanno infatti riferimento alla TABELLA D dei minimi retributivi previsti per legge.
In particolare, nel caso in cui l’assistenza notturna riguardi soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), la badante verrà inquadrata nel livello B super.
Nel caso in cui l’assistenza TABELLA riguardi soggetti non autosufficienti, la badante verrà inquadrata nel livello C super (se non formata) o D Super (se formata).
Massimo 10 ore non consecutive al giorno se convivente fino a 54 ore settimanali.-
Massimo 8 ore non consecutive al giorno se non convivente fino a 40 ore settimanali.-


Assegno per il Nucleo Familiare:

I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall'INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all'INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.
L’assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro:
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.-



MINIMI SALARIALI ANNO 2020:

Livello A Conviventi paga mensile euro 636,71 - Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro 752,48 - Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B Conviventi paga mensile euro 810,36 - Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro 868,24 - Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C Conviventi paga mensile euro 926,14 - Non conviventi paga oraria euro 6,48
Livello CS Conviventi paga mensile euro 984,01 - Non conviventi paga oraria euro 6,83
Livello D Conviventi paga mensile euro 1.157,65.- Non conviventi paga oraria euro 7,88
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.215,53 - Non conviventi paga oraria euro 8,22
Livello D Conviventi e Livello DS Conviventi + indennità euro 171,18.-
Conviventi fino a 30 ore settimanali:
Livello B = euro 578,83 – Livello BS = euro 607,78 – Livello C = euro 671,43.-
Presenza notturna livello unico euro 668,54.-
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 998,47.-
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.131,60.-
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.397,89.-
Vitto e alloggio valore giornaliero valore mensile
Pranzo e prima colazione euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Cena euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Alloggio euro 1,69 x 26 euro 43,94.-
Totale euro 5,61 x 26 euro 145,86.-


CONTRIBUTI ORARI DEL 2020

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,43 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,44 0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,62 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,63 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 1,97 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 1,98 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,05 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,53 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,54 (0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,73 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,74 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 2,11 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 2,12 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,12 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,12 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Scadenze:
Dal 1° al 10 aprile = primo trimestre
Dal 1° al 10 luglio = secondo trimestre
Dal 1° al 10 ottobre = terzo trimestre

Dal 1° al 12 gennaio = quarto trimestre




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martedì 24 marzo 2020

TFR (Trattamento di Fine Rapporto - TFS (Trattamento di Fine Servizio)

1) T.F.R.:
Il TFR è il trattamento che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto in essere con il proprio datore di lavoro, sia che esso avvenga per pensionamento, sia che avvenga per dimissioni, licenziamento o altre ipotesi di cessazione degli effetti del contratto.

Calcolo del TFR lordo:
Per calcolare l’ammontare effettivo del Trattamento di Fine Rapporto, la prima cosa da fare è calcolare l’importo lordo dello stesso.
A tal fine, è necessario prendere in considerazione la retribuzione lorda annua (calcolata con riferimento al periodo 1 gennaio / 31 dicembre) e dividerla per 13,5. Al risultato va detratto lo 0,50% della retribuzione soggetta a contribuzione Inps, a titolo di contributo per il FAP – Fondo Adeguamento Pensione.
In tal modo si ottiene il TFR lordo annuo, che, sommato al TFR accantonato negli anni precedenti e soggetto a rivalutazione al 31 dicembre, dà come risultato il TFR lordo complessivo.

Calcolo del TFR netto:
Per la determinazione del TFR netto bisogna  calcolare l’aliquota Irpef media da applicare alla base imponibile.
L’aliquota Irpef media, in particolare, è pari al rapporto tra l’imposta determinata applicando al reddito annuale di riferimento l’aliquota IRPEF vigente e l’ammontare del reddito annuo di riferimento.
L’aliquota così calcolata si applica alla base imponibile e si ottiene, quindi, il TFR netto.
Si ricorda che l’aliquota Irpef vigente, determinata a scaglioni, è la seguente:
TFR lordo sino a 15mila euro: tassazione del 23%;
Parte di TFR lordo eccedente i 15mila euro e sino a 28mila euro: tassazione del 27%;
Parte di TFR lordo eccedente i 28mila euro e sino a 55mila euro: tassazione del 38;
Parte di TFR lordo eccedente i 55mila euro e sino a 75mila euro: tassazione del 41%;
Parte di TFR lordo eccedente i 75mila euro: tassazione del 43%.
Un esempio di calcolo per comprendere meglio
Si supponga che il TFR lordo complessivo corrisponda 25.000,00 euro, che il lavoratore abbia lavorato per dieci anni e che il reddito annuale di riferimento sia quindi pari a 30.000,00 euro (25.000,00 / 10 anni lavorati x 12).
L’imposta relativa al reddito di riferimento è 7.500,00 euro, ovverosia la somma tra 3.450,00 (23% di 15.000,00) e 4.050,00 (27% degli ulteriori 15.000,00).
L’aliquota media di riferimento è, quindi, del 25%, calcolato secondo la seguente formula:
7.500,00 euro (imposta relativa al reddito di riferimento) / 30.000,00 euro (reddito annuale di riferimento) x 100.
L’imposta da applicare, pertanto, è di 6.250,00 euro, ovverosia 25.000,00 euro (reddito lordo) x 25% (aliquota media).
In conclusione, il TFR netto è uguale a 18.750,00 euro, dato dalla differenza tra 25.000,00 euro (reddito lordo) e 6.250,00 euro (imposta).

