1) SUPERBONUS 110%
Che cos'è:
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
A chi interessa:
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
condomìni
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Onlus e associazioni di volontariato
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli interventi agevolabili:
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
interventi di isolamento termico sugli involucri
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
interventi di efficientamento energetico
installazione di impianti solari fotovoltaici
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Quali vantaggi:
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa
possibilità riguarda anche gli interventi
-
di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo
16-bis del TUIR)
-
di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
(cd. bonus
facciate,
Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
-
per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici (Art. 16-ter del decreto
legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno. In attesa dell'emanazione del decreto del Mise che definisca i nuovi requisiti, gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell'11 marzo 2008. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo degli stessi, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.
La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.000 euro per ogni kWh nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.
Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un'impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%.
2) RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È
prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di
96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo
ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di
termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi
eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve
comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al
25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione
(comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate
annuali di pari importo.
3) RISPARMIO ENERGETICO:
I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
4) ECOBONUS, INFISSI E FACCIATE:
I bonus stabiliti dal Decreto Rilancio si aggiungono a quelli precedenti ancora in vigore, tra cui il Bonus Casa relativo alla ristrutturazione edilizia, e l’Ecobonus al 50 e al 65%. Nell’elenco qui sotto esaminiamo nel dettaglio le categorie di prodotto che accedono alle detrazioni.
bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio con limite massimo di spesa di 96.000 euro. Detrazione ripartita in 10 anni (invece dei 5 previsti dagli interventi previsti dal Decreto Rilancio). Per saperne di più, vedi la guida a questo link.
bonus mobili ed elettrodomestici (vedi capitolo più avanti) del 50% per arredare immobili ristrutturati.
bonus verde, detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Per saperne di più vedi la guida a questo link.
ecobonus al 50% e al 65% per pannelli solari vedi guida a questo link, al 65% per caldaie a condensazione (vedi guida a questo link).
bonus facciate al 90% per tinteggiatura o rifacimento delle facciate solo in caso di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio. Vedi guida a questo link.
bonus infissi del 50% in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi che migliorino la prestazione energetica dell’edificio e rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Vedi la guida a questo link,
bonus pompa di calore del 65% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, o sistemi geotermici a a bassa entalpia. Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
sismabonus, la detrazione è elevata dal decreto rilancio al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. Questi interventi di adeguamento sismico danno diritto alla detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
5) BONUS CASA: MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per tutto il 2020 e per ristrutturazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 per l’acquisto di mobili (ma non tutti) e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Per usufruirne è necessario essere residente in Italia o all’estero assoggettato a IRPEF in Italia e se il pagamento è avvenuto mediante carta di credito, carta di debito o bonifico bancario. La detrazione spetta per un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e se la spesa è correttamente indicata nella dichiarazione dei redditi, conservando la documentazione di supporto. Non tutti i mobili possono essere ‘agevolati’.
A
titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili
agevolabili
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli
apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione.
Non
sono agevolabili,
invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni (per esempio, il
parquet), tende interne, nonché di altri complementi di arredo.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti
Buongiorno, nel 2014 ho già usufruito del bonus ristrutturazione + bonus mobili.. L'anno prossimo vorrei fare un piccolo intervento idraulico..vorrei passare alcuni tubi acqua e gas per mettere un lavatoio e lavatrice all'esterno..sul balcone..può considerarsi un intervento per il quale poter usufruire del bonus del 50% ed usufruire poi del bonus mobili che l'anno nuovo aumenterà a 16000 euro? Anche se ne ho già usufruito con ristrutturazione del 2014??
RispondiEliminaCiao Diego!
EliminaSi può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2020 ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.-
Buongiorno, in famiglia vorremmo ristrutturare una casetta a schiera, sostituendo il tetto con uno efficiente per il risparmio energetico, facendo il cappotto esterno e provvedendo alle opere per il miglioramento sismico e i relativi lavori accessori di muratura, ma non sappiamo a chi rivolgerci per fare la cessione del credito per avere lo sconto in fattura oppure per avere i documenti necessari e richiesti per avere la cessione del credito a una banca. Voi non avreste un servizio di consulenza per consigliare i piccoli proprietari sui nomi e sulle ditte edili serie e affidabili, oppure qualche indicazione da darci, dato che ho sentito che per 5 anni l'agenzia delle entrate può chiedere la restituzione del concesso e può dare multe severe in caso di errore del tecnico, multe che non sapremmo poi come pagare. Grazie mille
RispondiEliminaPurtroppo non posso esserti d'aiuto!
EliminaLa procedura è piuttosto complessa e la normativa non è ancora del tutto chiara; al momento sappiamo che è necessaria la certificazione di un tecnico abilitato che attesti il raggiungimento dei requisiti necessari e la domanda va presentata tramite un CAF che si assume la responsabilità sotto l'aspetto fiscale.-
Presumo che fino a quando la normativa non sarà chiara nessuno si assumerà responsabilità, quindi ti consiglierei di attendere ancora qualche giorno per contattare gli eventuali esecutori dei lavori o la banche interessate.-
Buona sera Dott. Censori. Desideravo sapere se le spese per la video sorveglianza alla propria abitazione privata senza fare ristrutturazione, possono essere detratte dal 730.
RispondiEliminaGrazie
SI!
EliminaLe spese di installazione per il miglioramento del grado di sicurezza delle abitazioni sono inserite a pieno diritto, consentendo al cittadino di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute riguardanti:
- impianti di videosorveglianza
- impianti di antifurto
- vetri antisfondamento
- porte blindate
- tapparelle motorizzate e meccaniche
- installazione o sostituzione di catenacci, serrature e spioncini
- installazione o sostituzione di cancelli, cancellate e protezioni murarie.
Buonasera dott.Censori
RispondiEliminaHo aperto una scia per nuova costruzione nel 2016 con chiusura nel 2018 . Volevo sapere rientro nel bonus mobili anche
su nuove costruzioni abitative unifamiliari . La costruzione è stata fatta su un terreno edificabile e accatastata a fine lavori.
Cordiali saluti
Francesca
Ciao Francesca!
EliminaPurtroppo NO!
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.-
Buongiorno Dott. Censori, le scrivo in questa sezione perchè non ho trovato altre sezioni idonee al mio quesito sul vs. blog: ho usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa nel 2016 e le chiedo: rivendendo l'appartamento dopo 5 anni e non possedendo altri immobili posso usufruire nuovamente delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un nuovo appartamento? La ringrazio per la risposta che vorrà darmi e le auguro buona giornata
RispondiEliminaSe hai acquistato un immobile con il bonus prima casa e vuoi sapere informazioni in più su come vendere casa, ti diciamo subito che questa abitazione non può essere rivenduta prima di 5 anni.
EliminaInfatti vendere casa con le agevolazioni di cui si è usufruito precedentemente può comportare delle conseguenze anche nel senso di vendere casa con le tasse da pagare.-
Viceversa dopo i 5 anni si ha ancora diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un nuovo appartamento.-
Buongiorno Dott. Censori, si può accedere al BONUS CONDIZIONATORI acquistando dei nuovi condizionatori (prima installazione in abitazione) a basso consumo energetico senza ristrutturazione? A quanto ammonterebbe la detrazione in caso di risposta affermativa? Grazie
RispondiEliminaSI!
EliminaPer beneficiare di questa agevolazione fiscale non occorre la presentazione dell’ISEE e non c’è obbligo di effettuare ristrutturazioni, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, la richiesta del bonus condizionatori 2021 deve essere messa nella categoria di lavori di manutenzione straordinaria, pertanto dovrà essere presentata la prova dell’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici già esistenti, insomma, deve esserci un miglioramento delle condizioni di diffusione e preservazione dell’energia.
L’acquisto, deve essere effettuato, entro il 31 dicembre 2021. La detrazione è applicabile sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti:
- Climatizzatore a basso consumo energetico;
- Deumidificatore d’aria;
- Termopompa.
Il bonus condizionatori può essere richiesto tramite il modello 730 oppure come sconto immediato.
Bonus del 50% per l’acquisto di un climatizzatore in classe energetica almeno A+ durante le ristrutturazioni straordinarie; La detrazione del 50% è possibile se l’installazione o l’acquisto del nuovo condizionatore è abbinato a una ristrutturazione edile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente che tale intervento sia giustificato da una manutenzione straordinaria;
Buongiorno Dott.Censori abitiamo un appartamento di un palazzo con 15 condomini ora è venuto ad abitare una nuova famiglia questi hanno cambiato la energia della caldaia passando dal metano pubblico al gpl inserendo due grossi bomboloni sul loro pianerottolo siamo preoccupati perchè in caso di problemi ne andrebbe di mezzo tutto il palazzo ora da lei vorremmo sapere se possiamo come coinquilini non accettare la situazione e fare ricambiare il loro approvvigionamento di energia alla caldaia grazie per la sua attenzione distinti saluti
RispondiEliminaLe norme sull’uso della bombola.
EliminaL’uso di bombole a gpl è una pratica pericolosa, anche se non ancora vietata. Gli impianti a gas per uso domestico devono essere realizzati in conformità alla norma UNI 7131/1999 che in particolare fissa i criteri per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a gpl (Gas Petrolio Liquefatto) con portata termica nominale fino a 35 kW non alimentati da rete di distribuzione.
I divieti e i limiti:
Il posizionamento migliore per la bombola è in locale coperto ed areato al di fuori dell’appartamento, per esempio in giardino o sul terrazzo, lontane dai raggi del sole e da fonti di calore. Non istallare mai bombole in cantina, box e garage poiché in caso di fuga il gpl si posiziona al di sotto dell’aria, creando una vera e propria piscina invisibile ma altamente infiammabile. Tuttavia, se non si ha a disposizione uno spazio al di fuori dell’appartamento, ci sono limitazioni all’istallazione in base al locale in cui vengono allocate. In spazi inferiori ai 20 metri cubi si può istallare una sola bombola, tra i 20 e i 50 metri cubi al massimo due (max 40 kg complessivi).
Consigli utili:
La bombola deve rimanere sempre in posizione verticale per non danneggiare la valvola. Va riempita sempre da rivenditori specializzati e va sostituita sempre con la valvola chiusa. Una bombola scarica o quasi scarica non va mai depositata all’interno dei locali della propria abitazione, ma va riconsegnata quando se ne acquista una nuova. Una bombola quasi scarica è instabile e può esplodere più facilmente.
Buonasera Dott. Censori,volevo un chiarimento riguardo bonus casa under 36 ,se faccio l'acquisto con mutuo agevolato prima casa con garanzia dello stato; se ipoteticamente la vorrei affittarla o magari venderla quanto tempo deve passare sia per l'affitto che per la vendita e se vi sono delle condizioni da rispettare.
RispondiEliminaAl momento dell'acquisto della casa potresti aver usufruito di un'agevolazione fiscale come il bonus casa. La legge vieta la possibilità di vendita della prima casa prima dei 5 anni dall'acquisto pena la perdita delle agevolazioni e il necessario rimborso che deve essere effettuato.-
EliminaBuongiorno Gianfranco,
RispondiEliminasono in procinto di sostituire una caldaia a condensazione con un’altra dello stessa tipologia, sempre a condensazione, e volevo avvalermi dello sconto in fattura con cessione del credito.
Poiché il termoidraulico che mi monta e vende la caldaia non aderisce a questo tipo di finanziamento, mi voglio rivolgere ad una finanziaria che effettua questa cessione del credito.
A tal fine vorrei chiarirmi sui seguenti dubbi:
1) Quale tipo di bonifico devo effettuare ?
2) L’iva sul totale del lavoro per cambio e acquisto della nuova caldaia la posso portare nella cessione del credito e quindi beneficiare di una percentuale di rimborso?
3) Le spese sostenute da parte del CAF per il visto di conformità le posso portare nella cessione del credito e quindi beneficiare di una percentuale di rimborso?
4) L’onorario del tecnico abilitato asseveratore lo posso portare nella cessione del credito e quindi beneficiare di una percentuale di rimborso?
Grazie anticipatamente per la vostra gentile e cortese disponibilità.
Ciao Luigi!
EliminaNon capisco cosa intendi per "mi voglio rivolgere a una finanziaria"; comunque prima di procedere per il pagamento devi trovare chi accetta la cessione del credito e seguire le indicazioni che ti vengono date.-
Ciao Gianfranco,
Eliminaintendo dire che mi avvalerò di cedere il credito o in Posta o in Banca. Ma nessuno mi ha saputo dire e rispondere alle domande e cioè:
Se l'IVA sui lavori la posso portare nella cessione del credito
Se le spese del CAF e del tecnico abilitato le posso portare anch'esse nella cessione del credito
Grazie mille ancora
Ciao Luigi!
EliminaPensavo di averti già risposto!
A mio avviso stai seguendo la strada sbagliata nel senso che tutto quello che potrai portare in detrazione lo decide chi ti accetta la cessione del credito, dopo aver seguito tutte le indicazioni che ti vengono date.-
Comunque si possono portare in detrazione le spese di acquisto, di istallazione e l'onorario del tecnico abilitato.-
Buongiorno Gianfranco, per ottenere il bonus facciate al 90% come cessione del credito o sconto in fattura ho letto che serve che la persona fisica possieda un reddito imponibile. Mia mogli ha già pagato il 10% totale visto lo sconto al 90%ma non conosceva questa norma sul reddito imponibile. Lei non lavora tramite qualche prestazione occasionale e altro reddito è quello sui fabbricati dove ha sede l'immobile interessato dal bonus facciate. Volevo chiederti se quindi non ha diritto alla cessione del credito o lo sconto in fattura. Grazie
RispondiEliminaPurtroppo NO!
EliminaPossono richiedere il bonus tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di una partita IVA, che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori e che possiedono l’immobile, a qualsiasi titolo.
Ecco più nello specifico:
- Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- Enti pubblici e privati, che non svolgono attività commerciale;
- Società semplici;
- Associazioni tra professionisti;
- Contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione i contribuenti che possiedono solamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva (come la partita IVA forfettaria). Tuttavia, questi soggetti potranno richiedere il bonus, se titolari di redditi assoggettati ad Irpef o Ires.-
Ho chiesto ieri ad amministratore condominio e commercialista e mi hanno comunicato che possiamo aderire allo sconto in fattura in quanto anche i soggetti incapienti possono usufruirne, solo come sconto o cessione e non come. Detrazione. Ho trovato anche una circolare dell'ag delle entrate che afferma che basta il solo reddito dell'immobile 1 casa dove si effettueranno i lavori
EliminaGrazie
Salve Gianfranco, due cose velocissime una che essendo proprietario di un terrazzo di copertura del febbricato nel 1995 non fu inserito il sub dal notaio , ora dovendo fare i lavori del superbonus 110 devo accatastarlo. ,l'impiegato dell'agenzia del territorio mi ha detto che ci vuole un tecnico abilitato e non io ,volevo sapere se e' vero., secondo che costo ha tale accatastamento .Grazie mille Francesco
RispondiEliminaCiao Francesco!
EliminaLa questione è più complicata di quello che pensi, infatti per il superbonus 110% non deve esserci la minima discordanza tra quello che risulta nel catasto comunale e quello che è effettivamente lo stato del fabbricato.-
Le eventuali discordanze devono essere prima sanate e possono esserci responsabilità civili e penali per gli "abusi" edilizi, anche se di piccola entità.-
Ti consiglio quindi di rivolgerti a un tecnico abilitato che ti segua tutto l'iter burocratico a prescindere da quella che sarà la sua parcella.-
Bonasera
RispondiEliminaessendo in ballo con i lavori del 110% con cessione del credito all'Impresa , mi hanno prospettato cappotto termico e sostituzione infissi .
Il dubbio nasce da impianto antifurto a filo , posizionato sugli infissi.
La ditta non lo prende in carico per cui sarà a mio onere la sostituzione e posa dei contatti magnetici sui nuovi infissi.
Questo lavoro posso detrarlo al 50% , come da me fatto in fase di installazione , essendo opera straordinaria .
Cordiali saluti
Luigi
Ciao Luigi!
EliminaPurtroppo NO!
Infatti si può portare in detrazione l'istallazione di un impianto antifurto e non le eventuali successive manutenzioni.-
Grazie .
EliminaSaluti Luigi
Buongiorno Dottore, nel 2022 sono stati realizzati dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria condominiale. I lavori sono stati eseguiti e pagati in base alle tabelle millesimali. E' un piccolo condominio con 5 proprietari. L'amministratore ci disse che avremmo potuto detrarre il 50% della spesa sostenuta. Le chiedo: è l'ammistratore che deve inviare all'agenzia delle entrate i documenti di spesa specificando gli importi di spesa di ciascun condomino in base alla ripartizione che è stata approvata? grazie
RispondiEliminaNO!
EliminaL'amministratore deve fornire a voi condomini la documentazione con la ripartizione degli importi che porterete in detrazione con la dichiarazione die redditi.-
Buongiorno Gianfranco,
RispondiEliminaPremetto che sono profano in materia.
Devo sostituire la caldaia vecchia con una nuova a condensazione.
Il mio idraulico di fiducia mi ha detto che non fa lo sconto in fattura (forse è stato soppresso?) e quindi opterò per la detrazione del 50 % in 10 anni.
Chiedo cortesemente:
1. Quale sia la normativa attuale per usufruire della detrazione del 50 %;
2. Quale sia la causale esatta del bonifico bancario per la detrazione del 50 %, per non incorrere in eventuali sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
3. Eventuali altri obblighi di cui non sono a conoscenza.
Sarà giusto indicare nel 730 l'importo totale della fattura con accanto il numero 10 relativo agli anni detraibili, quindi 9 l'anno successivo e poi a decrescere fino a zero, come era previsto circa 20 anni fa per la ristrutturazione degli edifici?
Ringrazio e saluto. Enrico.
Ciao Enrico!
EliminaPer fruire del bonus casa 50% è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
- causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del soggetto che paga
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Documentazione da conservare:
Alla fine della trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori effettuati, attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it, l’utente procede alla stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.
I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.
Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per approfondire l'argomento e scaricare la guida "Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie".
Buonasera dott. Censori,
RispondiEliminasono a porLe il seguente quesito in quanto ho avuto risposte discordanti.
Nello stabile dove mio padre è proprietario di un appartamento a tutt'oggi locato, si provvederà entro l'anno alla sostituzione della caldaia condominiale. Siccome sarò io che sosterrò la spesa, chiedo se tale spesa potrà essere messa in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi. Preciso che io e tutta la mia famiglia, padre compreso, siamo residenti insieme in un'abitazione diversa da quella interessata dall'intervento. La ringrazio per l'attenzione prestatami e per la risposta che mi vorrà dare. Cordiali saluti. Alessandro
Ciao Alessandro!
EliminaUna caldaia condominiale non può essere sostituita da uno solo dei condomini, che quindi non potrà portarla in detrazione; pertanto deve provvedere il condominio che consentirà poi la detrazione ai vari condomini pro quota.-
Dottor Censori buonasera.
RispondiEliminaPenso di essermi spiegato male. La sostituzione della caldaia verrà fatta dal condominio, e poi ogni proprietario pagherà per la sua quota in base ai millesimi di sua proprietà. Quello che volevo chiederle è se io figlio che pagherò per la spesa di competenza di mio padre (che ne è il proprietario) posso metterla nella.mia dichiarazione dei redditi ed usufruire io della detrazione fiscale (al posto di mio padre). La ringrazio per la risposta che mi vorrà dare. Buonasera.
Ciao Alessandro!
EliminaPurtroppo NO!
Hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario. il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l'inquilino o il comodatario dell'immobile.-
Buonasera
RispondiEliminastò valutando alcuni lavori previsti da bonus ristrutturazioni 50% in 10 anni e quindi utilizzerei anche successivo bonus mobili .
Il dubbio è che avendo quasi esaurito capienza fiscale , leggo che mia figlia convivente ma non proprietaria , potrebbe utilizzare lei questo bonus , intestandosi fatture e procedendo al pagamento direttamente .
Da varie risposte lette sembra sia fattibile ma gradirei una sua cortese risposta.
Grazie Marco
Ciao Marco!
EliminaEcco la lista delle categorie dei beneficiari del Bonus Ristrutturazione:
- proprietario o nudo proprietario
- titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
- affittuario o comodatario
- socio di cooperative divise e indivise
- imprenditore individuale per immobili che non rientrano tra i beni strumentari o merce.
Oltre a queste categorie, si può rientrare tra i beneficiari del bonus anche ad altro titolo:
- familiare convivente o componente dell’unione civile del proprietario dell’immobile
- coniuge separato al quale è stato assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge
- convivente more uxorio, per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2016.
In questi casi, però, hai diritto alla detrazione se stai sostenendo le spese dell’immobile e se bonifici e fatture vengono emessi a tuo nome.-
perfetto grazie.
Eliminaquindi nel caso sarebbe sufficiente fattura intestata a mia figlia e pagamento con bonifico parlante da suo c.c. .
Quindi di logica potrebbe anche intestarsi bonus mobili
Saluti Marco
Ciao Marco!
EliminaSI!
Confermo!!!
Buongiorno dott. Censori in caso dovessi fare ristrutturazione dell’abitazione a me intestata è possibile per mio marito detrarre le spese ( io non lavoro) lui è un lavoratore dipendente.grazie
RispondiEliminaSI!
EliminaI soggetti che possono beneficiare delle della detrazione sono i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese e che le stesse rimangono effettivamente a loro carico. In particolare:
- Il proprietario;
- Il nudo proprietario;
- Il titolare di un diritto reale sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione);
- L’inquilino;
- Il comodatario;
- I soci di cooperative di costruzione;
- Ex coniuge separato del proprietario della casa coniugale cui è stato concesso il diritto di abitazione;
- Familiari di tutti i soggetti predetti, purché siano conviventi nell’immobile oggetto dell’intervento e le fatture e i bonifici siano loro intestati.-
Buona sera Dott. Censori,
RispondiEliminaSarei interessato a montare dei pannelli solari sul mio immobile di proprietà. Ci sono agevolazioni fiscali? Grazie
Bonus Ristrutturazione 50% Per Installazione Fotovoltaico:
EliminaAl fine di incentivare l’adozione di un’installazione fotovoltaico, sono stati previsti alcuni benefici per chi decide di impiegarli nel proprio immobile. Innanzitutto, per tutto il 2023 e 2024 è stata prorogato il bonus ristrutturazione, il quale prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute, applicabile anche per la fornitura e l’installazione dell’impianto fotovoltaico, in quanto la posa in opera dei pannelli fotovoltaici è un’operazione che ricade nella manutenzione straordinaria. Il bonus ristrutturazione copre una considerevole parte della spesa, è tuttavia previsto un tetto massimo. L’incentivo non può coprire una somma superiore ai 96.000 euro. Inoltre, è possibile ottenere l’incentivo anche mediante detrazioni IRPEF. In tal caso, l’incentivo verrà scontato in dieci anni, sempre per un valore equivalente al 50% delle spese. Per ottenere il Bonus Fotovoltaico con il Bonus Ristrutturazione, sono ammesse le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.-
Buongiorno, sono nudo proprietario nella misura di 2/18 della casa di abitazione dove vive mia mamma usufruttuaria, nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia ed io essendo nudo proprietario posso portare in detrazione i lavori totalmente, oppure per la misura di cui io sono nudo proprietario, ossia i 2/18, quindi pro quota?
RispondiEliminaGrazie.
Grazie...
La detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta al possessore o detentore dell'immobile che ha sostenuto le spese nella misura in cui esse siano effettivamente rimaste a suo carico.
EliminaPuò dunque spettare sia al nudo proprietario che all'usufruttuario in linea teorica ma, in concreto, il diritto alla detrazione viene riconosciuto a chi materialmente ha sostenuto l'esborso di denaro per l'esecuzione dei lavori.
Grazie, se io sono nudo proprietario pro quota, eseguo il bonifico da un conto cointestato, indico come beneficiario della detrazione il mio codice fiscale, posso detrarre nella misura del 50% il 100% dei lavori eseguiti?
RispondiEliminaSI!
EliminaConfermo!!!
Ovviamente deve essere un bonifico parlante! Cioè per ristrutturazione edilizia!
Grazie mille.
RispondiEliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!