I giovani in Rete hanno dato il via al passaparola della dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, che lo scorso 6 ottobre sulle pagine del Corriere della Sera ha chiosato al convegno dell’Ania e Consumatori: “Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale”. Questo significa che, mentre i lavoratori che entro 12 mesi raggiungono il diritto al pensionamento possono consultare online quanto riscuoteranno, per i precari l’incertezza sulle cifre è assoluta. I contributi che pagano oggi, ovvero il 26% del loro stipendio, finisce nelle casse dell’istituto di previdenza per pagare nonni e genitori. Non certo il loro futuro.-
Chi è tenuto all'iscrizione:
Sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata:
- I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza.-
- Gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000.-
- Gli spedizionieri doganali
- I titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca
- I percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
- I soggetti che, nell'ambito dell'associazione in parrtecipazione, conferisocno prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo
- I titolari di co.co.pro. (collaborazioni coordinate a progetto).-
- I titolari di co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore atrenta giorni nell'anno).-
- I Pensionati di vecchiaia titolari di co.co.co.
- I professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengono rapporti di co.co.co. sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria
- I soggetti che intrattengono rapporti di co.co.co. in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
- I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
- I lavoratori autonomi occasionali non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.-
Gli iscritti alla Gestione separata INPS hanno titolo a percepire, in relazione ai periodi di iscrizione alla predetta gestione, pensioni di vecchiaia, pensioni di d'inabilità, assegni d'invalidità e pensioni ai superstiti calcolate secondo il metodo contributivo di cui alla L. n. 335/95 nonché, per quanti versino il contributo nella misura piena, l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità per la degenza ospedaliera.-
La pensione di vecchiaia:
La pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, spetta con almeno 57 anni di età e 5 anni di contributi (purchè in tal caso l'ammontare della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, a prescindere dal suddetto importo minimo, al compimento del 65° anno d'età. La pensione di vecchiaia spetta anche, a prescindere dal requisito anagrafico, nel caso in cui si possa vantare un'anzianità contributiva, presso la gestione separata, pari o superiore a 40 anni.-
Il calcolo delle pensioni:
Il calcolo delle pensioni dirette ed indirette a carico della Gestione separata si effettua mediante il sistema contributivo trasformando in rendita mediante uno specifico coefficente di trasformazione il montante dei contributi individuali.
Tale montante contributivo, a sua volta, si ottiene applicando, di anno in anno, l'aliquota di computo (di 2 punti percentuali più alta dell'aliquota contributiva di finanziamento) alla base imponibile nei casi che danno luogo a versamenti ed accrediti o ad obblighi contributivi e capitalizzando l'importo del montante, di anno in anno, sulla base della variazione media quinquennale del Pil.-
Per le pensioni di vecchiaia conseguite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni senza aver compiuto il 57° anno d'età così come per la pensione d'invalidità e d'inabilità erogate a beneficiari che non abbiano ancora compiuto il 57° anno d'età s'applica il coefficente di trasformazione relativo ai 57 anni.-
Identico coefficente di trasformazione s'applica nel caso di pensione ai superstiti erogata dalla Gestione separata qualora l'iscritto sia deceduto prima del compimento del 57° anno d'età.-
Ai pensionati d'inabilità è riconosciuta una maggiorazione convenzionale della contribuzione utile per il calcolo della pensione.-
Coefficienti di trasformazione:
Anno 2009 2010
Età anni 57 4,720% 4,419%
Età anni 58 4,860% 4,538%
Età anni 59 5,006% 4,664%
Età anni 60 5,163% 4,798%
Età anni 61 5,334% 4,940%
Età anni 62 5,514% 5,093%
Età anni 63 5,706% 5,257%
Età anni 64 5,911% 5,432%
Età anni 65 6,136% 5,620%
1) Simulazione - lavoratori dipendenti:
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 - Media annuale retribuzione (quota lavoratore + quota datore di lavoro) euro 18.000.-
18.000 x 33% (quota lavoratore + quota datore lavoro) = euro 5.940 x 35 = 207.900 x 5,432% = euro 11.293 lordi annuali : 13 = euro 868 lordi mensili.-