La previdenza complementare:
A partire dal 1° gennaio 2007,  per effetto dell'entrata in vigore del T.U. della previdenza complementare (d. lgs. n. 252/2005, emanato in attuazione della legge delega n. 243/2004), ciascun lavoratore è chiamato a decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari (indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso. 

La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il 30.6.2007).
In ogni caso, anche laddove il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Inps.

Il fondo di garanzia:
Il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l. n. 297/1982, "con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto" ed esteso dal d.lgs. n. 80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti dettati dall'art. 2 dello stesso.
La condizione necessaria per far sorgere il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n. 9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n. 297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).
Il comma 7 dell'art. 2 l. n. 297/1982 prevede, inoltre, che il fondo effettui i pagamenti entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato, decorrenti dal momento in cui viene consegnata la domanda, corredata della necessaria documentazione, all'ufficio competente (Cass. n. 1052/1991).

L'anticipazione del TFR:
L'art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
- a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
- all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni (Cass. n. 10371/1994);
L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei "congedi parentali".
Ai fini dell'anticipazione, possono essere previste condizioni di miglior favore sia dai contratti collettivi che da patti individuali.
L'anticipazione, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 2120 c.c., può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l'importo anticipato viene detratto dal trattamento spettante a fine rapporto.

2) TFS (Trattamento di fine servizio) x statali e dipendenti pubblici
Il Trattamento di Fine Servizio ha molte analogie con il TFR dei Dipendenti Privati ma le differenze sono abbastanza rilevanti. La più importante è il sistema di calcolo che si basa sul sistema retributivo anziché contributivo.
Al momento del pensionamento i dipendenti statali e pubblici beneficiano di una buonuscita che dipende dal numero di anni di servizio e dalla funzione svolta.
Per gli assunti prima del 2001 la buonuscita prende il nome di TFS (Trattamento di Fine Servizio) e viene calcolata in base agli ultimi stipendi percepiti (metodo retributivo) mentre per gli assunti dopo tale data il calcolo viene effettuato su base contributiva e quindi in base alle contribuzioni effettivamente versate.

Tempi di liquidazione del TFS:
La legge di stabilità del 2014 ha stabilito tempi sempre più lunghi per la liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto) e del TFS (trattamento di fine servizio) dovuti a statali e dipendenti pubblici. Si deve attendere un periodo da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma è frazionata in 2 o 3 rate annuali.-
-       Per i pensionamenti per inabilità o decesso, blocco di 3 mesi e altri 15 giorni per consentire all’INPS di liquidare la domanda, in totale 3 mesi e mezzo.-
-       Il blocco sale a un anno (cui si aggiungono i 3 mesi per lavorare la pratica; nel complesso 15 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato o per risoluzioni unilaterali dell’amministrazione (esempio per gli esuberi).-
-       Il blocco sale a 27 mesi (24+3) nei casi di dimissioni volontarie, per licenziamenti e destituzioni.-
Se si superano i tempi indicati l’INPS deve riconoscere sulle somme gli interessi di mora.-
Terminata l’attesa scatta un’altra norma di legge che divide in rate annuali la buonuscita quando supera i 50 mila euro lordi.-
-       Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento è completo.-
-       Tra 50 mila e 100 mila euro lordi il pagamento è diviso due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la rimanenza il secondo.-
-       Oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.-  

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sabato 12 ottobre 2013

Scelta di destinazione del TFR

Entro il 30 giugno 2007, o entro sei mesi dalla data di assunzione, se tale data è successiva al al 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti sono stati o saranno chiamati ad effettuare una scelta sulla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando ed hanno diverse possibilità.

Ecco l'elenco delle possibili scelte.

