Si
possono portare in detrazione del proprio reddito da lavoro
dipendente o da pensione, tramite Modello 730 o Modello UNICO le
seguenti spese:
Righi
da E1 a E7: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19%
E1)
Spese sanitarie
La
detrazione spetta per le spese sostenute per se e per i propri
familiari a carico: es. analisi, indagini radioscopiche, prestazioni
specialistiche, visite mediche, acquisto medicinali, prestazioni
chirurgiche, acquisto di protesi sanitarie, spese odontoiatriche ecc.
Possono
essere detratte anche le spese sostenute all'estero: il documento di
spesa deve essere tradotto in italiano a cura del contribuente se la
documentazione è redatta in inglese, spagnolo, tedesco o francese;
occorre la traduzione giurata se in lingua diversa.-
Esiste
però una franchigia di euro 129,11 quindi la detrazione spetta solo
sulla parte eccedente.
E2)
Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico
E3)
Spese sanitarie per persone con disabilità
E4)
Spese veicoli per persone con disabilità nel limite di spesa di
18.075,99 euro.-
E5)
Spese per l'acquisto di cani guida
E6)
Spese sanitarie rateizzate in precedenza di importo superiore a
15.493,71 euro.-
E7)
Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione
principale
La
detrazione spetta per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per
mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad
abitazione principale.
La
detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.-
Righi
da E8 a E12- Altre spese:
8)
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili fino a
2.065,83 euro.-
9)
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio fino a
2.582,28 euro.-
10)
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
fino a 2.582,28 euro.-
11)
Interessi per prestiti o mutui agrari
12)
Spese di istruzione diverse da quelle universitarie ( per la
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione) fino a 400 euro per alunno o studente.-
13)
Spese per istruzione universitaria
La
detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di
istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e
specializzazione universitaria tenuti presso istituti o università
italiane o straniere, pubbliche o private.
14)
Spese funebri
La
detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di familiari come i genitori e gli ascendenti prossimi, il
coniuge, i figli, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i
fratelli e le sorelle. La detrazione spetta per un importo massimo di
1.550,00 euro.-
15)
Spese per addetti all'assistenza personale fino a 2.100,00 euro con
un reddito complessivo fino a 40.000,00 euro.-
16)
Spese per attività sportive ragazzi (palestre, piscine ed altre
strutture sportive) per ciascun ragazzo fino a 210,00 euro.-
17)
Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare fino a
1.000,00 euro.-
18)
Spese sostenute studenti universitari per canoni locazione fuori
sede fino a 2.633,00 euro.-
20)
Erogazioni liberali per a favore delle popolazioni colpite da
calamità pubbliche o eventi straordinari fino a 2.065,83 euro.-
21)
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche
La
detrazione spetta per le erogazioni liberali in denaro, per un
importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle
società e associazioni sportive dilettantistiche.
22)
Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso fino a 1.291,14
euro.-
24)
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di
Venezia
25)
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
26)
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
27)
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
28)
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore
musicale
29)
Spese veterinarie fino a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata
sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.-
30)
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordi
31)
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine
e grado
32)
Spese sostenute per il riscatto dei corsi di laurea dei familiari a
carico
33)
Spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di
asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente fino
a 632,00 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.-
35)
Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato
36)
Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni fino a
530,00 euro.-
38)
Premi
per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave fino
a 1.291,14 euro.-
39)
Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
40)
Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.-
43)
Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
44)
Spese per minori o maggiorenni con DSA
45)
Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi
46)
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
dal 1° gennaio 2022
47)
Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022
99)
Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento
Righi
da E8 a E10- Altre spese: Spese
per le quali è riconosciuta la detrazione del 26%
61)
Erogazioni liberali a favore delle Onlus fino a 30.000,00 euro
annui.-
62)
Erogazioni liberali a favore dei partiti politici fino a 30.000,00
euro annui.-
Righi
da E8 a E10- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 30
e 35%
71)
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS)
76)
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizz.ni di
volontariato (OV)
SPESE
PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90%
81)
Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni
stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta
relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di
assicurazione
Rigo
E14: Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione
principale
Righi
da E21 a E 26: Oneri deducibili dal reddito complessivo
E21)
Contributi previdenziali ed assistenziali
Possono
essere portati in deduzione dal reddito i contributi previdenziali ed
assistenziali versati in ottemperanza di legge, nonché i contributi
volontari versati all'INPS per se o per i familiari a carico.
E22)
Assegno al coniuge
E23)
Contributi per addetti ai servizi domestici familiari
Possono
essere portati in deduzione i contributi previdenziali ed
assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed
all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del
datore di lavoro, fino ad un massimo di euro 1.549,37.
E24)
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose fino a 1.032,91
euro ciascuna.-
E25)
Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità
Possono
essere portate in deduzione le spese mediche generiche e di quelle di
assistenza specifica sostenute daip portatori di handicap, cioè
coloro che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva
E26)
Altri oneri deducibili
“6”
Per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale
“7”
Per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle
organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
“8”
Per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di
promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni
riconosciute.-
“9”
Per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari,
di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e
nazionali.-
“12’
per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo
gratuito a favore di trust o fondi speciali.
“13”
per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza,
anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria
aventi esclusivamente fini assistenziali
“21”
per gli altri oneri deducibili
Righi
da E27 a E30: Previdenza
complementare
E27)
Contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57
euro.-
E28)
Contributi versati da lavoratori di prima occupazione entro il limite
di 5.164,57 euro.-
E29)
Contributi versati a fondi in squilibro finanziario
E30)
Contributi versati per familiari a carico
Righi
da E 32 a E 33:
E32)
Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione
E33)
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi
da quello in cui sono state assoggettate a tassazione
E36)
Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale
Righi
da E 41 a E 43: SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50%, 65% o 75%)
4)
spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi
relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni
adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
(detrazione del 65%);
5)
spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad
alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;
6)
spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad
alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi
una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una
classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);
7)
spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad
alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi
una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due
classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);
8)
spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona
sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
(detrazione del 75%);
9)
spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona
sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività
produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore
(detrazione dell’85%);
10)
spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità
immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la
cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio
inferiore (detrazione del 75%)
11)
spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici
ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2
e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha
comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione
dell’85%);
12)
spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese
di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde
e di giardini pensili;
spese
sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di
“sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati
sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
spese
sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili
strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B,
individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio
esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di
sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta,
invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico;
spese
sostenute dal 1° luglio 2021 per l’installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi
“trainanti” di isolamento termico delle superfici opache
(interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del
quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione
(interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del
quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto
all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);
spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per
l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli
interventi di cui al codice 16;
quota
di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte
rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle
configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
quota
di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200
kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei
condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui
all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8.
spese
sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione di barriere
architettoniche
spese
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi
finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in
edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75%
delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 su edifici
unifamiliari.-
spes
esostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi
finalizzati al superamento delle barriere archiotettoniche in
edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75%
delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 per edifici
composti da 2 a 8 unità immobiliari.-
Righi
da E 51 a E 53: SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI
IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
E51)
Spese sostenute
E52)
Spese sostenute
E53)
Spese sostenute
Rigo
E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica
1)
per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d.
“pace contributiva”).
2)
per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica.
3)
per l’acquisto e posa in opera di
strutture
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite
congiuntamente agli interventi superbonus.
4)
per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite
congiuntamente agli interventi superbonus
5)
per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini
eseguiti congiuntamente agli interventi superbonus
Righi
da E 57 a E 59: Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati
(detrazione del 50%)
E57)
Spese arredo immobili ristrutturati
E58
(Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie)
E59
(Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)
Righi
da E61 a E62: Spese per interventi di risparmio energetico
(detrazione del 55% o 65%)
E61)
Spese sostenute
E62)
Spese sostenute
1)
Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
2)
Per interventi sull'involucro degli edifici esistenti
3)
Per istallazione di pannelli solari
4)
Per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
5)
Acquisto e posa in opera di schermature solari
6)
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a
biomasse
7)
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali
per controllo da remoto.
8)
Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici
condominiali esistenti
9)
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli
edifici condominiali esistenti.
10)
Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione
energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di
rischio inferiore.
11)
Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione
energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di
rischio inferiore
12)
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
Acquisto
e posa in opera di caldaie a condensazione
14)
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori
15)
Bonus facciate. Sono
gli interventi sulle strutture opache della facciata
16)
Acquisto,
installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per
controllo da remoto con limite spesa.
30)
Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli
edifici
unifamiliari o per le unià immobiliari in edifici plurifamiliari.
31)
Intervento
di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità
immobiliari facenti parte di condomini.
32)
Interventi
sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti.
33)
Interventi
sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici
plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale
esistenti.
Rigo
E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
1)
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
2)
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
locati con contratti in regime convenzionale.-
4)
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per
l’abitazione principale
Rigo
E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi
di lavoro
Questo
rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o
trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di
quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della
detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di
locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale
situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
Rigo
E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:
barrare
la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro.
La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle
persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a
prescindere
dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
Rigo
E83 - Altre detrazioni:
indicare
le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi
contraddistinte dal relativo codice. In particolare:
con il codice 1 deve
essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno
delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo
beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di
avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001,
n. 106;
con il codice 2 deve
essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente
ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate
all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei
limiti del 30 per cento dell’imposta lorda.
Y
con il codice 3 deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei
limiti del credito imposta vacanze richiesto entro il 31 dicembre
2020.-
SPESE
DETRAIBILI DAL REDDITO Anno 2023
Obbligo
di pagamenti tracciabili per le spese detraibili
La
legge di bilancio 2020 ha previsto a partire da gennaio 2020,
l’impossibilità di detrarre le spese previste dall’art. 15 del
Testo Unico se effettuate in contanti. Quindi non cambiano le
detrazioni, ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante
strumento tracciabile.
Per
recuperare le spese detraibili sul modello 730 o UNICO a partire dal
2021 per i redditi del 2020 non si può più utilizzare il contante,
infatti è necessario il pagamento mediante carte di credito/debito,
bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.-
Naturalmente
il pagamento in contanti rimane ancora possibile, solo che in tal
caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.-
La
normativa si riferisce alle spese per cui viene applicata la
detrazione fiscale del 19%, si tratta ad esempio:
1)
Spese mediche
2)
Veterinarie
3)
Frequenza asilo, scuole università
4)
Canone locazione studenti universitari fuori sede
5)
Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale
6)
Attività sportive figli (palestre, piscine ed altre strutture
sportive)
7)
Interessi passivi mutui prima casa (compreso spese notarili)
8)
Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
9)
Erogazioni liberali
10)
Acquisto veicoli per persone con disabilità, acquisto cani guida
11)
Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza –
Badanti
12)
Funebri
13)
Assicurazioni rischio morte e contro infortuni
Il
testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola della
tracciabilità, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi
tracciabili non si applica alle spese sostenute per:
A)
L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici
B)
Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private
accreditate al SSN.-
La
legge di bilancio 2020 inoltre è intervenuta anche per limitare la
detrazione ai soggetti che percepiscono redditi annuali che superano
l’importo di 120.000 euro.-
Se
vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi
rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di
telefono sul sito “www.cgil.it”