2) Simulazione - lavoratori autonomi
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 – Media annuale retribuzione euro 16.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 4.160 x 35 = 145.600 x 5,432% = euro 7.909 lordi annuali : 13 = euro 608 euro lordi mensili.-
3) Simulazione – lavoratori precari
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 25 – Media annuale retribuzione euro 12.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 3.120 x 25 = euro 78.000 x 5,432% = euro 4.237 lordi annuali : 13 = euro 326 lordi mensili.-
L'assegno ordinario d'invalidità:
L'assegno d'invalidità a carico della gestione separata viene corripsosto ove l'assicurato presenti una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini pe rinfermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda. Al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Gestione separata, l'assegno d'invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, viene trasformato in pensione di vecchiaia.-
La pensione d'inabilità:
La pensione d'inabilità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 ne 5 anni precedenti la data della domanda.-
La pensione ai superstiti:
Ai superstiti del pensionato o dell'assicurato della Gestione separata sono riconosciute la pensione di reversibilità (nel primo caso) e la pensione indiretta (nel secondo caso) a condizione, in quest'ultimo caso, che l'assicurato possa vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso, ovvero i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.-
Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino in particolari condizioni reddituali, compete un'indennità una tantum.-
La pensione supplementare:
Se il titolare di posizione assicurativa presso la gestione separata non raggiunge i requisiti pe ril diritto ad una pensione autonoma ma consegue la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'Ago, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di quelle obbligatorie dei liberi professionisti ha diritto alla liquidazione di una pensione supplementare sempre che abbia compiuto i 57 anni d'età.-
I supplementi di pensione:
I contributi versati versati nella Gestione separata per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo alla liquidazione di un primo supplemento di pensione dopo che siano decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e successivamente dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.-
L'indennità di maternità:
Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo pieno hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a condizione che, in favore delle stesse, risultino accreditati nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, tre mensilità contributive.-
La misura giornaliera dell'indennità èpari all'80% di 1/395 del reddito imponibile in favore della Gestione separata per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per determinare l'ammontare dell'assegno, occorre riferirsi al reddito assoggettato a contributi in favore della Gestione separata nei dodici mesi che precedono la nascita del bambino, applicare l'80%, dividere per dodici e moltiplicare per cinque.-
L'assegno per il nucleo familiare:
Agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS viene estesa la disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare. La condizione per poter beneficiare del predetto assegno è che la somma dei redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo del richiedente non risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.-
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
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Gentile Sig. Censori, al 31 dicembre prossimo avrò 41 anni 8 mesi e circa 20 giorni di anzianità contributiva, quindi non potrò andare in pensione perché, con la attuale legge, a quella data serviranno 41 anni e 10 mesi.
RispondiEliminaHo scoperto per caso che i contributi figurativi relativi alla maternità (in un periodo in cui si lavorava), vanno comunque accreditati su richiesta della lavoratrice.
Vorrei la conferma che quanto esposto sia vero, anche perché ho scoperto dall’estratto conto INPS, che mi mancano 2 mesi di contributi nel 1978, proprio l’anno in cui è nata mia figlia.
Proprio i due mesi che mi mancano per andare in pensione entro l’anno. Se così fosse avrei fatto tombola!!
Le chiedo quindi di confermare o meno quanto Le ho detto ed eventualmente consigliarmi sul da farsi.
La ringrazio per il suo prezioso lavoro.
mi scusi di nuovo, credo di aver sbagliato sezione, riscrivo nel posto appropriato
RispondiEliminaCiao Mara!
EliminaStrano!