  • MANTENERE IL TFR PRESSO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO (Modalità Esplicita)
    Se l'azienda ha almeno 50 dipendenti l'intero TFR maturando viene trasferito dal Datore di Lavoro ad uno speciale Fondo presso l'INPS, se l'azienda ha invece meno di 50 dipendenti il TFR rimane in Azienda; In entrambi i casi comunque il TFR conserva le stesse caratteristiche precedenti (rivalutazione legale, anticipazioni dopo almeno otto anni per spese mediche o acquisto prima casa e pagamento integrale, da parte dell'azienda, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro).
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE NEGOZIALE
    Il fondo pensione negoziale è costituito dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni imprenditoriali che insieme danno vita ad un fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori di quel contratto; quindi è stato creato o si sta creando un fondo per ogni categoria, l'adesione è pertanto collettiva; solo in questo caso il Datore di lavoro versa la sua quota.
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE APERTO
    Il fondo pensione aperto viene promosso da Banche, Società di Gestione del Risparmio, Società di intermediazione mobiliare e Assicurazioni e l'adesione può essere sia collettiva che individuale.
  • SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA INDIVIDUALE (PIP)
    La polizza individuale (o PIP) può essere un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali cioè una polizza individuale pensionistica o altre forme individuali previdenziali.
  • SILENZIO ASSENSO (Modalità Tacita)
    Se non esprimiamo alcuna scelta, con il silenzio assenso, acconsentiamo al trasferimento del TFR ad un fondo Pensione Contrattuale, se esiste, oppure, in assenza, ad un fondo residuale appositamente costituito all'INPS (FONDINPS).


PROFILO FISCALE

Il trattamento fine rapporto è soggetto a tassazione separata (in generale si applica l'aliquota IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è percepito), l'aliquota minima è del 23%; Dal 1° gennaio 2007 invece, le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo pensione, in forma di capitale e rendita, per la parte imponibile sono tassate nella misura del 15% che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%; l'aliquota applicata potrà quindi scendere sino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.


INIZIO LAVORO PRIMA DEL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993, se decide di aderire, può trasferire al fondo il 100% del TFR maturando oppure la quota minima prevista dal fondo negoziale al quale si aderisce, se non prevista dal CCNL il 50% del TFR da maturare.

INIZIO LAVORO DOPO IL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 29 aprile 1993 deve, se decide di aderire, trasferire al fondo il 100% del TFR maturando, (non può trasferire una quota minore).-



COSTI E RENDIMENTI

I Fondi Negoziali costano di meno di quelli aperti e dei P.I.P. perché non hanno fini di lucro, non hanno i costi della rete commerciale, le commissioni di gestione finanziaria sono contenute al minimo e in parte sono a carico delle Imprese.


ANTICIPAZIONI TFR

I Fondi negoziali prevedono anticipazioni fino al 75% della della posizione individuale maturata, in qualsiasi momento, per spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni per sé, per il coniuge o i figli e dopo otto anni di iscrizione al fondo fino al 75% della posizione individuale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa e fino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze.


RISCATTO TFR

Il riscatto può essere effettuato nella misura del 100% della posizione maturata, in caso di disoccupazione superiore a 48 mesi, nel caso di invalidità permanente, in caso di decesso (agli eredi), mentre da 12 a 48 mesi di inoccupazione può richiedere il 50% del maturato.


PENSIONE INTEGRATIVA

Si ha diritto alla pensione integrativa all'atto della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica e con almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione complementare.-

Se il lavoratore aderisce ad un fondo negoziale oltre alla quota del TFR maturando può versare un ulteriore contributo ad esempio dell'1% della retribuzione annua lorda ed in tal caso il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo pari alla stessa percentuale dell'1%.

La quota del TFR versato + il contributo ulteriore del lavoratore + il contributo ulteriore del datore di lavoro + la rendita annuale del fondo creano un montante individuale e personale, che si accumula anno su anno, sul quale alla fine, in base ad appositi parametri verrà calcolata la pensione integrativa.


PRESTAZIONE

L'iscritto, al momento del pensionamento, può richiedere di ricevere oltre alla rendita vitalizia anche una parte come liquidazione in capitale fino al 50% del capitale accumulato.

Se convertendo in rendita vitalizia almeno il 70% del montante maturato , l'importo della della pensione complementare risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile ricevere l'intera prestazione in capitale.


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O TFR

Il TFR è una quota che viene accantonata ogni anno al 31 dicembre pari al 7,4% o 1/13,5 della retribuzione annua complessiva.

Al 31 dicembre di ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare nell'anno in corso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti al tasso fisso pari all'1,5% + un tasso variabile pari al 75% dell'aumento del costo della vita ISTAT.

Informazioni più complete sono reperibili sul nostro articolo TFR - Trattamento di Fine Rapporto.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori