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domenica 14 giugno 2020

Pensione di Vecchiaia - Sistema Contributivo

Soggetti interessati al calcolo della pensione di vecchiaia con sistema contributivo:
  1. I lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
  2. I lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
  3. Le donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti o la cui pensione in forza di istituti di cumulo di periodi assicurativi è calcolata col contributivo.
I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 71 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Coefficienti di trasformazione:
Anno                                                  2021
Età      anni 57                                   4,186%          
Età      anni 58                                   4,289%          
Età      anni 59                                   4,399%          
Età      anni 60                                   4,515%          
Età      anni 61                                   4,639%          
Età      anni 62                                   4,770%          
Età      anni 63                                   4,910%          
Età      anni 64                                   5,060%          
Età      anni 65                                   5,220%          
Età      anni 66                                   5,391%          
Età      anni 67                                   5,575%          
Età      anni 68                                   5,772%          
Età      anni 69                                   5,985%          
Età      anni 70                                   6,215%
Età       anni 71                                   6,466%          

Coefficienti di trasformazione:
Anno                                                  2019-20
Età      anni 57                                   4,200%          
Età      anni 58                                   4,304%          
Età      anni 59                                   4,414%          
Età      anni 60                                   4,532%          
Età      anni 61                                   4,657%          
Età      anni 62                                   4,790%          
Età      anni 63                                   4,932%          
Età      anni 64                                   5,083%          
Età      anni 65                                   5,245%          
Età      anni 66                                   5,419%          
Età      anni 67                                   5,604%          
Età      anni 68                                   5,804%          
Età      anni 69                                   6,021%          
Età      anni 70                                   6,257%

Età       anni 71                                   6,513%

Coefficienti di trasformazione:

Anno                              2016-18
Età anni 57                     4,246%
Età anni 58                     4,354%
Età anni 59                     4,447%
Età anni 60                     4,589%
Età anni 61                     4,719%
Età anni 62                     4,856%
Età anni 63                     5,002%
Età anni 64                     5,159%
Età anni 65                     5,326%
Età anni 66                     5,506%
Età anni 67                     5,700%
Età anni 68                     5,910%
Età anni 69                     6,135%
Età anni 70                     6,378%


Il calcolo della prestazione:

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo tiene conto esclusivamente dei contributi versati. Per effettuare il calcolo bisogna: 1) individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; 2) calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 23-24% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata); 3) determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat; 4) moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione (dal 2016 oscillano da un minimo di 4,246% a 57 anni a 6,378% a 70 anni).

Requisiti necessari:

Pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate.
1) La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile (anno 220 = 66 anni e 11 mesi per lavoratori dipendenti del privato) non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno 5 anni di contributivi versati, nel 2020 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 71 anni di età.
2) La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale  (che per il 2020 è fissato a 459,83 euro): il requisito anagrafico 2020 è pari a 64 anni.-
3) Anche i lavoratori, al raggiungimento di 60 anni e 7 mesi di età, e le lavoratrici, al raggiungimento di 55 anni e 7 mesi di età, con invalidità civile dall'80% potranno anticipare di 5 anni il momento della pensione. Sono esclusi i dipendenti del pubblico impiego.-


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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sabato 20 agosto 2016

Buoni Lavoro (Voucher) e Buoni Lavoro per Studenti

Con il nostro nuovo articolo sul Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia, il contenuo del presente articolo può considerarsi superato.

Buoni Lavoro (Voucher)

Tetti Buoni Lavoro Anno 2016:

Aumentano nel 2016 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-    
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2016 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 7.000 euro netti.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.- 
Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:
-          Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.-
-          Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).-        

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Tetti Buoni Lavoro Anno 2015:

Aumentano nel 2015 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 5.060 euro netti (6.746 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2015 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 5.060 euro.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.-

Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:

  • Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.
  • Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).

Procedura di Acquisto e di riscossione dei buoni lavoro INPS:


Prima che inizi il lavoro occorre portare a termine due operazioni: la prima con le Poste e la seconda con l’INPS:
1) Si va all’ufficio postale e si acquistano i buoni cartacei dal valore nominale di 10 o 20 o 50 euro, disponibili in carnet di 25 buoni, pagando il controvalore e presentando la tessera sanitaria. Chi vuole se è registrato presso l’INPS, può acquistare i voucher per via telematica.
2) Prima dell’inizio del lavoro (al limite fino a un minuto prima) il committente deve comunicare all’INPS: Il codice fiscale, i dati del lavoratore, luogo, date di inizio e fine lavoro. Attenzione: vanno indicati i giorni di effettivo lavoro e non l’arco temporale in cui si svolgono. La comunicazione va fatta:
a) Recandosi di persona all’INPS
b) Collegandosi con il sito www.inps.it
c) Telefonando al call-center INPS (803.164 o 06.164.164)

Per entrare nel sito dell’INPS occorre indicare:
1) Codice fiscale
2) Password che a scelta è costituita: dal codice Pin INPS, oppure dal codice (16 caratteri) di uno dei voucher.

Una volta terminato il lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore, sui quali ha indicato le prestazioni e l’interessato può a questo punto andare in qualsiasi ufficio postale, a partire dal secondo giorno successivo al termine del lavoro accessorio, per consegnare i buoni (da lui stesso controfirmati) e ricevere il compenso. Deve presentare:
a) Tessera sanitaria
b) Documento d’identità


Buoni Lavoro Anno 2014:

Sono stati stabiliti i nuovi tetti ai compensi che si possono ricavare dai lavori accessori, pagati con i voucher che il committente può acquistare dall’INPS. Ogni buono vale 10,00 euro per un’ora di lavoro, ma 2,50 euro vanno a INPS e INAIL ai fini della pensione e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per cui gli interessati percepiscono 7,50 euro netti esentasse.-

Se si superano i limiti che la legge impone ogni anno, il lavoro non è più considerato accessorio e la persona deve essere pagata e assicurata come un normale lavoratore subordinato con notevole aggravio del costo.-
  • Per il lavoro svolto per qualsiasi committente il tetto è di 6.740,00 euro che, tolte le trattenute previdenziali, è di 5.050,00 euro netti.-
  • Se il lavoro accessorio è però svolto per conto di un imprenditore commerciale o un libero professionista il guadagno massimo si riduce a 2.690,00 euro lordi, pari a 2.020,00 euro netti. Però il limite riguarda il un singolo committente. Perciò se nell’anno la persona svolge più lavori può sempre arrivare al guadagno massimo di 5.050,00 euro netti.-
  • Le persone che riscuotono ammortizzatori sociali (cassa integrati, disoccupati, in mobilità) hanno il tetto di 4.000,00 euro, pari a 3.000,00 euro netti.-
Per gli studenti restano in vigore le restrizioni tradizionali, per cui possono lavorare solo a ogni fine settimana, durante le vacanze di Natale (dal 1° dicembre al 10 gennaio), di Pasqua (domenica delle Palme + Pasquetta) ed estive (dal 1° giugno al 30 settembre). Gli universitari fino a 25 anni età possono lavorare in qualsiasi periodo.-



La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni", il cui valore nominale è pari a 10 euro.
È, inoltre, disponibile un buono "multiplo", del valore di
50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi
pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. -

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio dopo la legge n. 92/2012:
Secondo la nuova formulazione legislativa, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività di natura lavorative di natura meramente occasionale che non generano redditi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Se svolte nei confronti di imprese commerciali (qualsiasi soggetto che opera su un determinato mercato, come specificato nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 4/2013 e n. 18/2012) o di studi professionali le prestazioni non potranno eccedere il limite di 2.000 euro per ciascun committente (fatto salvo il limite complessivo di 5.000 euro).
La legge, inoltre, ammette un utilizzo dei buoni in agricoltura, per le attività agricole stagionali se svolte da giovani sotto i 25 anni (se inseriti in un percorso di istruzione) o da pensionati, oppure nel caso di attività svolte per i piccoli produttori agricoli (fatturato non superiore a 7.000 euro) con esclusione di impiego degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Inoltre, per l’anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio potranno essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti beneficiari di prestazioni di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

Acquisto buoni lavoro :
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
  • la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
  • la modalità di acquisto telematico
  • l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
  • l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
  • l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale

Riscossione buoni lavoro:
La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS,  da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
La riscossione dei "voucher telematici" può avvenire tramite l’INPS Card (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa 'rete tabaccai’dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I voucher acquistati presso gli sportelli bancari  abilitati sono pagabili riscuotibili - dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario.
I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione,  presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. 

Cosa è importante sapere sul lavoro accessorio
È importante sapere che chi lavora con questa tipologia lavorativa non sottoscrive un classico contratto di lavoro. Non è previsto alcun riferimento alla contrattazione collettiva, non si matura il Tfr (trattamento di fine rapporto), non si maturano ferie, straordinari ecc.. Inoltre il committente non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impiego, né consegnare la busta paga al lavoratore; inoltre, i lavoratori non vengono registrati dal committente sul Libro Unico del Lavoro. L’unico obbligo del committente è quello di effettuare la comunicazione preventiva all’Inail.
Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all’Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed assegno al nucleo familiare.-
Il reddito percepito tramite voucher può essere computato ai fini del rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.





BUONI LAVORO PER STUDENTI

Gli studenti, se vogliono, possono svolgere qualche attività con il sistema dei "buoni lavoro INPS".

Un “lavoretto” occasionale di tipo accessorio (esempio: commesso in un negozio di vestiti). Un lavoro di qualunque tipo e in qualsiasi settore produttivo: industria, commercio, terziario, anche nel pubblico  impiego.-

Gli studenti devono avere da 16 a 25 anni. E possono lavorare:
  • Se iscritti a scuola media inferiore e superiore, durante: a) le vacanze natalizie fino al 10 gennaio, b) tutti i fine settimana, c) le vacanze pasquali e quelle estive.
  • Se iscritti all'università: in tutti i periodi dell'anno.

Il committente prima dell'inizio dei lavori deve acquistare i buoni lavoro:
  • Dall'INPS (on-line attraverso il sito www.inps.it o presso gli sportelli).
  • Dall'associazione di categoria.
  • Dalle tabaccherie che espongono la vetrofania “Rete amica”.

Ogni buono vale 10 euro: di essi 7,50 euro (esentasse) vanno in tasca al lavoratore e 2,50 servono per assicurarsi con INPS e con INAIL (Infortuni). In questo modo lo studente inizia ad avere i primi contributi per la pensione.-

A fine lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore: tanti buoni quante sono le ore di lavoro. Il lavoratore va in un qualsiasi ufficio postale e si fa pagare, oppure presso il tabaccaio autorizzato.-

Ci sono dei limiti soggettivi e oggettivi:
  • Il committente con il sistema dei buoni non può pagare più di 10 mila euro.-
  • Il giovane non può guadagnare più di 5 mila euro presso lo stesso committente.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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martedì 29 marzo 2016

Dimissioni Telematiche

Dimissioni telematiche 2016


A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in base alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n.151/2015, definisce le suddette modalità e individua il modulo delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Restano fuori, dal campo di applicazione della norma, il lavoro domestico, i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale e le ipotesi di convalida presso le DTL previste dall’art.55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 relative ai genitori lavoratori.

È possibile procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati che sono patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali. Rispetto alle commissioni di certificazione costituite presso le DTL sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla loro attività di assistenza con la Nota direttoriale del 24 marzo 2016.

Per procedere senza l’assistenza dei soggetti abilitati, è necessario avere il PIN dispositivo dell’INPS. Se ancora non si è in suo possesso, è possibile richiederlo collegandosi al portale dell’Istituto o recandosi presso una delle sue sedi territoriali.

Si potrà così accedere al form online per la trasmissione della comunicazione. Verranno chiesti alcuni dati identificativi; per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si recupereranno automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.

Mentre, per i rapporti instaurati prima del 2008, si dovranno indicare alcuni dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC . Si passerà poi a selezionare la tipologia di comunicazione (dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o revoca) con la data di trasmissione (marca temporale).

Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato PDF e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente, dal seguente indirizzo di sistema dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it.

È possibile annullare la procedura. Il modello salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla marca temporale. Tali dati saranno richiesti qualora si decidesse di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale già inoltrate, entro 7 giorni dalla comunicazione.

È disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per quesiti sull'utilizzo della procedura è possibile scrivere a dimissionivolontarie@lavoro.gov.it. Se si riscontrano dei problemi nella fase di registrazione a Cliclavoro è disponibile il servizio di assistenza tecnica: clic4help@lavoro.gov.it


Dimissioni - Validità ed efficacia

Nell'ordinamento giuridico italiano, le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi.

Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore. La volontà del dipendente non deve quindi essere viziata (ad esempio da altrui minacce o raggiri, da errore, da incapacità), pena l'annullabilità dell'atto.

L'atto ha effetto al momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro. Non rileva in alcun modo l'eventuale dissenso del datore. L'eventuale revoca delle dimissioni è efficace, secondo le regole generali (art. 1328 c.c.), solo se è comunicata al datore di lavoro prima che quest'ultimo abbia avuto notizia dell'atto di recesso.

La legge italiana non prevedeva forme particolari per le dimissioni, che potevano, quindi, essere presentate anche oralmente. I requisiti di forma sono, però, spesso dettati dai contratti collettivi, che possono imporre l'onere della forma scritta a tutela del lavoratore.


Dimissioni e licenziamento

Sia le dimissioni che il licenziamento comportano la cessazione del rapporto di lavoro.

Le conseguenza giuridiche dei due atti sono però profondamente diverse, specie sotto il profilo della tutela del dipendente. In caso di dimissioni, il lavoratore non ha diritto all'eventuale indennità di mancato preavviso (salvo il caso di dimissioni per giusta causa), nonché alla tutela specifica predisposta contro i licenziamenti illegittimi. Inoltre, in caso di dimissioni, non vi è l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS.


Dimissioni per "giusta causa"

In presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto (es. mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, demansionamento, condotte gravemente lesive dell'onore e della reputazione, reiterato mancato pagamento della retribuzione, ecc.), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza l'obbligo di dare il preavviso.

Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l'indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato. Egli può inoltre richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione (ASPI o Mini Aspi), in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è imputabile.

In tali frangenti è molto probabile la fase contenziosa con il datore di lavoro che non vuole riconoscere l'esistenza dei presupposti per le dimissioni per giusta causa: vi potrà perciò essere la necessità di un procedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei requisiti che la giustificano. Il lavoratore può essere assistito nel processo con il gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali.

Casi che costituiscono giusta causa:
  • Mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni (cass. n. 1339 del 23/02/1983).- 
  • Molestie sessuali 
  • Comportamento ingiurioso del datore di lavoro nei confronti del lavoratore 
  • Richiesta di comportamenti illeciti 
  • Richiesta di disattendere una legge dello stato 
  • Azioni intimidatorie lesive della volontà del lavoratore 
  • Mancato versamento dei contributi previdenziali 
  • Mancata osservanza delle norme di sicurezza 

Dimissioni incentivate

Il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro. Tale condotta è considerata lecita in quanto l'iniziativa del datore di lavoro non priva il lavoratore della sua libertà di scelta.

Il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui il datore, ricevute le dimissioni, dà seguito al suo impegno corrispondendo al dipendente la somma offerta, oltre alle competenze retributive maturate.


Preavviso

La durata del tempo che intercorre tra il preavviso e le dimissioni effettive è diversa a seconda della tipologia del contratto collettivo di riferimento, del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. In mancanza di norme specifiche al riguardo, si fa normalmente ricorso agli usi o all’equità.

Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso, deve versare al datore di lavoro una indennità di mancato preavviso, corrispondente all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato. Il datore di lavoro può rinunciare espressamente al preavviso, pagando l’indennità sostitutiva, sempre che il lavoratore sia favorevole.

Tale periodo resta sospeso in caso di malattia, di infortunio, di ferie o di maternità, e riprende a decorrere una volta che sia cessata la causa.

Le dimissioni sono invece immediate, pertanto senza necessità del periodo di preavviso, nei seguenti casi:
  • durante il periodo di prova; 
  • nei casi in cui si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (articolo 2119 c.c.), cioè il recesso per giusta causa. 

Casistica in base ai contratti

  • Contratto a tempo determinato: non è previsto l'istituto del preavviso ed il recesso anticipato; in questi casi, il contratto obbliga la parte che recede a risarcire il danno all’altra, salvo il caso di dimissioni per giusta causa; le dimissioni anticipate del lavoratore comportano pertanto il risarcimento del danno al datore di lavoro.
  • Collaborazione a progetto: il rapporto di lavoro parasubordinato può essere rescisso in qualunque momento dalle due parti, salvo accordi specifici, finalizzati a fissare per iscritto un preavviso da rispettare per entrambe le parti.
  • Lavoro temporaneo: il rapporto di lavoro interinale può assumere la forma determinata o indeterminata, quindi in caso di dimissioni segue le regole previste per le tipologie corrispondenti.


Dimissioni nel primo anno di vita del bambino

La lavoratrice madre dimissionaria gode dell’ASPI solo nel primo anno di vita del bambino.

Il Ministero del lavoro, nell’interpello n. 6/2013, ha dichiarato che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento il datore di lavoro. A nulla rileva, in altre parole, che la riforma Fornero abbia esteso il periodo di convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio.


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