Si può richiedere l'accredito dei contributi figurativi se la maternità è avvenuta in un periodo non lavorativo, perché in caso contrario dovevano già essere stati accreditati automaticamente; ti consiglio comunque di rivolgerti a un patronato per la verifica della tua situazione contributiva e per presentare eventualmente la relativa domanda all'INPS.-
Buongiorno Gianfranco, ho una curiosità. Andrò sicuramente ad un patronato per un'analisi della mia situazione, ma.. Secondo lei lavorando part time 25 ore/settimana con un lordo annuo intorno ai 18000€,in un anno di lavoro maturo un anno di contributi per la pensione o no? Grazie
RispondiEliminaCiao Roberta!
EliminaSI!
Si con un reddito lordo annuo di 18.000 euro, anche se con sole 25 ore settimanali di lavoro, hai sicuramente la copertura totale annuale dei contributi.-
Infatti il minimo necessario stabilito dall'INPS per la copertura totale è di circa 200 euro lordi settimanali.-
Buongiorno, Ufficialmente in pensione dal 2008, nel 2013 iscritto alla gestione separata per tre anni vorrei sapere quando e se potrò chiede integrazione alla pensione.
RispondiEliminaSi può richiedere all'INPS il ricalcolo della pensione, dopo 5 anni dall'inizio dell'attività lavorativa successiva al pensionamento.-
EliminaBuongiorno. Sono cancelliere in tribunale. Secondo i miei calcoli tra lavoro pregresso ( incarichi e supplenze a scuola e poi lavoro alle poste) dovrei andare in pensione a febbraio 2020. Nel caso in cui l’inps dovesse farmi un calcolo diverso posso far valere una determina dell’ipost avente ad oggetto: APPLICAZIONE LEGGE N. 29/79 che avalla la mia tesi ove al punto d) sta scritto: servizio complessivamente utile al 21/01/1992 anni 14, mesi 2, giorni 0. Ne terranno conto? Grazie
RispondiEliminaPer la serie "a ognuno il suo mestiere", ti consiglio di rivolgerti a un patronato per una verifica della tua situazione contributiva ed eventualmente per richiedere all'INPS un estratto contributivo certificato, ed evitare così ogni possibile contestazione futura.-
EliminaBuongiorno Dr Censori, ricorro a lei per un consiglio, sono molto preoccupata.
RispondiEliminaCon l'avvento del Cumulo contributivo pensavo di aver scansato il Regime in Totalizzazione che mi costringeva al conteggio contributivo su tutti gli anni lavorativi
29 anni Ago
6,9 anni gestione separata
Dal 2013 lavoro domestico 25 ore sett.
Ora scopro che i conteggi per gli anni retributivi vengono fatti sugli ultimi anni dove lo stipendio è ridotto a 1/3
Stavo rincorrendo i 42,3 di contributi necessari da ieri ma,
fatto i conti mi conviene di gran lunga ricorrere alla totalizzazione altrimenti uscirei con 660 euro al mese.
Ho totalizzato i 40,7 ad agosto 2018
Questa la domanda per Lei
Come mi devo comportare ?
Faccio subito domanda per totalizzazione avendo i requisiti e continuo a lavorare versando i contributi fino allo scadere della lunga finestra, a giugno 2020 ?
Se continuo a lavorare raggiungerò 42,4 di contributi, può essere che poi mi costringono al conteggio misto perché più favorevole per la cassa ?
Spero di essere stata chiara, grazie fin d'ora per la gentile risposta
Con l'occasione le auguro Buon Anno
Ti consiglio di rivolgerti comunque a un patronato per una verifica dei calcoli che hai effettuato e per una sicurezza sul totale dei contributi versati , e comunque io aspetterei il raggiungimento dei 42 anni + 4 mesi di contributi necessari, per valutare al momento l'opzione più favorevole, tenendo comunque presente che la scelta spetterà a te non all'ente erogatore.-
EliminaGrazie, dunque non faccio domanda subito altrimenti resto vincolata ?
RispondiEliminaPurtroppo i conteggi per la parte retributiva dal 1972 al 2001( 29 anni Ago) vengono fatti sugli ultimi stipendi
Dal 2013 al 2020 le retribuzioni da lavoro domestico vanno da 7500 a 8500 all'anno e sebbene gli anni 1999-2000-2001(gli ultimi anni Ago prima della gest separata) le retribuzioni erano attorno a 38.000 la cifra per la pensione resta bassissima,550 euro netti, da piangere.
Dal 2002 al 2008 la gestione separata frutterà un netto di soli 110 euro (conteggio patronato) per un totale di 660 euro per 42 anni di lavoro
In totalizzazione 950 euro con conteggio contributivo.
grazie ancora
Esatto!
EliminaNon ti conviene presentare la domanda subito perché resteresti comunque vincolata, e almeno teoricamente la normativa potrebbe anche cambiare nel frattempo.-
Nel fascicolo contributivo inps vedo 52 settimane accreditate anche per ogni anno del lavoro domestico.
RispondiEliminaIl contratto è per 25 ore settimanal, lei mi conferma che sarà cosi ?
Mi è venuto il dubbio visto che mi consiglia di far controllare i contributi versati
SI!
EliminaCon 25 ore settimanali la copertura contributiva è completa, anche se ovviamente inciderà negativamente sul calcolo dell'importo della pensione.-
Mi complimento per la sua grande disponibilità e competenza offerta in cambio di un semplice ringraziamento
EliminaGrazie ancora e Buon Anno
Ti ringrazio per i complimenti!
EliminaBuon Anno anche a te e a tutti i visitatori e le visitatrici del blog!
Grazie Egregio
RispondiEliminaNon ho pace, sono stata alle Acli dicendo che aspetto a fare domanda però loro mi dicono il contrario, cioè che se raggiungo anche il requisito Fornero con calcolo retributivo verrò liquidata con quello
Io mi fido più di lei, cercando sul sito Inps le norme ho trovato questa, sotto la voce Pensione in Totalizzazione, da cui estraggo questo passo che però non mi è proprio chiaro,specialmente il passo dove dice : IN PRESENZA DI UN DIRITTO AUTONOMO l'interessato ha la facoltà di richiedere IL SISTEMA DI CALCOLO PIÙ FAVOREVOLE
COS'È il diritto autonomo, io avrò questo diritto ?
Dice anche che chi ha iniziato prima del 1996 che raggiunge i requisiti minimi avrà il conteggio retributivo misto.
Io ho iniziato 1972 !
Copio e incollo di seguito
Importo della pensione++
L'importo della pensione è determinato in "pro-quota" da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.
Di norma, le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici vengono calcolate con le regole del sistema contributivo. Tuttavia, se il lavoratore iscritto prima del 1996 ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a una autonoma pensione, si effettua un calcolo retributivo/misto.
In presenza di un diritto autonomo, l'interessato ha la facoltà di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.
L'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS, per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. L'INPS provvede al pagamento delle pensioni anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico.
Poi la disturberò più, grazie
Il sistema retributivo si applica a chi al 31/12/1995 aveva raggiunto u'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.-
EliminaIl sistema misto si applica a chi al 31/12/1995 aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 ani.-
Il sistema contributivo si applica a chi ha iniziato la sua attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 1996.-
Per diritto autonomo si intende che devono essere stati raggiunti i requisiti minimi in una delle diverse gestioni.-
Credo di aver capito, grazie ancora e cordiali saluti
RispondiEliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buongiorno Sig.Censori,
RispondiEliminaAttualmente lavoro 8 ore al giorno e sto usufruendo della maternità. In vista di chiedere il part time, le chiedo, ci sono un numero di ore minime a settimana per le quali si ha un buon trattamento per la pensione a livello contributivo o avrò comunque i contributi in proporzione? Come funziona?
la ringrazio
Ciao Ilaria!
EliminaSono accreditabili a domanda i periodi di astensione facoltativa dal lavoro che si sono verificati dopo l’astensione obbligatoria (assenza facoltativa post partum).
Tali periodi sono utili:
- per il diritto e per la misura di tutte le pensioni;
- per il diritto e per la misura dell'assistenza sanatoriale e dell'indennità di disoccupazione.
Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro).-
Non ho capito..io ho fatto l'obbligatoria e poi ho iniziato la facoltativa ad ore. Devo far qualche comunicazione all'inps per i contributi?
EliminaLa mia domanda verteva sul part time..mi hanno detto (a non ricordo il numero di ore..forse 25) che con un certo numero di ore si ha la contribuzione piena per la pensione..sotto una certa soglia invece sia à dimezzata..è vero?
Con il part time la copertura contributiva annuale può essere solo parziale perché è legata all'importo delle retribuzioni dichiarate all'INPS, e su questo non ci si può fare nulla, mentre per quanto riguarda la copertura contributiva per l'astensione facoltativa andrà presentata una domanda all'INPS quando si sarà utilizzato tutto il periodo spettante.-
Eliminama c'è un modulo da compilare? dove si fa questa comunicazione?
EliminaHo chiesto meglio..mi dicono che far le 30 ore è visto come un full time a livello contributivo..è vera questa cosa?io penso vada cmq in proporzione..ma chiedo a chi del mestiere
EliminaSI!
EliminaCon un contratto di 30 ore settimanali la copertura contributiva è totale, comunque puoi rivolgerti a un patronato per richiedere un estratto contributivo e per avere eventualmente la conferma della copertura contributiva.-
ma praticamente che io faccio 40 ore e che ne faccio 30 io ho gli stessi contributi versati??
Eliminama se ne facessi 20 che copertura si avrebbe?
scusi le domande ma non ne capisco nulla e lei è cosi gentile e chiaro nello spiegare.
Ciao Ilaria!
EliminaDiciamo che il discorso è un po complicato!
Infatti con 40 ore settimanali hai la copertura contributiva totale e quindi puoi aspirare a una pensione rapportata alla retribuzione.-
Con un contratto di 30 ore settimanali hai comunque la copertura contributiva totale nel senso che un anno di lavoro conta un anno, ma versando meno contributi il montante pensionistico è inferiore.-
Invece con un contratto di 20 ore settimanali, un anno di lavoro può valere solo 6 o 7 mesi di copertura contributiva, in pratica lavori tutto l'anno ma ai fini pensionistici è come se lavorassi solo 6 o 7 mesi.-
Capisco, mentre il part time 25 ore risulta ancora totale come copertura?
EliminaCiao Ilaria!
EliminaSI!
Con un part-time di almeno 25 ore settimanali la copertura contributiva è totale.-
Salve, ho una situazione simile, vorrei chiederle se, a livello contributivo INPS, con 24 ore settimanali un anno di lavoro corrisponde a un anno di contributi
EliminaGrazie!!
Ciao Benedetta!
EliminaDipende dal tipo di attività esercitata e dall'entità dei contributi versati mensilmente all'INPS.-
Comunque per avere la copertura totale annuale la retribuzione lorda imponibile INPS deve essere di almeno 200 euro settimanali, altrimenti il periodo di copertura viene ridotto proporzionalmente.-
Salve Dott. Censori,
RispondiEliminaVolevo chiederLe, essendo part time 30 ore, con un’imponibile previdenziale di poco più di 19.000€, ai fini pensionistici per la pensione obbligatoria mi verranno conteggiate dall’inps l’anno pieno quindi 52 settimane? Perché attualmente nel mio estratto contributivo mi indica 38 settimane.
Spulciando un po’ il web però mi è sembrato di capire che superando circa le 205€ settimanali verrebbero conteggiate tutte le settimane piene, quindi nel mio caso sarei abbondantemente sopra le 205€/settimana (19.000€/52settimana=365€/settimana). Inoltre faccio presente che rientro nel sistema contributivo pieno in quando lavoratore dal 2005.
Grazie per la cortese risposta, cordiali saluti e buon lavoro.
Ciao salvo!
EliminaSI!
Confermo!
Con un contratto part time di 30 ore settimanali hai la copertura piena quindi 52 settimane annuali.-
Grazie 1000 come sempre per la sua infinità disponibilità :)
RispondiEliminaCiao Salvo!
EliminaPrego!
Alla prossima!!!
Buona sera dott. Censori. Sono un precario LPU (legge 280/97) che percepisce dalla regione Sicilia solo un sussidio di 600 euro. Non ho contributi, busta paga, contatto: ogni anno la regione siciliana fa unaproroga. Desideravo chiederLe : il bonus da 200 euro mi toccherà? Grazie
RispondiEliminaCiao Antonio!
EliminaAl momento direi di no perché non sono previste situazioni lavorative come la tua, ma attendiamo ulteriori indicazioni da parte dell'INPS prima di dare una risposta definitiva.-
Buongiorno Dott. Censori, ho 58 anni ed ho una piccola attività che procede bene ma che mi impegna moltissimo. Avendo disponibilità economiche volevo sapere se alla mia età (58 anni) potrei ritirarmi dal lavoro continuando comunque a pagare volontariamente i contributi fino al raggiungimento della pensione, in maniera tale da non perdere quei contributi che ho versato fino ad oggi. Rimango in attesa di suo gentile riscontro e la ringrazio in anticipo. Mario
RispondiEliminaCiao Mario!
EliminaSI!
Puoi cessare l'attività lavorativa e richiedere all'INPS l'autorizzazione per il versamento dei contributi volontari fino al raggiungimento dell'età pensionabile.-
Gentilissimo Avvocato, seguo sempre il suo sito ricco di informazioni e soprattutto grazie a Lei di soluzioni. Le volevo chiedere una spiegazione sento parlare di quota 41 sono d'accordo anche i sindacati. Ma io non ho capito come funziona è legata all'età che dovrebbe essere 62. Ma se io arrivo a 62 anni senza avere 41 anni di contributi posso andare in pensione? Poi 41 anni di contributi ma è impossibile averli oggi giorno già 35 anni di contributi sono tanti ma come si fà? Comunque volevo capire se pur non avendo 41 anni di contributi a 62 anni si può andare in pensione oppure si deve aspettare ancora e ancora .... poi va be puo' darsi che sopraggiunga la morte così lo stato risparmia... Grazie mille Cordiali saluti
RispondiEliminaTi ringrazio per i complimenti!
EliminaLa legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile (detta anche “Quota 103”) che si consegue con: almeno 62 anni di età e. 41 anni di contributi. maturati entro il 31.12.2023.-
Il sottosegretario Durigon ha spiegato nei giorni scorsi che se per il prossimo anno (2024) è prevista una proroga di Quota 103, l'impegno del governo è quello di arrivare a una Quota 41 per tutti entro la fine della legislatura.-
Dott. Censori quindi se ho capito bene se raggiungo i 62 anni ma ho "solo" ad esempio 38 anni di contributi tocca aspettare!? giusto? Cordiali Saluti
EliminaPurtroppo SI!
EliminaOvviamente in base alla normativa attuale!!!
Buon giorno.
RispondiEliminaSono del 1973 (luglio). Ad oggi ho solo un anno di contributi. Sono un precario Lsu senza contributi. Lavoro nella P. A. Risultano solo dei contributi figurativi dal 2002 ad oggi. Da gennaio 2025 firmerò un contratto part time a tempo indeterminato per 24 ore/settimana (19000 euro anno circa) sempre nello stesso ente. A quanti anni andrò in pensione? E che tipo di pensione percepirò? Grazie
In base alla normativa attuale e in base alle attuali previsioni sull'aspettativa di vita per i prossimi anni, essendo nato nel 1970 andrai in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 70 anni d'età, con il sistema contributivo, cioè con il calcolo effettuato sui contributi versati in tutta l'attività lavorativa.-
EliminaNon sono del 1970 ma del 1973...cambia qualcosa? Grazie ancora
EliminaNO!
EliminaNon cambia nulla!
Vale comunque il discorso dei 70 anni d'età.-